CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 13365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10732/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall ’ [OSCURATO:PERSONA], ( ), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sito in Padova, Pass. Piscopia n. 10, in persona dell’amministratore pro tempore; rappresenta to e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 2628/2020della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12 ottobre2020; A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 marzo2023 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 28 febbraio 2017, la società di mutuo soccorso [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche, più brevemente, [OSCURATO:PERSONA] s.m.s.) oppose, dinanzi al Tribunale di Padova, ex artt. 615 e 617, primo comma, cod. proc. civ., i l precetto , notificatole il 14 febbra io precedente, con cui il [OSCURATO:PERSONA] o le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 9.097,95, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale(per un debito derivante dal mancato pagamento di rate condominiali scadute e altre spese condominiali), asseritamente notificatole nel 2014, non opposto e dichiarato esecutivo il 22 gennaio 2015. A fondamento dell’opposizione dedusse, per un verso, in vi a principale e sotto il profilo formale, la sussistenza di vizi relativi alla notifica originaria del decreto ingiuntivo, nonché a quella successiva del precetto e del titolo esecutivo; per altroverso, in via subordinata e sotto il profilo sostanziale , la sussistenza di fatti estintivi del credito portato dal decreto ingiuntivo (prescrizione, adempimento, compensazione con controcredito), nonché l’inesattezza del conteggio operato dal creditore, l’erronea individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali, l’irregolare convocazione dell’assemblea. Costituitosi il condominio oppost o , il Tribunale di Padova, con sentenza 22 giugno 2018, n. 1047 , dichiarò l ’ inefficacia del precetto limitatamente alla somma di Euro 318,68 (pari alle spese anticipatedal condominio per il primo tentativo di notifica del precetto, che aveva avuto esito negativo) e rigettò, nel resto, l’opposizione, compensando le spese nella misura di 1/5 e condannando l’opponente al pagamento dei residui 4/5. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.[OSCURATO:PERSONA] te d ’ appello di Venezia , con sentenza 12 ottobre 2020, n.2628, ha accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. limitatamente alla allegazione e alla prova del parziale adempimento sopravvenuto alla formazione del titolo nella misura di Euro 1.899,99, rigettandola nel resto e condannando l’appellante al pagamento dei 4/5 delle spese del grado, compensate nella restante misura di 1/5. La Corte territoriale– premesso che dov evano essere disattese sia l’eccezione di inammissibilità dell ’ appello per mancanza di poteri rappresentativiin capo al soggetto conferente la procura al difensore della società, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (eccezione da ritenersi infondata), sia l ’ eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo al nuovo amministratore del condominio, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. (da reputarsi inammissibile perché proposta solo nella comparsa conclusionale) – ha deci s o sulla base dei seguenti rilievi: I-l’eccezione di inesistenza dell’originaria notificazione del decreto ingiuntivo dovevaritenersi nuova , poiché non era stata specificamente sollevata in primo grado; essa, peraltro , non era fondata in quanto, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio avrebbe postulato un ’ attività priva degli elementi costitutivi essenziali in funzione della riconoscibilitàdi un atto qualificabile come notificazione e in quanto, al contrario, nel caso di specie , la notifica era stata validamente effettuata ai sensi della C onvenzione bilaterale italo - svizzera del 2 giugno 1988, mediante trasmissione dell’atto all’autorità svizzera da parte dell’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Milano, con consegna dello stesso, in data 20 agosto 2014, presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] della società, ad [OSCURATO:PERSONA], persona indicata, nell’atto costitutivo, come uno dei soci fondatori; A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. II- l ’ eccezione di nullità dell ’ originaria notificazione del d ecreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con il rimedio dell’opposizione al provvedimento monitorio, ex art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l ’ opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità avesse impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, non invece mediante l’opposizione a precetto; né quest’ultima azione avrebbe potuto “convertirsi” in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, per la quale,comunque, al tempo della citazione in opposizione, eranoscaduti i termini, dovendo ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo nell’agosto 2014, tenuto conto, oltre che della notifica ricevuta dal Rizzo in data 20 agosto 2014, anche della circostanza che, con raccomandata del 29 agosto successivo(cui era seguita altra missiva del successivo mese di ottobre), la società di mutuo soccorso aveva chiesto al difensore di controparte la documentazione allegataal provvedimentomonitorio, in funzione della predisposizionedelle proprie dife se ; III-le doglianze relative ai fatti impeditivi ( erronea imputazione del credito, irregolare convocazione dell’assemblea condominiale,ecc.) ed estintivi del diritto, anteriori alla formazione del titolo , erano inammissibili,in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del processo di cognizione finalizzato alla sua formazione, non già in sede di opposizioneall’esecuzione; IV- ammissibile era invece la deduzione di fatti estintivi (in particolare, l’adempimento) successivi alla formazione del titolo, la quale, alla luce della documentazione versata in atti, doveva ritenersi parzialmente fondata, essendo stato dimostrato il pagamento della somma di Euro 1.899,00, che doveva dunque essere decurtata, insieme a quella di Euro 318,68 già considerata dal primo giudice, dall’importo precettato; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. V-l’ammontare delle spese processuali del primo grado liquidato dal Tribunale, tra l’altro previa compensazione di esse nella misura di 1/5, non era eccessivo, avuto riguardo, pur in assenza di attività istruttoria in senso stretto, alle numerose questioni sol l evate dall’opponente e alfatto che l’opposto si era costituito anche nella fase cautelare;circostanze che giustificavano la liquidazione dei com p ensi in misura superiore ai valori medi, ancorché debitamente contenuta entro quelli massimi. 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare p ropone ricorso per cassazioneMigrantes s.m.s., sulla base di cinque motivi. Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] omeo, il quale propone altresì ricorso incidentale sorretto da tre motivi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello sulle statuizionirese dal primo giudice in ordine alle eccezioni formali , con cui erano stati dedotti vizi relativi alla notificazione originaria del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto, nonché nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello con cui era stat o dedotto il carattereeccessivo della liquidazione delle spese processuali operata dal Tribunale ; viene censurata, infine, anche la liquidazione delle spese del grado di appello. I motivi sono i seguenti. 1.1.Con il primo motivo viene denunciata – ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 143 cod. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proc. civ., 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 , « con riguardo alla eccepita inesistenza della notifica per violazione delle norme sulle notificazioni internazionali convenzione dell’Aja 15 novembre 1967 [recte:1965]», nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 644 e 156 cod. proc. civ., « con riferimento al t rattato internazionale c.d. accordo bilaterale Italia-Svizzera 2 giugno 1988 e convenzione dell’Aja 15 novembre 1967 [recte: 1965] (avente valore di fonte primaria) per la sopravvenuta decadenza dell’ingiunzione di pagamento per l’omessa notifica ex art.644 cod. proc. civ. e, dunque, il difetto di titolo in capo al condominio opposto (deducibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ.)». Sulla premessa che la censura di inesistenza della notificazione originaria del decreto ingiuntivo sarebbe stata già ritualmente formulata in primo grado, la società ricorrente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica, lungi dall ’ essere inesistente, era stata, al contrario, validamente effettuata ai sensi della Convenzione italo-svizzera del 2 giugno 1988. Evidenzia, per un verso, come la Corte di merito abbia indebitamente ritenuto irrilevante la mancata osservanza, nella fattispecie, delle forme previste dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, da ritenersi invece necessaria, alla stregua del disposto dell’art.142 cod. proc. civ., ai fini della stessa esistenza della notificazione. Deduce, per altro verso, che tale inesistenza sarebbe altresì implicata dalla mancanza di una relazione di notifica del pubblico ufficiale designato dall’autorità svizzera, non surrogabile, in funzione dell’esistenza stessa dell ’ atto di notificazione , né dalla relata con cui l’ufficiale giudiziario del T ribunale patavino aveva attestato la trasmissione di due copie autentiche del provvedimento monitorio all’autorità giudiziaria elve tica , né dal “foglio di ricevuta” con A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sottoscrizione ad apparente firma di “[OSCURATO:PERSONA]”, ma i da alcuno autenticata, asseritamente apposta in data 20 agosto 2014. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciato – ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ. – omesso esame di fatti storici, controversi e decisivi ai fini del giudizio di inesistenza della notifica del provvedimento ingiuntivo, con riferimento: alla «denuncia di inesistenza di un atto qualificabile come relata di notifica»; alla «affermata alternatività dell’accordo (amministrativo) bilaterale alla Convenzione dell’Aja»; e alla «avvenuta consegna di atto difforme e incompleto a mani di soggetto non (più) collegato alla società ed in luogo diverso dalla sede». La società ricorrente, dopo aver ribadito che era stata dedotta e provata, nella fattispecie, l a mancanza di una relata propriamente detta,idonea a dimostrare l ’ intervenuta notifica originaria del decreto ingiuntivo, critica la sentenza impugnata per aver ritenuto bastevole, in funzione dell’esistenza e della validità dell’atto, l’osservanza delle forme di cui alla Convenzione italo-svizzera del 1988 (integrante un mero atto amministrativo volto a regolare i rapporti tra gli uffici diplomatici), indebitamente reputate “alternative” rispetto a quelle previste dalla Convenzione dell’Aja del 1965 (costituente un vero trattato internazionale con efficacia vincolante per gli Stati sottoscrittori),che, invece, avrebbero dovuto essere n e cessariamente osservate. Censura, inoltre, la decisione di merito per aver desunto il valido ed efficace perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo alla società e presso la sua sede, dalla circostanza che l ’ atto era stato consegnato, nella sede di [OSCURATO:PERSONA],ad [OSCURATO:PERSONA], persona indicata nell’atto costitutivo come socio fondatore; deduce che la circostanza che il Rizzo avesse rivestito, in precedenza,tale qualità non era idonea A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a dimostrarela sussistenza di un suo attuale rapporto con la società né la sua eventuale qualifica di soggettoabilitato a ricevere la notifica. Evidenzia, infine, l’irrilevanza dell’attività imputata dalla sentenza impugnataall’ufficiale giudiziario patavino, il quale si sarebbe limitato a trasmettere l ’ atto all ’ autorità svizzera individuata dal difensore del condominio, anziché , quale pubblico ufficiale, spingersi a verificare il rispetto dellaprocedura prevista dalla legge per la notifica degli atti in sede civile. 1.3. Con il terzo motivoviene denunciata – « con riguardo al capo di sentenza che, anche ammettendo la sola nullità della notificazione dell’ingiunzione di pagamento, afferma che la medesima avrebbe dovuto essere dedotta con l’opposizione all’ingiunzione tardiva (e non con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.) » – violazione degli artt.650 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., «perché anche l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. può convertirsi in opposizione all’ingiunzione ex art.650 cod. proc. civ., qualora dedotta nel termine dell’ art. 650, terzo comma, cod. proc. civ. ed in presenza di contestazioni sul merito del rapporto sostanziale dedotto (diritto di credito del condominio)». La società ricorrente deduce che con la citazione in opposizione aveva opposto «non tanto e non solo il precetto, ma anche il decreto ingiuntivo (non mai, o non mai ritualmente, notificato)»; sostiene che, essendo dunque la sua azione qualificabile (anche) come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (opposizione che può essere contenuta nell’opposizione a precetto, potendo tali azioni cumularsi in un unico procedimento), sarebbe sp ettato al condominio, al fine di pr ecludere l’esercizio di tale azione, dimostrare la pregressa tempestiva conoscenza, da parte sua, del decreto di ingiunzione;evidenzia che, ai sensi dell’art. 65 0 , terzo comma, cod. p roc. civ., l ’ opposizione tardiva può essere proposta nel termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione e che, n el caso di specie , il termine era stato rispett at o A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. perché l’opposizioneex art. 650 cod. proc. civ. era stat a propos ta dopo la notificazione del precetto, quando ancora l ’ esecuzione non era iniziata; conclude che con tale opposizione era stata contestata la prova del creditoposto a fondamento dell ’ ingiunzione. 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata – ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1 e ss. del d.m. n. 55 del 2014. La società ricorrente censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatoil motivo di impugnazione con cui era stat o dedotto il carattere eccessivodella liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado, avuto riguardo al valore della causa, al mancato compimento di attività istruttoria, all’omesso deposito delle comparse conclusionalie al difetto di procura in capo al difensore del condominio (con conseguente nullità degli atti processuali, quanto meno sino al la secondamemoria depositata ai sensi dell’art. 183 , sesto comma, cod. proc. civ.). Sotto quest’ultimo profilo, specifica che unitamente alla predetta memoria, il [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la procura rilasciata dall ’ amministratore in carica, [OSCURATO:SOCIETA]. ; tale procura , peraltro,era stata preceduta da altre due procure, entrambe prive di riferimenti al procedimento che apparentemente avevano ad oggetto, la prima delle quali, pur asseritamente conferita da una società avente la qualità di amministratore del condominio , era tuttavi a priva della data, sicché non era dato sapere se fosse stata rilasciata durante il periodo in cui il detto amministratore era rimasto in carica; mentre la seconda era priva di ogni indicazione con riguardo all’identità del delegante. Conclude che, in ognicaso, avuto riguardo al valore della causa e all’attività svolta, le spese avrebbero dovuto essere liquidate in misura A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non superiore ai 2.500,00/3.000,00Euro, apparendo invece eccessiva la liquidazione nella superiore misura di 6.000,00Euro. 1.5. Anche con il quinto motivo viene denunciata – ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.91 e ss.cod. proc. civ. e degli artt. 1 e ss. del dm n. 55 del 2014, con riguardo al capo di sentenza contenente la condanna della ricorrente allespese del grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito nel giudizio di appello a mezzo di difensore officiato con procura conferita da un soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA] s.r . l.) diverso da quello (la societàStudio [OSCURATO:SOCIETA].) che rivestiva la carica di amministratoredel condominio medesimo al tempo del conferimento e che aveva rilasciato, in tale qualità, la procura depositata in primo grado unitamente alla seconda memoria di cui all’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.. Sostiene che, pertanto, in relazione all’attività posta in essere dal difensore del condominio in difetto di procura nel corso dell’intero giudizio di secondo grado, non avrebbe potuto essere liquidato alcun compenso. 2. Il ricorso incidentale proposto da l [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente accolto i motivi di appello sulle statuizioni rese dal primo giudice in ordine alle eccezioni di carattere sostanziale sol l evate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.m.s., in particolare quella con cui era sta to dedotto il parziale adempimento successivo alla formazione del titolo esecutivo, nonché – principalmente ed in primo luogo – la statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell ’ appello per mancanza di poteri rappresentativi in capo al soggetto conferente la procura al difensore della società. I motivi sono i seguenti. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.1.Con il primo motivo viene denu nciato , ai sensi dell ’ art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , omesso esame di fatto decisivo « relativo all’inesistenza di una valida delibera di conferimento dei poteri di presidente alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.75, 83 e 182 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata per non aver rilevato –in accoglimento dell’eccezione da esso ritualmente sollevata –il difetto del potere di rappresentanza sostanziale in capo alla persona fisica che, nella allegata (ma non provata) qualità di Presidente pro temporedi [OSCURATO:PERSONA] s.m.s., aveva conferito al difensore della società la procura ai fini della proposizione dell’appello. Sostiene che la ricorrente principale (già appellante), ancorché autodefinitasi società di mutuo soccorso, non avrebbe natura né di Onlus di diritto né di impresa sociale, ma avrebbe natura di mera associazione non riconosciuta; inoltre,essa non sarebbe sottoposta ad alcun regime di pubblicità legale, poiché non sarebbe iscritta né nella sezione “imprese sociali” del registro delle imprese (ex art.23 decreto- legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 179), né al registro unic o del [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). Deduce che, pertanto, sarebbe spettatoall’appellante dare la prova della sussistenza del potere di rappresentanzaprocessuale in capo al soggettoconferente la procura nell’affermata qualità di presidente pro temporedella società. Questa prova, tuttavia, non sarebbe stata debitamente fornita , in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a depositare, in prima udienza , copia del proprio atto costitutivo e dello statuto, unitamente ad un documento, datato 19 febbraio 2015 e denominato “verbale di nomina”, contenente i l resoconto della seduta assemblare nella quale A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. tale GiuseppinaGuarriera sarebbe stata eletta presidente pro temp o re della società; questo documento,peraltro, sarebbe stato del tutto privo di valore probatorio, in quanto manchevole degli stessi elementi indispensabiliai fini della sua qualificazione come verbale assembleare e,quindi, giuridicamente inesistente . Del pari inidoneo a dare l a prova della sussistenza del potere rappresentativo della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il documento, successivamente depositato dall ’ appellante insieme al foglio di conclusioni, consistente in una attestazione del C onsolato G enerale d’Italia aLione (città in cui la società aveva nelle more trasferito la sua sede), relativa all ’ inclusione di [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. nell ’ elenco delle associazioni italiane presenti sul territorio ; a tale elenco, infatti, non avrebbe potuto riconoscersi valore equipollente al registro delle imprese, inq uanto avente il solo fine di censire le associazioni estere aventi sede nella circoscrizione di competenzadel Consolato. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1193 cod. civ.. Il ricorrente incidentale sostiene che, nel ritenere provato il sopravvenuto parziale adempimento (per l’ammontare di Euro 1.899,99) sulla base dei documenti prodotti dal debitore, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. aveva riferito il pagamento alle spese condominiali degli anni 2016/2017 e 2017/2018, e non al pregresso debito accertato in sede monitoria e posto in esecuzione, relativo alle spese condominiali non pagate negli anni 2010-2014. Avuto riguardo all’espressa dichiarazione con cui la società debitrice, titolare di più debiti della medesima specie, aveva inteso esercitare la facoltà riconosciutale dall’art. 1193, primo comma, cod. civ., non sarebbe stato dunque consentito alla Corte di merito imputare A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il pagamento sopravvenuto a decurtazione del credito portato dal precetto. 2.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., viola zione e/o falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] deduce che l ’ accoglimento del secondo motivo dovrebbe necessariamente implicare la modifica del capo della sentenza d’appellorelativo alle spese, con cassazione della stessa nell a parte in cui ne ha disposto la parziale compensazione e con condanna dell’opponente al pagamento dell’intero, avuto riguardo alla sua totale soccombenza. 3. Assume carattere prioritario l ’ esame del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto l’eventualerilievo del difetto del potere di rappresentanza in capo alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], persona fisica cheaveva conferito al difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. la procura ai fini della proposizione dell’appello, implicherebbe la declaratoria di inammissibilità dell’appello medesimo. 3.1.Il motivo è infondato. Va premesso che, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto apubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l ’ efficacia del proprio operato (Cass.30/09/2014, n. 20563; Cass. 11/03/2020, n. 6799; Cass. 10/06/2020, n. 11091).E tale principio trova applicazione, in genere, a tutti i casi in cui stia in giudizio un soggetto collettivo, quand’anche non dotato di formale personalità giuridica. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Nella fattispecie, la soluzione della questione se spettasse a [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. dimostrare la sussistenza della legittimazionead agire in giudizio in capo al soggetto indicato come suo p residente oppure gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] il contrario onere di provare l’insussistenza di tale legittimazione, postula l ’ individuazione della natura giuridica della società di mutuo soccorso; questione alla quale è connesso il problema del regime di pubbli cità legale cui essa è sottoposta. 3.2. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte – affermatosisin d a epoca risalente e mai smentito – le società di mutuo soccorsoavrebbero natura giuridica di società cooperative e sarebbero riconducibili nell’ordinamento attuale alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, in quanto caratterizzate dalla integrale coincidenza fra i soci cooperatori ed i fruitori delle prestazioni del sodalizio(cfr. già Cass. 16/07/1968, n. 2570 e, più recentemente, Cass. 30/09/2008, n. 22201e Cass. 27/06/2019, n. 17252). L’assimilazione operata dalla giurisprudenza di legittimità ha trovato conferma normativa nell’art. 18 della legge 31gennaio 1992, n. 59(recante “Nuove norme in materia di società cooperative”), che, modificando l’art.13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577,ha disposto l’iscrizione di tali società in apposita sezione del registro prefettizio di cui al regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911 , n. 278, poi sostituito dall ’ A lbo nazionale degli enti cooperativi , ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Non assume rilievo, in questa sede,l’ulteriore problema, affrontato ex professo e risolto positivamente da questa Corte nella citata sentenza n. 17252 del 2019(tra l’altro, in una fatt ispecie processuale che coinvolgeva proprio la [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. ) , se le società di mutuo soccorso, oltre che avere natura di società cooperative a mutualità A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. prevalente, siano altresì inquadrabili tra le cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (ciò che troverebbe conferma nella circostanza che l’art. 23 del decreto legge n. 179 del 2012 ne prevede l’iscrizione automatica nella sezione delle “ imprese sociali ” presso ilregistro delle imprese). La riconosciuta natura di società cooperativa a mutualità prevalente, desumibile dalla identità funzionale della formazione associativa entificata,ancorché non costituita come persona giuridica, è, infatti , già di per sé sufficiente ad affermarne la sottoposizione ad un regime di pubblicità legale , da attuarsi quanto meno attraverso l’iscrizione all ’ albo sostitutivo del registro prefettizio di cui all ’ art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato n. 1577 del 1947. È, peraltro, evidente che tale iscrizione presuppone un collegamentoterritoriale dell’ente con la circoscrizione di competenza dell’ufficio governativo, in mancanza del quale non è dato neppure individuare la specifica articolazione provinciale dell’albo o del registro in cui operare l’iscrizione medesima. Lo stesso Albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, è tenuto presso i singoli Uffici territoriali del Governo e presso le Direzioni provinciali del lavoro ed è articolato per provincia(art. 15 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220). Quandotale collegamento territoriale manchi – come può accadere nell’ipotesi in cui l’ente mutualistico ha sede all’estero –viene meno lo stesso criterio in funzione del qualedeve essere operata l’iscrizione in un registro o in un albo articolatosu base provinciale, sicché la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l’attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare (Cass.n. 17252/2019, cit.). A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.3. T anto pre messo in generale , deve dunque ritenersi, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che l ’ atto sottoscritto dal Console Generale d’Italia a Lione del 24 settembre 2019 , recante l’attestazioneche la [OSCURATO:PERSONA] s.m.s., avente sede in quella città, era inclusa nell ’ elenco delle Associazioni I taliane presenti nel la circoscrizione del Con solato e che la presidente pro tempor e d ella società era la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], costituisca idoneo documentopubblicitario atto a sorreggere l ’ allegazione della ricorrente principale (già appellante) circa la sussistenzadella legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] medesima ad agirein giudizio in rappresentanza della società e a porre in capo al controricorrente e ricorrente incidentale (gi à appellato) il contrario onere di provare l ’ insussistenza di tale legittimazione. A prescindere dal valore probatorio attribuibile al verbale della seduta assemblearedei so ci di [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. del 19 febbraio 2015 (in cui si dàconto dell’elezione di [OSCURATO:PERSONA], all ’ unanimità , quale presidentepro tempore della società), il primo motivo del ricorso incidentale va dunque rigettato, in quanto il CondominioBorromeo ha bensì eccepito l ’ in sussistenza del potere rappresentativo della [OSCURATO:PERSONA], ma, nel limitarsi a contestare la rile vanza probatoria dei documenti depositati da controparte in funzione della dimostrazione dell’esistenza di tale potere (almeno uno dei quali, invece, di per sé idoneo a tale scopo, secondo quanto appena argomentato), non ha invece assolto il proprio (contrario) onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dell’eccezione. 4.Il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], implicando l’esclusione della declaratoria di inammissibilità dell ’ appello, restituisce la prec e denza all ’ esame dei motivi di ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s., che vanno dunque delibati prima dei restantimotivi del ricorso incidentale. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. I primi due motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente per evidente connessione –sono infondati. 4.1. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha chiarito che l’inesistenza della notificazione di un atto processuale, in base ai principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi, precisamente, consistono: a) nell ’ attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916; tra le successive conformi, v., ex aliis, Cass. 27/01/2017, n.2174; Cass.16/02/2018, n. 3816; Cass. 08/09/2022, n. 26511). 4.2.Nel caso di specie, non è controverso – ed è stato comunque accertato dal giudicedel merito – che al la fase di trasmissione dell ’ atto notificando aveva provveduto l ’ ufficiale giudiziario pre s so il Tribunale di Padova, mentre l ’ autorità svizzera cantonale, competente per le notifiche civili del T ribunale di prima istanza di [OSCURATO:PERSONA] , av eva provveduto agli adempimenti previsti dalla Convenzione bilaterale Italia-Svizzera del 2 giugno 1988; del pari incontroversa, quanto al la A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fase di consegna dell ’ atto notificando, è la circostanza che la notifica fosse stata ricevuta pressola sede della società, al tempo collocata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de s Philosophe s 3, da Antonio R izzo, indicato nell’atto costitutivocome socio fondatore. Deve,dunque, ritenersi accertata la sussistenza , nella fattispecie, degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, per modo che le doglianze della dalla società ricorrente (relative all’inosservanza delle forme previste dallaConvenzione dell’Aja; alla non surrogabilità di tali forme da quelle contemplate dall’Accordo bilaterale italo - svizzero del 1988 ; alla mancanza di una relata di notifica precisamente riconducibile al modello legale di cui all ’ art. 148 cod. proc. civ. ; e all ’ eventuale mancanza di legittimazione a ricevere la notifica in capo ad [OSCURATO:PERSONA]), a prescinderedalla loro fondatezza o in fondatezza , configurano, in tesi, fattispecie di difformità dal modello legale inquadrabili nel la categoria della nullità e non in quella dell’inesistenza. 4.3.Pertanto, queste doglianze avrebbero dovuto essere dedotte con l’opposizionea decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. o, nell’ipotesi in cui il vizio della notificazione avesse impedito la conoscenza del provvedimento , con l ’ opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 stesso codice; ne era invece preclusa la deduzione nell’ambito delgiudizio di opposizione esecutiva (Cass. 07/07/2009, n. 15892; Cass. 31/08/2015, n. 17308; Cass. 15/11/2019, n. 29729; Cass. 18/05/2020, n. 9050; Cass. 13/07/2020, n. 24694). La Corte di merito, a fortiori dopo aver rilevato che tali doglianze erano nuove per non essere state specificamente formulate in primo grado, non avrebbe dovuto delibarle nel meri t o (sia pure al fine di rilevarne l’infondatezza), ma avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Nel rigettare i primi due motivi del ricorso principale , va dunque corretta in tal senso la motivazione della sentenza impugnata , erroneamente motivata in diritto sul punto specifico, ma conforme a diritto nel dispositivo. 5.Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato. 5.1. In primo luogo, va evidenziato che , nel caso di specie , il giudice del merito (cui spettail potere di rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda giudiziale: cfr., ad es., già Cass.05/02/2004, n. 2148 e, più recentemente, Cass. 10/06/2020, n. 11103)ha qualificato l’azione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. con l ’ atto di citazione del 28 febbraio2017, come opposizione ex art t . 615 e 617, comma primo, cod. proc. civ., avverso il precetto notificatole il 14 febbraio precedente. In secondo luogo, deve escludersi la possibilità di riqualificazione dell’opposizione esecutiva in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, atteso che i presuppostidelle due azioni sono diversi, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra le molte, Cass.04/04/2016, n. 6518; Cass. 13/07/2020, n. 24694, cit.). In terzo luogo, quand’anche, nel caso di specie, fosse possibile accedere ad una simile riqualificazione (o ritenere , secondando le ragioni della società ricorrente , che l ’ opposizione all ’ esecuzione contenessein sé ogni elemento costitutivo del l ’ opposizione tardiva a decretoingiuntivo, tra cui l’allegazione del nesso causale tra nullità e mancato dispiegamento di tempestiva opposizione), quest ’ ultima A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. azione dovrebbe comunque reputarsi inammissibile per essere stata propostadopo la scadenza dei t ermini previsti dalla legge. Deve,infatti, ricordarsi che il termine di cui al terzo comma dell ’ art.650 cod. proc. civ. –invocato dalla società ricorrente pe r sostenere la tempestività dell’azione proposta ove riqualificata nei termini di opposizionetardiva a decreto ingiuntivo – non è l ’ unico termine per tale opposizione, ma è piuttosto il termine ultimo, “ di chiusura ” , che opera qualora non debba invece operare il termine nella misura prevista per la proposizione dell’opposizione in viaordinaria e che deve reputarsidettato, sia pure in modo implicito , dal primo comma della medesimadisposizione, con decorrenzadal momento in cui l’opponente assume l’effettivaconoscenza del provvedimento di ingiunzione . Questa Corte ha più volte affermato – e al principio va data continuità – che ne l caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’articolo 650 cod. proc. civ. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione(Cass., Sez. Un., 12/05/2005, n. 9938 ; Cass., Sez. Un., 22/06/2007, n. 14572; Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7075). Pertanto, il termine s tabilito dal terzo comma non esclude l’operatività di quello previsto dal primo comma. 5.2.Ciò posto in generale , nella fattispecie è stato accertato dal giudice del m e rito che, a prescindere dall ’ eventuale irregolarità – o addirittura dalla nullità –della notifica del decreto ingiuntivo, la società debitrice ne aveva senz ’ altro assunto l ’ effettiva conoscenza già nell’anno 2014, avendo richiesto al difensore della controparte, in due missive del mese di agosto e del mese di ottobre di quell ’ anno , la documentazione allegataal provvedimento dichiarato esecutivo. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ove pure si volesse riqualificare l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dovrebbe, pertanto, comunque condividersi il giudizio formulato dalla Corte d’appello circa l’inammissibilità, per avvenuta decorrenza dei termini, dell’azione medesima, con conseguente necessità di rigettare il ter z o motivo del ricorso principale. 6.Non sfuggono al giudizio di infondatezza neppure il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, dovendosi escludere sia la dedotta illegittimità della liquidazione delle spese del primogrado, sia quella della liquidazione delle spese del grado di appello. 6.1.L’illegittimità della liquidazione delle spese del primo grado è stata dedotta sul presupposto del carattere eccessivo dell ’ importo liquidato, avuto riguardo al valore della causa, alla circostanza che parte dell’attività defensionale (sino alla seconda memoria ex art.183, sesto comma, cod. proc. civ.) sarebbestata svolta in difetto di procura, al mancato svolgimento di attività istruttoria e all’omesso deposito di scritti conclusionali. È agevole, però, evidenziare, in contrario:che il valore della causa (quand’anche limitato alla somma precettata , senza tener conto del valore del controcredito originariamente opposto in comp ensazione ) , rientrando nello scaglione da Euro 5.201,00a 26.000,00, consenti va , nella fattispecie, il riconosc imento di com p ensi defensionali pari, nel massimo, ad una somma persino superiore a quella liquidata; che,con riguardo alla fase di trattazione, non rileva soltanto lo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto (nella specie, mancante ), ma il compimento di