CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 34490/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11202-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 11202/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 158/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/02/2017 R.G.N. 1056/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Con sentenza del 2.2.17 la corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza 27.10.15 del tribunale di Grosseto, ha rigettato le opposizioni delle imprese in epigrafe ad avvisi di addebito dell’Inps, con i quali erano stati chiesti il pagamento dei contributi per lavori a tempo determinato in agricoltura degli anni 2006 e 2007 calcolati sul minimale contributivo (pur se la prestazione e la retribuzione erano stati inferiori a quelli contrattuali collettivi). In particolare, la corte territoriale -pur riconoscendo che l’atto di appello recava l’intestazione verso una pluralità di soggetti e che l’appello era stato notificato al domiciliatario di tutte le parti, sebbene la notifica era stata indirizzata solo ad una delle imprese- ha autorizzato la rinotifica, che era poi andata a buon fine nei confronti di tutti; nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa dell’Inps. Avverso tale sentenza propone ricorso il Curatolo per sette motivi, cui resiste l’Inps. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha dedotto in memoria di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto emettersi i provvedimenti di legge, ove non fosse accolto il primo motivo di ricorso. DIRITTO Con il primo motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., vizio della sentenza impugnata per avere trascurato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in ragione della inesistenza della volontà di impugnare verso la parte e impossibilità di sanatoria retroattiva della notifica. I restanti motivi deducono nel merito della pretesa dell’Inps, lamentando plurime violazioni di legge: con i motivi dal secondo al quinto, in particolare, si lamenta il riconoscimento del debito contributivo per prestazioni e retribuzioni rispettivamente non rese né corrisposte; il sesto motivo deduce la mancata applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese operanti in zone agricole svantaggiate; il settimo censura le sanzioni applicate. In particolare, si deduce la violazione dell’art. 1 legge 389 del 1989, dell’articolo 40 del contratto collettivo di lavoratori florovivaisti e dell’avviso comune di interpretazione autentica di detto contratto (motivo secondo), dell’articolo 1362, 1363 e 1367 c.c. , in relazione al contratto provinciale di lavoro di Grosseto del 30 luglio 2004 ed al verbale di interpretazione autentica dello stesso del 20 novembre 2012 (terzo motivo), degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 2003, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE (quarto motivo), della direttiva 99/70 del Consiglio e del decreto legislativo 368 del 2001 (quinto motivo), dell’articolo 2 decreto 146 del 97 e 9 comma 5 legge 67 dell’88, in relazione alle delibere CP numero 132001 e 422000 (sesto motivo), dell’articolo 116 legge 388 del 2003 (settimomotivo). Con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti sopra richiamata, il ricorrente si è impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione si riferisce. Deve pertanto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Né può assumere rilievo la richiesta della parte di estinguere il giudizio subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, atteso il carattere incondizionato dell’impegno predetto e l’inammissibilità di condizionamento dell’attività della Corte. Il ricorso va per quanto detto dichiarato inammissibile e le spese compensate. p.q.m. dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.