CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 11158/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 17 aprile 2025, la Corte d'appello di Veneziaha confermato la pronuncia del Tribunale di Belluno del 16 marzo 2022, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei direclusione, oltre alle pene accessorie di legge.La vicenda processuale, come ricostruita dai giudici di merito, concerne ilfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Belluno il 13febbraio 2019. Il ricorrente, nella sua qualità di amministratore di diritto fino all'8luglio 2016 e, successivamente, quale soggetto delegato ad operare sui conti eamministratore di fatto, è stato ritenuto responsabile di inosservanza degli obblighidel fallito (così riqualificata, ex artt. 220-226 r.d. 267/1942, l’omessa consegnadella contabilità effettivamente esistente per gli anni 2015 e 2016, di cui alla primaparte del capo 1), di bancarotta fraudolenta documentale (ex art. 216, comma 1,n. 2, r.d. 267/1942, di cui alla seconda parte del capo 1), di bancarottadocumentale semplice (ai sensi dell’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, di cui alcapo 2), di bancarotta fraudolenta per la distrazione di risorse finanziarie pari acirca 223.000,00 euro derivanti da finanziamenti bancari (ex art. 216, comma 1,n. 1, r.d. 267/1942, di cui al capo 3) e di emissione di fatture per operazioniinesistenti a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (previsto dall’art. 8 d.lgs. 74/2000, di cui alcapo 4). La sentenza impugnata ha confermato la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] qualedominus effettivo della società, anche dopo la formale cessione delle quote e dellacarica a [OSCURATO:PERSONA] (assolto in primo grado), evidenziando come l'imputatoavesse mantenuto la delega ad operare sui conti correnti e come la società,qualificata quale "cartiera", non avesse svolto reale attività economica sotto lagestione formale del successore.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputatoarticolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione.Si deducono tre distinti profili di doglianza inerenti il ruolo di amministratoredi fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. La difesa lamenta, in primo luogo, la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen.Si osserva che nei capi di imputazione 1, 2 e 3, al [OSCURATO:PERSONA] era stata contestataesclusivamente la qualità di amministratore di diritto sino all'8 luglio 2016 e, peril periodo successivo, quella di mero "delegato ad operare sui rapporti bancari". Igiudici di merito, tuttavia, lo avrebbero condannato attribuendogli la più ampiaqualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ruolo maicontestatogli.2.1.2. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la motivazione in ordine allasussistenza stessa dell'amministrazione di fatto successivamente al luglio 2016.Si evidenzia come il curatore fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], avesseriferito in udienza che, dall'analisi degli estratti conto successivi alla cessione dellequote, emergevano esclusivamente addebiti per competenze bancarie e nessunaoperazione attiva o dispositiva riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbeillogicamente trascurato tale dato oggettivo, che smentirebbe l'esercizio di poterigestori, basando la condanna sulla mera titolarità teorica della delega bancaria.2.1.3. Infine, la difesa lamenta l'estensione analogica in malam partemdell'art. 2639 cod. civ. ai reati fallimentari, vietata nel nostro ordinamento.Tanto sarebbe dimostrato dalla proposta di riforma della “CommissioneBricchetti” (sull’inserimento espresso di tale figura nei reati fallimentari), cheproverebbe l’attuale non punibilità di detta figura.2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 3 (bancarotta fraudolentadistrattiva) e 4 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).La difesa contesta che la prova delle condotte distrattive e della natura fittiziadelle operazioni commerciali (in particolare con la "[OSCURATO:PERSONA] d.o.o." e la "Ginets.r.l.") sia stata desunta acriticamente ed esclusivamente dai verbali diaccertamento dell'Ufficio delle Dogane e della Guardia di Finanza, laddove essi,pur avendo valore indiziario, non possono costituire da soli prova piena nelprocesso penale, necessitando di riscontri.Si censura, inoltre, la scelta dei giudici di merito di non assumere latestimonianza dei funzionari che avevano materialmente redatto gli accertamenti(come il funzionario Zanin, ascoltato invece in un procedimento connesso),limitandosi all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a confermarequanto riportato da altri uffici, non avendo svolto indagini autonome.Tale modus operandi avrebbe determinato un vuoto probatorio incolmabile,violando i principi in tema di formazione della prova.3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta, con la quale haulteriormente argomentato circa la fondatezza dei motivi di ricorso. Si ribadisce,tra l’altro, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fondata su un presupposto“errato e mai contestato” in imputazione, cioè che egli fosse amministratore difatto anche dopo il trasferimento delle quote e il subentro del [OSCURATO:PERSONA]. La difesainsiste per l’ammissibilità del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata“nella forma che riterrà più opportuna” dalla Suprema Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. Il primo motivo è in parte da rigettare, in altra parte inammissibile.2.1. La doglianza circa l’assunta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., perla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, non espressamente contestata, èpriva di pregio.Invero, l'imputazione descrive esattamente il fatto materiale, evidenziandoche il [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere quale soggetto "delegato ad operare suirapporti bancari anche dopo il subentro del nuovo rappresentante legaleGiacchetta [OSCURATO:PERSONA] amministratore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]".Orbene, la Corte e, prima ancora, il Tribunale non hanno fatto altro chequalificare giuridicamente tale potere di fatto, esercitato in via esclusiva (stantel'inesistenza dell’attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo il [OSCURATO:PERSONA]"amministratore di fatto" della società, senza che ciò abbia comportato alcunalesione del diritto di difesa. In sostanza, i fatti contestati e ritenuti dal primogiudice (con una parziale riqualifica del capo 1 non oggetto di appello e ricorso)sono rimasti sempre gli stessi, essendo, in definitiva, stato solo da essi precisatoquale fosse stato il “ruolo” del ricorrente, limitatamente, peraltro, alla frazione ditempo successiva al passaggio di carica al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto meroprestanome.In tal senso, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui nonintegra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quelloritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale unsoggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio eamministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019,Meoli, Rv. 276779-01).Ciò, poi, vale tanto più considerando che, come affermato sempre da questaCorte in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, ireali destinatari del comando insito nel precetto penale sono essenzialmente coloroi quali esercitano di fatto i ruoli direttivi di una società: verifica che spesso implicaproprio l’espletamento dell’istruttoria processuale, specie laddove, come soventeaccade, siano nominati dei prestanome proprio al fine di “mascherare” i realiresponsabili di siffatti delitti.In applicazione del dettato delle sezioni unite “Carelli” (Sez. U, n. 36551 del15/07/2010, Rv. 248051-01) – secondo cui, per aversi mutamento del fatto,occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta contestata, di modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, senzache basti il pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza, dovendosi la violazione ritenersi del tutto insussistente quandol'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizioneconcreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione – in senso analogo èstato di recente ribadito che non viola il principio di correlazione tra accusa esentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato dibancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato,originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazioneessenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211-01; tra le tante conformi, si veda Sez. 5, n.18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073-01).Ciò posto, la doglianza difensiva non coglie nel segno.La sentenza impugnata non risulta avere pronunciato su un fatto storicodiverso da quello contestato. La stessa imputazione, per i capi fallimentari,descrive il [OSCURATO:PERSONA] non solo quale amministratore sino all’8 luglio 2016, ma anchequale soggetto delegato ad operare sui rapporti bancari dopo il subentro del nuovolegale rappresentante. In tale cornice, la qualificazione di una “amministrazioneeffettiva”, fermi restando i fatti in cui si sono sostanziati i delitti contestati, nonintroduce un thema decidendum inedito, ma costituisce il portato valutativodell’accertamento – eminentemente fattuale – all’esito dell’istruttoria circa lapersistenza di poteri gestori in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente posizione di garanziarispetto agli obblighi contabili: accertamento, per giunta, sul quale la difesa hainterloquito già nei gradi di merito (come dimostra, peraltro, la censura mossa alriguardo con l’atto d’appello) e su cui, infine, non deduce quale concretonocumento sarebbe derivato.Ne deriva l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc.pen., perché, in radice, non è configurabile alcuna immutatio facti radicale tale dafar residuare incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione, e, inoltre, non èallegata alcuna specifica e concreta compressione delle prerogative difensive.2.2. Quanto all’effettiva sussistenza di tale qualifica, la Corte d'appello diVenezia ha fornito una risposta puntuale e rigorosa alle medesime questioni giàsollevate con l’atto d’appello, ancorando il proprio convincimento a dati fattualiinequivocabili che smentiscono la tesi difensiva della "cessazione" dell'attivitàgestoria del [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2016.In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come il passaggio diconsegne al coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto fittizio. La sentenzaimpugnata sottolinea testualmente che [OSCURATO:PERSONA] era "persona senza abitazione,senza lavoro e nullatenente, tanto da non aver nemmeno pagato il trasferimentodelle quote sociali", delineandone una figura di mero "testa di legno" priva diqualsiasi competenza o potere decisionale. A fronte di tale vacuità del ruolo delsuccessore, la Corte territoriale ha valorizzato, quale indice sintomatico decisivodell'amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che quest'ultimo avesse"sempre mantenuto nel corso della vita della società" la possibilità di gestire i conticorrenti.Rispetto all'eccezione difensiva secondo cui, dopo il luglio 2016, non visarebbero state operazioni "attive", ma solo addebiti bancari (tesi fondata sulledichiarazioni del curatore), la sentenza impugnata offre una motivazione logicache supera il dato meramente quantitativo. La Corte spiega che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. operava come una "cartiera", finalizzata alla frode fiscale; in tale contesto,l'attività gestoria non si misura con la normale operatività commerciale, bensì conil mantenimento del controllo sullo strumento giuridico idoneo a generare fatturefalse o a distrarre le relative risorse. La sentenza precisa che l'attività sociale "vaconsiderata sostanzialmente conclusa nel 2016" e che le risorse finanziarie(finanziamento di 143.000 euro e fido di 80.000 euro) erano già state incameratee dissipate in precedenza proprio sotto la formale gestione del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ilmantenimento della delega bancaria nel periodo successivo non serviva a "fareimpresa", ma a garantire al dominus il controllo finale sulla "scatola vuota" e suisuoi esiti, realizzando pienamente la fattispecie dell'amministrazione di fatto.Trattasi di una valutazione certamente non manifestamente illogica o affettada altri vizi motivazionali.Per giunta, la stessa viene contrastata – con una inammissibile richiesta dirivalutazione nel merito – sulla base di uno stralcio della deposizione del curatore,richiamata in ricorso. Tanto in violazione del pacifico principio secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio diautosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicitào contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamenteindicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione oindividuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito (Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; confronta, negli stessi termini:Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 3, n. 43322 del02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01).2.3. Manifestamente infondata è, infine, la dedotta applicazione analogicadelle disposizioni penali previste per l’amministratore di diritto all’amministratoredi fatto.Invero, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare laresponsabilità dell’amministratore di fatto (tra le tante, Sez. 5, n. 19402 del04/04/2025, Tacchella, Rv. 288132-01; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli,Rv. 279040-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01), siain virtù dell’art. 2639 cod. civ., sia in ragione delle disposizioni del r.d. 267/1942(ad esempio, gli artt. 223, comma 1, e 226) che estendono le disposizioni penalidi cui al menzionato regio decreto, tra l’altro, «agli amministratori […] di societàdichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddettoarticolo» (art. 223, comma 1, cit.): senza specificare, dunque, che amministratoresia solo chi rivesta la carica formalmente, e non anche chi, di fatto, compia l’attivitàdi amministrare.In particolare, è noto che il soggetto che assuma, in base alla disciplinaprevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore di fatto, essendotenuto ad impedire ex art. 40, comma 2, cod. pen. le condotte illecite riguardantil'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimentiprevisti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi checommissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale èsostanzialmente equiparato (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv.253269-01; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 5, n. 39593 del20/05/2011, Assello, Rv. 250844-01 e Sez. 5, n. 427 del 11/11/2025, dep. 2026,non massimata; per analoga affermazione in relazione al reato di omessadichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, si vedano Sez. 2, n. 8632 del22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723-01, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv.264971-01 e Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728-01; ed ancora,similmente, in tema di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs.74/2000, si veda Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507-01).La circostanza che sia allo studio una riforma che espliciti ancor più taliprincipi giurisprudenziali non comporta, evidentemente, in modo automatico, chegli stessi non siano già oggi parte integrante del nostro ordinamento giuridico.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sollecitando semplicementeuna rivalutazione del merito della vicenda, senza neppure confrontarsi con la realemotivazione della sentenza d’appello. Infatti, le censure relative al presuntoacritico recepimento degli accertamenti fiscali, unici elementi su cui la stessasarebbe basata, sono smentite dal testo del provvedimento impugnato.I giudici di appello non si sono, invero, limitati a “ratificare” quanto riportatonei verbali degli organi accertatori pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delleDogane, Guardia di Finanza), ma hanno proceduto a una verifica autonoma dellatenuta logica di tali elementi indiziari. In particolare, non solo si è evidenziata laconcordanza di tali accertamenti da parte dei pubblici uffici, ma anche lacircostanza che la fallita fosse priva di sede operativa, priva di personale e privadi mezzi strumentali, oltre, infine, al disordine contabile, alla nomina di unprestanome e al depauperamento della società di ogni risorsa. Il richiamo di talidati e della sentenza di primo grado che li aveva già in parte evidenziati (si vedapagina 8 della sentenza di primo grado, laddove si fa riferimento al teste DallaVenezia, che aveva verificato l'assenza di qualsivoglia segno di attivitàimprenditoriale presso la sede della società) rende evidente come l'affermazionedi responsabilità penale non si sia basata solo sugli accertamenti di naturatributaria, peraltro pacificamente acquisiti sull'accordo delle parti (si vede ancorapagina 8 della conforme sentenza di primo grado), ma anche su prove testimonialiconvergenti con tali accertamenti: prove con cui, come detto, parte ricorrenteneppure si confronta, limitandosi sostanzialmente a censurare nel merito leconclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata.Ancor più nel dettaglio, la sentenza impugnata dimostra l'autonomia delproprio giudizio evidenziando l'intrinseca natura fraudolenta delle operazionicontestate. Con riferimento ai finanziamenti distratti per pagare fornitori esteri, laCorte annota, con argomentazione determinante e logica, e anch’essa in nessunmodo contrastata, che tali somme sono state utilizzate "per il pagamento di fatturerisultate oggettivamente inesistenti", a favore di una compagine che non risultava"aver avuto effettivi rapporti commerciali con la società poi fallita”, per ilpagamento di merce ("abbigliamento") del tutto estranea all'attività di commerciodi legname della fallita (pagina 13 sentenza d’appello).La motivazione della Corte d'appello, che definisce la società uno "strumentodi evasione fiscale" (pagina 11 sentenza d’appello), sulla base dei detti datioggettivi (e soprattutto dell’assenza di una struttura imprenditoriale ed in ragionedella incongruità nell’oggetto delle fatture), è, pertanto, immune dai vizi logicidenunciati e conforme ai principi di questa Suprema Corte in tema di utilizzoprobatorio degli accertamenti tributari riscontrati, avendo valorizzato in modologico e congruo i detti elementi nel pieno esercizio del suo libero convincimento.Infatti, è stato più volte affermato che, in tema di reati tributari, il giudice penalepur non vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario,può, però, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivivalorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento(Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693-01; confronta, negli stessitermini, Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, Rv. 270476-01): che è quanto fatto,nella specie, dalla Corte d'appello.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11158/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2014/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 17 aprile 2025, la Corte d'appello di Veneziaha confermato la pronuncia del Tribunale di Belluno del 16 marzo 2022, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei direclusione, oltre alle pene accessorie di legge.La vicenda processuale, come ricostruita dai giudici di merito, concerne ilfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Belluno il 13febbraio 2019. Il ricorrente, nella sua qualità di amministratore di diritto fino all'8luglio 2016 e, successivamente, quale soggetto delegato ad operare sui conti eamministratore di fatto, è stato ritenuto responsabile di inosservanza degli obblighidel fallito (così riqualificata, ex artt. 220-226 r.d. 267/1942, l’omessa consegnadella contabilità effettivamente esistente per gli anni 2015 e 2016, di cui alla primaparte del capo 1), di bancarotta fraudolenta documentale (ex art. 216, comma 1,n. 2, r.d. 267/1942, di cui alla seconda parte del capo 1), di bancarottadocumentale semplice (ai sensi dell’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, di cui alcapo 2), di bancarotta fraudolenta per la distrazione di risorse finanziarie pari acirca 223.000,00 euro derivanti da finanziamenti bancari (ex art. 216, comma 1,n. 1, r.d. 267/1942, di cui al capo 3) e di emissione di fatture per operazioniinesistenti a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (previsto dall’art. 8 d.lgs. 74/2000, di cui alcapo 4). La sentenza impugnata ha confermato la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] qualedominus effettivo della società, anche dopo la formale cessione delle quote e dellacarica a [OSCURATO:PERSONA] (assolto in primo grado), evidenziando come l'imputatoavesse mantenuto la delega ad operare sui conti correnti e come la società,qualificata quale "cartiera", non avesse svolto reale attività economica sotto lagestione formale del successore.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputatoarticolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione.Si deducono tre distinti profili di doglianza inerenti il ruolo di amministratoredi fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. La difesa lamenta, in primo luogo, la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen.Si osserva che nei capi di imputazione 1, 2 e 3, al [OSCURATO:PERSONA] era stata contestataesclusivamente la qualità di amministratore di diritto sino all'8 luglio 2016 e, peril periodo successivo, quella di mero "delegato ad operare sui rapporti bancari". Igiudici di merito, tuttavia, lo avrebbero condannato attribuendogli la più ampiaqualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ruolo maicontestatogli.2.1.2. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la motivazione in ordine allasussistenza stessa dell'amministrazione di fatto successivamente al luglio 2016.Si evidenzia come il curatore fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], avesseriferito in udienza che, dall'analisi degli estratti conto successivi alla cessione dellequote, emergevano esclusivamente addebiti per competenze bancarie e nessunaoperazione attiva o dispositiva riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbeillogicamente trascurato tale dato oggettivo, che smentirebbe l'esercizio di poterigestori, basando la condanna sulla mera titolarità teorica della delega bancaria.2.1.3. Infine, la difesa lamenta l'estensione analogica in malam partemdell'art. 2639 cod. civ. ai reati fallimentari, vietata nel nostro ordinamento.Tanto sarebbe dimostrato dalla proposta di riforma della “CommissioneBricchetti” (sull’inserimento espresso di tale figura nei reati fallimentari), cheproverebbe l’attuale non punibilità di detta figura.2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 3 (bancarotta fraudolentadistrattiva) e 4 (emissione di fatture per operazioni inesistenti).La difesa contesta che la prova delle condotte distrattive e della natura fittiziadelle operazioni commerciali (in particolare con la "[OSCURATO:PERSONA] d.o.o." e la "Ginets.r.l.") sia stata desunta acriticamente ed esclusivamente dai verbali diaccertamento dell'Ufficio delle Dogane e della Guardia di Finanza, laddove essi,pur avendo valore indiziario, non possono costituire da soli prova piena nelprocesso penale, necessitando di riscontri.Si censura, inoltre, la scelta dei giudici di merito di non assumere latestimonianza dei funzionari che avevano materialmente redatto gli accertamenti(come il funzionario Zanin, ascoltato invece in un procedimento connesso),limitandosi all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a confermarequanto riportato da altri uffici, non avendo svolto indagini autonome.Tale modus operandi avrebbe determinato un vuoto probatorio incolmabile,violando i principi in tema di formazione della prova.3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta, con la quale haulteriormente argomentato circa la fondatezza dei motivi di ricorso. Si ribadisce,tra l’altro, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fondata su un presupposto“errato e mai contestato” in imputazione, cioè che egli fosse amministratore difatto anche dopo il trasferimento delle quote e il subentro del [OSCURATO:PERSONA]. La difesainsiste per l’ammissibilità del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata“nella forma che riterrà più opportuna” dalla Suprema Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. Il primo motivo è in parte da rigettare, in altra parte inammissibile.2.1. La doglianza circa l’assunta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., perla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, non espressamente contestata, èpriva di pregio.Invero, l'imputazione descrive esattamente il fatto materiale, evidenziandoche il [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere quale soggetto "delegato ad operare suirapporti bancari anche dopo il subentro del nuovo rappresentante legaleGiacchetta [OSCURATO:PERSONA] amministratore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]".Orbene, la Corte e, prima ancora, il Tribunale non hanno fatto altro chequalificare giuridicamente tale potere di fatto, esercitato in via esclusiva (stantel'inesistenza dell’attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo il [OSCURATO:PERSONA]"amministratore di fatto" della società, senza che ciò abbia comportato alcunalesione del diritto di difesa. In sostanza, i fatti contestati e ritenuti dal primogiudice (con una parziale riqualifica del capo 1 non oggetto di appello e ricorso)sono rimasti sempre gli stessi, essendo, in definitiva, stato solo da essi precisatoquale fosse stato il “ruolo” del ricorrente, limitatamente, peraltro, alla frazione ditempo successiva al passaggio di carica al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto meroprestanome.In tal senso, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui nonintegra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quelloritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale unsoggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio eamministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019,Meoli, Rv. 276779-01).Ciò, poi, vale tanto più considerando che, come affermato sempre da questaCorte in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, ireali destinatari del comando insito nel precetto penale sono essenzialmente coloroi quali esercitano di fatto i ruoli direttivi di una società: verifica che spesso implicaproprio l’espletamento dell’istruttoria processuale, specie laddove, come soventeaccade, siano nominati dei prestanome proprio al fine di “mascherare” i realiresponsabili di siffatti delitti.In applicazione del dettato delle sezioni unite “Carelli” (Sez. U, n. 36551 del15/07/2010, Rv. 248051-01) – secondo cui, per aversi mutamento del fatto,occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta contestata, di modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, senzache basti il pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza, dovendosi la violazione ritenersi del tutto insussistente quandol'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizioneconcreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione – in senso analogo èstato di recente ribadito che non viola il principio di correlazione tra accusa esentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato dibancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato,originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazioneessenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211-01; tra le tante conformi, si veda Sez. 5, n.18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073-01).Ciò posto, la doglianza difensiva non coglie nel segno.La sentenza impugnata non risulta avere pronunciato su un fatto storicodiverso da quello contestato. La stessa imputazione, per i capi fallimentari,descrive il [OSCURATO:PERSONA] non solo quale amministratore sino all’8 luglio 2016, ma anchequale soggetto delegato ad operare sui rapporti bancari dopo il subentro del nuovolegale rappresentante. In tale cornice, la qualificazione di una “amministrazioneeffettiva”, fermi restando i fatti in cui si sono sostanziati i delitti contestati, nonintroduce un thema decidendum inedito, ma costituisce il portato valutativodell’accertamento – eminentemente fattuale – all’esito dell’istruttoria circa lapersistenza di poteri gestori in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente posizione di garanziarispetto agli obblighi contabili: accertamento, per giunta, sul quale la difesa hainterloquito già nei gradi di merito (come dimostra, peraltro, la censura mossa alriguardo con l’atto d’appello) e su cui, infine, non deduce quale concretonocumento sarebbe derivato.Ne deriva l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc.pen., perché, in radice, non è configurabile alcuna immutatio facti radicale tale dafar residuare incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione, e, inoltre, non èallegata alcuna specifica e concreta compressione delle prerogative difensive.2.2. Quanto all’effettiva sussistenza di tale qualifica, la Corte d'appello diVenezia ha fornito una risposta puntuale e rigorosa alle medesime questioni giàsollevate con l’atto d’appello, ancorando il proprio convincimento a dati fattualiinequivocabili che smentiscono la tesi difensiva della "cessazione" dell'attivitàgestoria del [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2016.In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come il passaggio diconsegne al coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto fittizio. La sentenzaimpugnata sottolinea testualmente che [OSCURATO:PERSONA] era "persona senza abitazione,senza lavoro e nullatenente, tanto da non aver nemmeno pagato il trasferimentodelle quote sociali", delineandone una figura di mero "testa di legno" priva diqualsiasi competenza o potere decisionale. A fronte di tale vacuità del ruolo delsuccessore, la Corte territoriale ha valorizzato, quale indice sintomatico decisivodell'amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che quest'ultimo avesse"sempre mantenuto nel corso della vita della società" la possibilità di gestire i conticorrenti.Rispetto all'eccezione difensiva secondo cui, dopo il luglio 2016, non visarebbero state operazioni "attive", ma solo addebiti bancari (tesi fondata sulledichiarazioni del curatore), la sentenza impugnata offre una motivazione logicache supera il dato meramente quantitativo. La Corte spiega che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. operava come una "cartiera", finalizzata alla frode fiscale; in tale contesto,l'attività gestoria non si misura con la normale operatività commerciale, bensì conil mantenimento del controllo sullo strumento giuridico idoneo a generare fatturefalse o a distrarre le relative risorse. La sentenza precisa che l'attività sociale "vaconsiderata sostanzialmente conclusa nel 2016" e che le risorse finanziarie(finanziamento di 143.000 euro e fido di 80.000 euro) erano già state incameratee dissipate in precedenza proprio sotto la formale gestione del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ilmantenimento della delega bancaria nel periodo successivo non serviva a "fareimpresa", ma a garantire al dominus il controllo finale sulla "scatola vuota" e suisuoi esiti, realizzando pienamente la fattispecie dell'amministrazione di fatto.Trattasi di una valutazione certamente non manifestamente illogica o affettada altri vizi motivazionali.Per giunta, la stessa viene contrastata – con una inammissibile richiesta dirivalutazione nel merito – sulla base di uno stralcio della deposizione del curatore,richiamata in ricorso. Tanto in violazione del pacifico principio secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio diautosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicitào contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamenteindicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione oindividuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito (Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; confronta, negli stessi termini:Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 3, n. 43322 del02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01).2.3. Manifestamente infondata è, infine, la dedotta applicazione analogicadelle disposizioni penali previste per l’amministratore di diritto all’amministratoredi fatto.Invero, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare laresponsabilità dell’amministratore di fatto (tra le tante, Sez. 5, n. 19402 del04/04/2025, Tacchella, Rv. 288132-01; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli,Rv. 279040-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01), siain virtù dell’art. 2639 cod. civ., sia in ragione delle disposizioni del r.d. 267/1942(ad esempio, gli artt. 223, comma 1, e 226) che estendono le disposizioni penalidi cui al menzionato regio decreto, tra l’altro, «agli amministratori […] di societàdichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddettoarticolo» (art. 223, comma 1, cit.): senza specificare, dunque, che amministratoresia solo chi rivesta la carica formalmente, e non anche chi, di fatto, compia l’attivitàdi amministrare.In particolare, è noto che il soggetto che assuma, in base alla disciplinaprevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore di fatto, essendotenuto ad impedire ex art. 40, comma 2, cod. pen. le condotte illecite riguardantil'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimentiprevisti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi checommissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale èsostanzialmente equiparato (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv.253269-01; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 5, n. 39593 del20/05/2011, Assello, Rv. 250844-01 e Sez. 5, n. 427 del 11/11/2025, dep. 2026,non massimata; per analoga affermazione in relazione al reato di omessadichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, si vedano Sez. 2, n. 8632 del22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723-01, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv.264971-01 e Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728-01; ed ancora,similmente, in tema di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs.74/2000, si veda Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507-01).La circostanza che sia allo studio una riforma che espliciti ancor più taliprincipi giurisprudenziali non comporta, evidentemente, in modo automatico, chegli stessi non siano già oggi parte integrante del nostro ordinamento giuridico.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sollecitando semplicementeuna rivalutazione del merito della vicenda, senza neppure confrontarsi con la realemotivazione della sentenza d’appello. Infatti, le censure relative al presuntoacritico recepimento degli accertamenti fiscali, unici elementi su cui la stessasarebbe basata, sono smentite dal testo del provvedimento impugnato.I giudici di appello non si sono, invero, limitati a “ratificare” quanto riportatonei verbali degli organi accertatori pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delleDogane, Guardia di Finanza), ma hanno proceduto a una verifica autonoma dellatenuta logica di tali elementi indiziari. In particolare, non solo si è evidenziata laconcordanza di tali accertamenti da parte dei pubblici uffici, ma anche lacircostanza che la fallita fosse priva di sede operativa, priva di personale e privadi mezzi strumentali, oltre, infine, al disordine contabile, alla nomina di unprestanome e al depauperamento della società di ogni risorsa. Il richiamo di talidati e della sentenza di primo grado che li aveva già in parte evidenziati (si vedapagina 8 della sentenza di primo grado, laddove si fa riferimento al teste DallaVenezia, che aveva verificato l'assenza di qualsivoglia segno di attivitàimprenditoriale presso la sede della società) rende evidente come l'affermazionedi responsabilità penale non si sia basata solo sugli accertamenti di naturatributaria, peraltro pacificamente acquisiti sull'accordo delle parti (si vede ancorapagina 8 della conforme sentenza di primo grado), ma anche su prove testimonialiconvergenti con tali accertamenti: prove con cui, come detto, parte ricorrenteneppure si confronta, limitandosi sostanzialmente a censurare nel merito leconclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata.Ancor più nel dettaglio, la sentenza impugnata dimostra l'autonomia delproprio giudizio evidenziando l'intrinseca natura fraudolenta delle operazionicontestate. Con riferimento ai finanziamenti distratti per pagare fornitori esteri, laCorte annota, con argomentazione determinante e logica, e anch’essa in nessunmodo contrastata, che tali somme sono state utilizzate "per il pagamento di fatturerisultate oggettivamente inesistenti", a favore di una compagine che non risultava"aver avuto effettivi rapporti commerciali con la società poi fallita”, per ilpagamento di merce ("abbigliamento") del tutto estranea all'attività di commerciodi legname della fallita (pagina 13 sentenza d’appello).La motivazione della Corte d'appello, che definisce la società uno "strumentodi evasione fiscale" (pagina 11 sentenza d’appello), sulla base dei detti datioggettivi (e soprattutto dell’assenza di una struttura imprenditoriale ed in ragionedella incongruità nell’oggetto delle fatture), è, pertanto, immune dai vizi logicidenunciati e conforme ai principi di questa Suprema Corte in tema di utilizzoprobatorio degli accertamenti tributari riscontrati, avendo valorizzato in modologico e congruo i detti elementi nel pieno esercizio del suo libero convincimento.Infatti, è stato più volte affermato che, in tema di reati tributari, il giudice penalepur non vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario,può, però, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivivalorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento(Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693-01; confronta, negli stessitermini, Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, Rv. 270476-01): che è quanto fatto,nella specie, dalla Corte d'appello.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]