CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. b's`Y\ I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di diffamazione continuata del colonnello [OSCURATO:PERSONA] - comandante provinciale carabinieri di Sondrio - e del capitano Gandon - comandante compagnia carabinieri di Chiavenna - mediante comunicazioni su chat WhatsApp dei membri della stazione carabinieri di Traona, in data 5 febbraio, 6 aprile e 29 luglio 2021. Con sentenza in data 30 novembre 2022 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza 9 giugno 2022 del Tribunale militare di Verona che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione militare. Nel corso delle indagini la polizia giudiziaria aveva acquisito, da una delle utenze collegate alla chat, il contenuto dei messaggi intercorsi sulla chat dei militari componenti gli effettivi della stazione carabinieri di Traona, procedendo, quindi, alla individuazione dei messaggi indicati nell'imputazione e alla identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], comandante della stazione carabinieri di Traona, come l'autore dei messaggi medesimi. E' stato ritenuto che detti messaggi, che utilizzano epiteti volgari e spregiativi, fossero lesivi dell'onore dei soggetti cui si riferivano, pure ufficiali dei carabinieri e non partecipanti alla chat in parola, epiteti che, nel contesto dei rapporti esistenti con le persone coinvolte, non potevano essere letti come espressione di un tono scherzoso accettato dai soggetti destinatari delle offese. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp, perché acquisiti tramite stampa degli scrennshot, senza acquisizione del telefono cellulare, che ne costituiva il supporto informatico, e da una chat non integrale, 'avendo l'utilizzatore del telefono cancellato alcuni contenuti veicolati nella chat medesima. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al carattere riservato delle comunicazioni sulla chat, incompatibile con la diffamazione, che presuppone comunicazione divulgabile. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione all'accertamento dell'animus, laddove era stato escluso il tono scherzoso delle comunicazioni. Con il quarto motivo viene denunciata assenza di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il quarto motivo di ricorso è fondato, e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nel resto, il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, che assume l'inutilizzabilità del contenuto della chat in questione, è infondato. Le sentenze di merito hanno descritto le modalità di acquisizione del contenuto della chat, realizzata mediante la così detta esportazione della chat e successiva stampa, attività compiute dalla polizia giudiziaria cui il supporto informatico, cioè il telefono cellulare, era stato messo a disposizione dal titolare di una delle utenze partecipanti alla chat. Si tratta di acquisizione documentale attuata secondo Lina modalità operativa compiutamente descritta e confermata a dibattimento dai soggetti che l'avevano attuata. La difesa ha fondato l'assunto della inutilizzabilità probatoria dei dati cos' acquisiti sul rilievo che non era stato acquisito il telefono che costituiva il supporto informatico dello scambio comunicativo e che non era stato possibile esaminare la chat nella sua integralità, risultando cancellati alcuni messaggi. Il motivo è infondato. La giurisprudenza ha spiegato che "In tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica" (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, SGROMO, Rv. 283319) e che "Ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "wathsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie" (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, M., Rv. 282771). Nel caso in esame, il carabiniere Fanile, effettivo della stazione carabinieri di Traona e partecipante alla chat, richiesto dalla polizia giudiziaria ha esibito il proprio telefono e consentito alla così detta esportazione dei messaggi inviati sulla chat, che poi sono stati acquisiti e stampati. 3 5k1 Dunque, la polizia giudiziaria ha potuto estrarre i messaggi direttamente dal supporto telematico, messo a disposizione da soggetto non coinvolto nelle esternazioni indicate nell'imputazione, rispetto al quale non sono stati proposti rilievi in ordine alla credibilità. Quanto alla non completezza dei dati acquisiti, la difesa non ha mai rappresentato la mancanza di contenuti che avrebbero consentito una diversa lettura dei messaggi oggetto dell'imputazione. 2. Con riguardo al giudizio di colpevolezza, la difesa, incontestato il contenuto dei messaggi e la provenienza dall'imputato, ha proposto censura motivazionale in ordine all'accertamento della lesione della reputazione dei soggetti cui i messaggi si riferivano, vuoi per il carattere chiuso dello strumento comunicativo utilizzato vuoi per il tono scherzoso delle esternazioni. I motivi sono infondati. Entrambe le sentenze di merito hanno esaminato le argomentazioni della difesa', osservando che i partecipanti alla chat erano in numero superiore a tre, e dunque il fatto che i partecipanti fossero in numero di poco superiore e che tra i partecipanti vi fosse un condiviso impegno alla riservatezza non incide sulla integrazione della fattispecie penale, che punisce "Il militare che ... comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare" non presente. Quanto al tono scherzoso, la sentenza di appello, con motivazione incensurabile siccome esente da vizi logici o giuridici, ha rilevato che le espressioni utilizzate avevano inequivocabile significato offensivo e lesivo della reputazione dei soggetti cui erano riferiti, ed erano state profferite in un contesto univocamente significativo di una volontà lesiva della reputazione altrui. 3. Con riguardo al diniego dell'invocata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto il fatto di "significativa gravità" e congrua la pena inflitta superiore al minimo edittale, richiamando, sul punto, "tutto ciò che è stato sopra esposto" e la conforme valutazione del primo giudice. Il quarto motivo di ricorso denuncia la sostanziale assenza di motivazione sul punto. Il motivo è fondato. Ora, posto che il primo giudice non aveva valutato espressamente la sussistenza della causa di non punibilità, la motivazione della sentenza appellata risulta, sul punto, solo apparente.Il generico richiamo a quanto esposto in ordine all'accertamento del fatto non dà contezza delle ragioni poste a fondamento della decisione in ordine alla causa di non punibilità. Le sentenze di merito, infatti, hanno evidenziato sia il fatto che fra gli utenti della chat vi erano anche non graduati, nei cui confronti vi era una maggiore esigenza di correttezza nei rapporti personali ed istituzionali, sia il fatto del limitato numero degli utenti della chat e la non particolare diffusione delle offese. Dati che nella valutazione del fatto risultano di segno contrario, e quindi insuscettibili di rendere ragione di una decisione nel senso della esclusione della particolare tenuità del fatto. 4. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte militare di appello di Roma. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a nuovo giudizio sulla sussistenza o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., evitando nella motivazione le carenze argomentative rilevate al superiore punto 3. Nel resto il ricorso va respinto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad a