CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za della Commissione tributaria regionale della Puglia n.3050 del 2021, depositata il 18 novembre 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di Barth HeinzErik, titolare dell’impresa edile individuale [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso diNumero registro generale 10190/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 11758/2026Data pubblicazione 29/04/2026accertamento n. TVFOI1003638/2015, relativo all’anno di imposta 2010,con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito della mancata risposta alquestionario e all’invito a produrre documentazione contabile, avevaaccertato con metodo induttivo, ai sensi dell’art. 41 e 39 comma 2 lett. a)d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55 d.P.R. n.633 del 1972, ai fini Irpef, unreddito complessivo non dichiarato di euro 45.834, ai fini Irap, un valoredella produzione netta di euro 36.334 e, ai fini Iva, un volume d’affari dieuro 193.132. L’accertamento induttivo era, in particolare, fondato sulrinvenimento presso un’altra impresa soggetta a controllo di dodici fatture,emesse con modalità diverse e numerazione non continuativa, e sullapresunzione della tenuta da parte dell’impresa di due registri di contabilitàseparati, uno per le prestazioni di trasporto materiali ove avrebbero dovutoessere annotate, avuto riguardo al numero in progressione cronologica,cinquantuno fatture, e uno per le prestazione di manodopera, oveavrebbero dovuto essere annotate altre trentadue fatture.2. La CTP di Bari aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente,ritenendo illogica la presunzione dell’esistenza di due registri contabilidiversi anziché di uno soltanto recante l’annotazione di cinquantuno fatturee fondata l’eccezione dell’illegittimo ricorso ad una doppia presunzione perl’accertamento induttivo del reddito.3. La CTR della Puglia, adita con appello principale dall’Agenzia delleEntrate e con appello incidentale dal contribuente, aveva rigettato entrambii gravami e confermato la sentenza impugnata.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente nonsi è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’ unico motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli articoli 2727,2729 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto erroneamenteNumero registro generale 10190/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 11758/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’esistenza nell’ordinamento del divieto della doppia presunzione, incontrasto con l’orientamento consolidato della cassazione secondo cui ilfatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire valida premessa perun ulteriore presunzione idonea all’accertamento di un fatto ignoto. La CTRavrebbe, quindi, erroneamente affermato l’illegittimità dell’accertamentoinduttivo effettuato tenendo conto, del fatto noto, desunto da presunzionigravi precisi e concordanti derivanti dall’esistenza di due gruppi di fattureemesse con modalità diverse e con distinta numerazione progressiva pertipologia di prestazioni diverse, ai fini della determinazione in via presuntivadel complessivo volume d’affari e dell’ammontare complessivo dei ricavidell’anno.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La giurisprudenza ormai consolidata della Corte ha chiarito che nonè configurabile nel nostro ordinamento il divieto di doppia presunzione o dipresunzione di secondo grado o di presunzione a catena, espresso nelbrocardo "praesumptum de praesumpto non admittitur", che non è previstodalla disciplina della prova presuntiva dettata dagli articoli 2727 e 2729c.c. né da altre norme, ben potendo, nella logica del ragionamentoinferenziale, anche il fatto noto accertato in via presuntiva costituire lapremessa di un'ulteriore presunzione per l’accertamento di un altro fattoignoto, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità delrisultato della sequenza logica, in termini di gravità, precisione econcordanza degli indizi che hanno condotto a ritenere l’esistenza del fattoignoto (Cass. n. 23860 del 2020; Cass. n. 29351 del 2021; Cass. n. 6870del 2023; Cass. n. 14788 del 2024; Cass n. 19993 del 2025).1.3. Nel caso di specie, la CTR si è discostata dai principi richiamatiladdove ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento induttivo solo perchéfondato sul presupposto di fatto dell’esistenza di due registri contabili diversiper l’annotazione delle fatture assunto “come elemento di prova ma non giàin via diretta, come assume l’Ufficio appellante ma solo in via indiretta eNumero registro generale 10190/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 11758/2026Data pubblicazione 29/04/2026cioè in via presuntiva pervenendo poi all’accertamento delle imposte sullabase di una ulteriore, non consentita presunzione derivantedall’applicazione dei criteri previsti dall’accertamento induttivo.”La sentenza impugnata, nell’escludere senz’altro l’idoneità del fatto notoaccertato in via presuntiva a costituire il fondamento di un’ulteriorepresunzione senza verificare la tenuta logica e l’attendibilità delragionamento inferenziale ha violato la disciplina della prova presuntiva.2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI