CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa , in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell’Emporio, n. 16/A,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che , unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], larappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 124, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 124, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 252/2015 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 11 febbraio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui ancora interessa, con decreto emesso il 19 aprile 2000 inaccoglimento delle domande contenute in ricorsodepositato dalla Banca del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (oggi, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, di seguito indicata come “[OSCURATO:PERSONA]”), il Tribunale di Firenze ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo fallita), titolare di conto corrente presso detta banca, di pagare, col vincolo della solidarietà passiva, alla banca complessive £. 789.751.981, oltre interessi, pari alla somma dei saldi passivi di conto corrente ordinario e di due conti correnti per anticipo fatture. 1.1 Adito con le opposizioni a tale decreto proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2007 , revocò il decreto ingiuntivo, in quanto:le garanzie fideiussorie erano, in buona sostanza, invalide per non avere gli opponenti manifestato consenso alla prestazione di garanzia; solo le sottoscrizioni apposte dai garanti erano genuine e contestuali alla data riportata su ciascun modulo (13 gennaio 1999), mente non lo erano le intestazioni delle loro gen e ralità , il luogo di emissione e l’indicazione dell’importo massimo garantito; la garanzia non era valida, dovendosi ritenere pacifica solo una generica volontà di garantire unaesposizione debitoria di CM per un importo comunque inferiore a quello azionato, senza alcuna preventiva determinazione delle condizioni alle quali la stessa veniva rilasciata. 2. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2015 la Corte di appello di Firenze rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la riforma della sentenza di primo grado. 2.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: il contratto di fideiussione “fu pacificamente firmato dai garanti in bianco” ed “è proprio il contenuto di quel contratto ad essere l’oggetto di contestazione (ed in particolare l’entità dell’importo per il quale fu rilasciata) e di prova”; l’assunto della banca era nel senso che la garanzia venne data “(…per l’intera esposizione debitoria di CMIs.r.l., poi fallita, e maturata sino alla data del gennaio 1999)”; sul punto il testimone [OSCURATO:PERSONA] (“preposto della banca”) dichiarò di rammentare che i relativi moduli “erano stati consegnati ad [OSCURATO:PERSONA] di CMI in biancovenendo poi restituiti, sempre in bianco, ma con le firme dei soci fidejubenti, con l’accordo, intervenuto con i soci Banchi e Bucciarelli, di quale fosse l’importo da garantire”e il contenuto di tale dichiarazione è nel senso indicato da [OSCURATO:PERSONA] (“vale a dire un rilascio, come assunto, dell’intera esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, e maturata sino alla data del gennaio 1999)”; il testimone [OSCURATO:PERSONA] “ha riscontrato il fatto decisivo che i moduli fossero stati restituiti firmati, ma in bianco nelle altre parti”; né Banchi né Bucciarelli vennero sentiti “a conferma del fatto determinante che l’importo della fideujussione fosse stato effettivamente concordato tra le parti, nel senso che l’importo avrebbe dovuto garantire (solo) l’intera pregressa esposizione della società debitrice”; da un lato, in sostanza, vi è “carenza della prova del contenuto della fidejussione” e, dall’altro, “l’importo massimo garantito” venne solo in un secondo momento apposto sui moduli e il relativo ammontare non costituì oggetto di un accordo specifico fra le parti “non essendovi alcuna prova a sostegno sul punto”; la “carenza dell’importo garantito” non solo perché “in via ipotetica ha consentito tout court una fidejussione omnibus per obbligazioni future…, ma anche per il fatto che ha permesso di fatto di poter adoperare la garanzia per un’operazione diversa da quella per la quale era stata rilasciata”; la banca non ha provato che la fideiussione aveva “come causa di rilascio una garanzia per la completa esposizionedebitoria della banca verso CMI al gennaio 1999, esposizione garantita formalmente solo nel novembre 1999, vale a dire ben dieci mesi dopo il rilascio”; le garanzie non contestuali “al rilascio” evidenziano “uno scollamento temporale più che apprezzabile che alimenta la concreta possibilità che nonostante il rilascio per una determinata operazione siano state utilizzate come di una garanzia fluida, astratta, non più ancorata alle ragioni specifiche per le quali erano state emesse in modo da poter garantire operazioni future e in divenire”; in buona sostanza, l’importo massimo garantito “non può essere fissato a piacimento del creditore e in modo avulso da qualsivoglia accordo con il debitore perché consente un arbitrio del creditore medesimo che in qualunque momentopuò crearsi una fidejussione per passività fino a quel momento maturate a prescindere dal fatto che i debiti siano o meno quelli maturati alla data del rilascio della fidejussione in bianco”; gli opponenti sostennero che la fideiussione doveva garantire “una specifica operazione di anticipazione” mentre la banca affermò il contrario: il fatto controverso è dunque “un tipico fatto impeditivo”, ma la banca avrebbe dovuto dimostrare in primo luogo “che il contratto fidejussorio era innanzitutto valido e con lo specifico contenuto voluto dalle parti al di là di quello reso palese dalla sua scrittura” essendo “pacifico” che il documento contenente la fideiussione venne compilato, con esclusione, delle firme degli opponenti, in un secondo momento; infine, la domanda della banca di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di complessivi €. 92.962,24 (pari a £. 180.000.000) – somma inferiore a quella oggetto di domanda proposta in via monitoria (€. 407.872,85, pari a £. 789.751.981) - era inammissibile, non solo perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni ma perché presuppone la revoca del decreto ingiuntivo “per un credito che non risulta ricompreso nella somma recata dal provvedimento monitorio non essendo assistito da alcun titolo (la fidejussione non reca la diversa cifra di £. 180.000.000, bensì di £. 968.000.000) in presenza peraltro di una espressa contestazione ex adverso circa la sussistenza del debito sottostante”.3. LaChiantibanca – [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi, assistiti da distinte memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la banca deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da “violazione e falsa applicazione degli artt. 1937 e 1938 cod. civ.”, in quanto: l’art. 1938 cod. civ. prevede, per quanto di interesse, che la fideiussione può essere prestata, oltre che per obbligazioni esistenti, anche per obbligazioni future, con la previsione in quest’ultimo caso dell’importo massimo garantito; con lefideiussioni in contestazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prestarono, rispettivamente, garanzia per tutti i debiti, derivanti da operazioni bancarie, di [OSCURATO:SOCIETA]. verso essa ricorrente esistenti al momento della sottoscrizione dei contratti, nonché, sempre per quanto qui interessa, per le obbligazioni future fino alla concorrenza di £. 968.000.000; al momento della sottoscrizione l’indebitamento complessivo di CMI verso essa ricorrente era pari a £. 1.107.016.058 (superiore, dunque, all’importo massimo garantito per le obbligazioni future); nel richiamare i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fideiussione rilasciata mediante la firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l’entità massima dell’obbligazione di garanzia, avente natura di fideiussione omnibus che, se stipulata dopo la modifica dell’art. 1938 cod. civ., conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi, la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che tale ultimo articolo del codice civile si riferisce alle obbligazioni future, non anche a quelle già sorte, “per le quali, vista la determinabilità dell’oggetto, è richiesto soltanto, ex art. 1937 cod. civ., che la volontà di prestare fideiussione sia espressa (e che, nella specie, vi fosse, negli opponenti, l’animus fideiubendi non vi erano dubbi)”; nelle fideiussioni in discorso si sarebbe dunque dovuto distinguere fra la parte valida (obbligo di garantire i debiti presenti, determinati o determinabili e quelli futuri determinabili al presente) e quella invalida (debiti futuri calcolabili soloa posteriori); se la Corte di appello avesse fatto corretta applicazione delle citate disposizioni del codice civile avrebbe verificato che “l’esposizione debitoria in essere alla data del rilascio della fideiussione era più alta dell’importo garantito dalla stessa e che pertanto non vi era ragione di ritenere invalida la garanzia, volta a coprire debiti già maturati”. 2. Con il secondo motivo la ricorr ente, per le ragioni diffusamente esposte nell’atto, censura la sent enza impugnata per avere omesso (in violazione del precetto contenuto nell’art. 112 cod. proc. civ.) di pronunciare “sulla richiesta di condanna al pagamento del debito principale nella misura corrispondente all’importo esistente al momento del rilascio della fideiussione” 3. Infine, la ricorrente censura (terzo motivo) la sentenza impugnata,nella parte in cui conferma la decisione, contenuta nella sentenza di primo grado, di inammissibilità, derivata dalla sua tardività, della domanda di condanna delle controparti da essa ricorrente proposta, in via subordinata, all’udienza di precisazione delle conclusioni del processo di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi avanti il Tribunale di Firenze, per avere errato nell’affermare la tardività di tale domanda, in quanto: tale domanda subordinata fu proposta soloin riferimento al debito di [OSCURATO:SOCIETA]. (pari a £. 180.000.000) risultante dal saldo passivo di uno dei due conti per anticipazioni di credito su fatture (il n. 38022);la domanda derivava dall’avere le controparti affermato, nei rispettivi atti di opposizione,che le sottoscrizioni si riferivano a garanzia di operazione di anticipazioni pari a circa $. 180.000.000“su di un gruppo di fatture che tale società stava per presentare all’incasso” e che tale operazione era andata a buon fine per la banca che aveva ottenuto da CMI il rimborso della concessa anticipazione; in realtà, dal contenuto dei documenti depositati dalla ricorrente era agevole dedurre che “nessuna nuova linea di credito era stata concessa alla [OSCURATO:SOCIETA]. dopo il 14 gennaio 1999, e che il rapporto di anticipazione di fatture presentava già, al momento del rilascio della fideiussione, un saldo debitore tale da esaurire sostanzialmente la linea di fido in essere (£. 179.300.000 di saldo debitore al giorno 13 gennaio 1999)”; la domanda subordinata venne proposta in riferimento “alla nuova e inesistente linea di credito evocata dagli opponenti”; in buona sostanza, la domanda si sostanziava in una riduzione solo quantitativa della domanda,proposta con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, di condanna dei fideiussori a pagare danaro pari alla somma dei saldi passivi del conto corrente ordinario e dei due conti correnti per anticipazioni su fatture;è dunque da escludere la novità di tale domanda subordinata. 4. E’ la stessa ricorrente a premettere che il ricorso è diretto a evidenziare che il “punto centrale della vicenda è l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito nel ritenere che una fideiussione, già sottoscritta e munita di data ma non completata in tutti i suoi elementi, ed in particolare non riempita con l’indicazione dell’importo massimo garantito quanto alla copertura di eventuali obbligazioni future, sia un atto nullo ed inutilizzabile, in quanto emesso in violazione dell’art. 1938 cod. civ., anche per la parte diretta a coprire le obbligazioni già esistenti”. I tre motivi possono dunque essere fra loro trattati congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi. La fideiussione è il contratto con cui un soggetto espressamente garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi espressamente e personalmente verso il creditore e tale contratto è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza (artt. 1936 e 1937 cod. civ.). Requisito di tale contrattoè l’acc ordo (art. 1325, n. 1), c o d. civ.) fra creditore e tale soggetto quanto alla consistenza (quanto meno determinabile) del debito altrui che quest’ultimo si obbliga espressamente e personalmente a garantire.La sentenza i mpugnata afferma , in buona sostanz a , non esservi prova (il cui onere incombeva su chi fonda la propria pretesa su esistenza, validità ed efficacia di tale contratto)che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ebbero personalmente a garantire l’adempimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. delle obbligazioni di pagamento dei propri debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esistenti al 14 novembre 1999 (giorno in cui i primi due sottoscrissero i moduli in bianco non in presenza di persone rappresentanti dette banca). L’affermazione si regge sui seguenti accertamenti di fatto: i moduli vennero da “preposto” della banca consegnati in bianco a persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e vennero da tale personaa detto “preposto” restituiti , “sempre in bianco” e con le sole sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], “con l’accordo intervenuto con i soci Banchi e Bucciarelli, di quale fosse l’importo da garantire” (Banchi e Bucciarelli non vennero escussi quali testimoni sul punto); l’indicazione “di un importo massimo garantito” venne apposta in un secondo momento. Secondo la sentenza impugnata non vi è prova che “l’importo della fidejussione fosse stato effettivamente concordato tra le parti, nel senso che l’importo avrebbe dovuto garantire (solo) l’intera pregressa esposizione della società debitrice”. A sostegno di tale affermazione viene dal giudice di merito valorizzato anche il comportamento dalla banca tenuto dopo la sottoscrizione, avvenuta il 14 novembre 1999, dei moduli in bianco da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avendo la prima fatto pervenire a costorosolo “nel novembre 1999” i moduli recanti l’indicazione dell’ammontare del debito garantito; sì che il quanto mai apprezzabile “scollamento temporale” fra sottoscrizioni e garanzie “alimenta la concreta possibilità che nonostante il rilascio per una dete rminata operazione siano state utilizzate come di una garanzia fluida, astratta, non più ancorata alle ragioni specifiche per le quali erano state emesse in modo da poter garantire operazioni future e in divenire” (pag. 9 della sentenza). La conclusione, in