CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 27996/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17778-2018 proposto da: ucv [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-11; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]-RPA ; - intimato - AN1UNDI [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 7740/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] SGR p.a., contro la sentenza del 5 dicembre 2017 con cui la Corte d'appello di Ric. 2018 n. 17778 sez. M1 - ud. 18-05-2021 -2- Roma ha respinto l'appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda volta al risarcimento del danno, quantificato in E, 220.000,00, oltre accessori, subito a causa dell'inadempimento delle convenute, le quali, nell'esecuzione di un contratto di intermediazione e gestione di portafoglio, avevano consigliato l'acquisto e comunque omesso di consigliare la vendita di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA], fallita nel settembre 2008. 2. — [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 3. — .\mundi [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata all'altra originaria convenuta, resiste con controricorso, seguito da memoria, contenente ricorso incidentale condizionato, al quale a propria volta resistono con controricorso la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il primo mezzo denuncia illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 21, primo comma, e 23, sesto comma, del Tuf, dell'articolo 1218 c.c. nonché degli articoli 26 e 28 del [OSCURATO:PERSONA] numero 11.522 del 1998, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver respinto l'appello in applicazione del principio della ragione più liquida, ragione ravvisata nel difetto di prova del nesso di causalità tra l'inadempimento addebitato agli intermediari finanziari ed il danno allegato dalla Fasolino, quantunque il sistema di norme e principi imperativi tipizzati dal legislatore nell'ambito dei rapporti tra intermediari finanziari e risparmiatori imponesse alla Corte d'appello di prendere in esame gli elementi della fattispecie risarcitoria in via prioritaria, di guisa che il giudice giammai avrebbe potuto invertire Ric. 2018 n. 17778 sez. M1 - ud. 18-05-2021 -3- l'ordine di esame degli elementi della fattispecie, tanto più che la sussistenza del nesso di causalità andava presunta e, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva errato ad affermare che l'originaria attrice avesse venduto i titoli [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo mezzo denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c., per omesso esame della sussistenza dell'inadempimento colposo delle convenute nella gestione e consulenza riguardo ai titoli in discorso, nonostante la decisività del fatto. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e del combinato disposto degli articoli 276 c.p.c. e 111 della Costituzione, osservando che il menzionato principio presupporrebbe che non ci si trovi di fronte a discipline legali tipiche e con formanti l'onere e le valutazioni probatorie. [OSCURATO:PERSONA] 5. — Il collegio reputa insussistenti i presupposti per la decisione camerale sicché occorre disporre il rinvio alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] dispone il rinvio del ricorso alla pubblica udienza dell