qualsivogliaattività tra quelle c ontemplate nell ’ art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis (in tema v., di recente, Cass. 12/12/2022, n. 36182), compresa la redazione di memoriee l’esame degli scritti difensivi della controparte (attività di cui non è controverso il compimento nella vicenda in A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esame); che l’omesso deposito di scritti conclusionali ( attività rientrante nella fase decisionale perché svolta dopo la precisazione delle conclusioni : C ass. n. 36182/2022 , cit. ) non preclude la liquidazionedel compenso dovuto per la fase medesima, ove sostituita, come nellaspecie, dalla discussione orale ai sensi dell ’ art. 281 - sexies cod.proc. civ.; che, infine, non ri sulta esservi stata alcuna sta t u i zione che abbia accertato il difetto di procura del difensore del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’attività svolta sino al deposito della seconda memoria ai sensi dell ’ art. 183, sesto comma , cod. proc. civ., dal momento cheuna specifica eccezione in tal senso risulta essere stata sollevata solo con riguardo alla procura conferitaper la costituzione in appello dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tale eccezione è stata dichiarata inammissibile per tardività, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale. In ogni caso, va rilevato che il difetto di legitimatio ad processum del soggetto che agisce o resiste in giudizio i n rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato del giudizio ( e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferime nto a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell ’ effettiva rappresentanza dell ’ ente stesso; la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare l ’ ente in giudizio, trattandosidi atto soltanto inefficace e non anche invalido pervizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 12 5 cod. proc. civ. (Cass 02/02/2006, n. 2270; Cass. 18/03/2015, n. 5343; Cass. 16/11/2021, n. 34775). Ne consegue che la ratifica e la sanatoria rendono pienamente valide le attività defensionali espletate in precedenza e quindi queste vanno computate ai fini del compenso professionale. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 6.2.I rilievi che precedono inducono a rigettare anche il quinto ed ultimo motivo del ricorso principale , essendo sufficiente rilevare, al riguardo, da un lato, il carattereevidentemente pretestuoso dell’eccezione volta a contestare il potere rappresentativo della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(che aveva conferito al difensore del condominio la procura ai fini della costituzione in appello), sul rilievo che si tratterebbe di soggetto diverso da quello che, alla data di tale conferimento, rivestiva la qualità di amministratore del condominio medesimo ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.); dall’altro lato, che, com unque, il condominio, con delibera assembleare del 17 febbraio 2020 , ha ratificato il mandato conferito al difensore per la costituzione nel giudiziodi appello e ha confermato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella carica di amministratore, con ulteriore effetto di ratifica e conseguente sanatoria di eventuali irritualità. In definitiva,il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. deve essere rigettato. 7. Vanno, infine , esaminati il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentaleproposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i motivi sono inammissibili. 7.1.Il secondo motivo lo è per difetto di autosufficienza, in quan t o non precisa se e quando la questione dell’imputazionedel pagamento a debiti diversi da quello posto in esecuzione sia stata sottoposta al giudicedel merito. 7.2.Il terzo motivo lo è perché si configura, in realtà, come “non motivo”, dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese del secondo grado di merito , in senso favorevole al condominio, avrebbe postulato l ’ accoglimento delle altre doglianze propostecon il ricorso incidentale , che deve essere invece rigettato , al pari del ricorso principale, per le ragioni che sisono andate esponendo . A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 8. In definitiva , tanto il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s., quanto il ricorsoincidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] devono essererigettati. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la società ricorrente principale beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 26 aprile 2021, debitamente versata in atti, e la cui revoca –che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n.4315). 9.La reciproca soccombenza giustifica l ’ integrale compensazione tra le parti delle spese delgiudizio di legittimità. 10. La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude che il giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, attesti, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”);ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, cit.). Pertanto,a norma dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della società ricorrente principale che del condominio ricorrente incidentale , dell ’ ulteriore A.C. 07.03.2023 N. R.G. 10732/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che al suo raddoppio non s