questa sede non censurabile perché valutativa di questioni di fatto, è che l’indicazione dell’importo massimo garantito non può essere effettuata dal solo creditore “in modo avulso da qualsivoglia accordo con il debitore perché consente un arbitrio del creditore medesimo che in qualunque momento può crearsi una fidejussione per passività fino a quel momento maturate a prescindere dal fatto che i debiti siano o meno quelli maturati alla data del rilascio della fidejussione in bianco” (pag. 9 della sentenza). Le censure dalla ricorrente mosse alla sentenza impugnata sono dunque infondate. Infine, la sentenza impugnata, nella parte in cui conferma la decisione del Tribunale di Firenze di accertata inammissibilità, in ragione della sua novità, della domanda subordinata dalla banca proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi avanti lo stesso Tribunale(pagg. 7 e 8) , è errata in diritto, in quanto: a) in generale, è da affermare che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaroper una determinata causa deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minoreper la medesima causa; con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna al pagamento diuna sommadi danaro inferiore a quella richiesta non è viziata da extrapetizione (in questo senso, cfr. Cass. n. 28660 del 2013); b) in particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’accertamento giudiziale riguarda non solo l’esistenza dei presupposti richiesti dal codice di rito per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento ma , soprattutto , la fondatezza, alla luce anche delle deduzioni e delle eccezioni del convenuto in senso sostanziale, della domanda di condanna proposta dall’attore in senso sostanziale con il ricorso introduttivo del procedimento speciale; con la conseguenza che la sentenza che accerta l’esistenza di un credito di consistenza minore di quella oggetto della domanda contenuta nel ricorso per emissione di decreto ingiuntivo e, di conseguenza, revoca il decreto opposto e condanna l’opponente al pagamento solo della minore somma di danaro non è caratterizzata dal vizio di extrapetizione, dal momento che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro per una determinata causa deve ritenersi sempre implicita la domanda di condanna, per la medesima causa,al pagamento di una somma di danaro di minore consistenza (giurisprudenza di legittimità consolidata; in questo senso, cfr., fra le altre:Cass. n. 1954 del 2009; Cass. n. 24021 del 2004; Cass. n. 1656 del 1998; Cass. n. 13027del 1995); c) specularmente, e nello stesso ordine di concetti, nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero in quello di appelloper la riforma della sentenza definitiva di tale giudizio, non costituisce domanda nuova (vietata nel giudizio di primo grado dall’art.183 cod. proc. civ. e in quello di appello dal successivo art. 345) rispetto a quella di conferma del decreto ingiuntivo (equivalente a domanda di condanna al pagamento della somma di danaro indicata nel ricorso per ingiunzione), quella, in subordine proposta,di condanna al pagamento di una somma di danaro di consistenza quantitativa minore, essendo implicita nella originaria domanda di pagamento del credito contenuta nel ricorso per ingiunzione quella,subordinata, di accoglimento della pretesa per un importodi danaro minore (in questo senso, cfr. Cass. n. 13027 del 1995); d) nel caso di specie, per come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo conteneva tre domande di condanna al pagamentodi tre somme di danaro, rispettivamente pari, la prima al saldo passivo di conto corrente ordinario, la seconda e la terza ai saldi passivi di due distinti conti correnti per anticipazione di credito su fatture e [OSCURATO:PERSONA], all’udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi avanti il Tribunale di Firenze,chiese la conferma del decreto ingiuntivo rispettivamente opposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, la condanna di costoro al pagamento, col vincolo della solidarietà passiva, di somma di danaro pari al saldo di segno negativo di uno dei due conti correnti per anticipazione di credito su fatture (indicati nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio): per quanto evidenziato nei precedenti punti a), b) e c), tale domanda subordinata non era caratterizzata da alcuna novità rispetto a quella di conferma del decretoingiuntivo opposto . Tale errore di diritto (processuale) caratterizzante la sentenza impugnata non ne determina la cassazione; dovendo in questa sede affermarsi(in applicazione dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.) che la sentenza medesima è, per quanto sopra esposto, conforme a diritto nella parte in cui afferma non esservi prova che fra [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, vi fu consenso quanto alla consistenza quantitativa della garanzia peri debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. verso detta banca ad una determinata data \ . 5. In applicazione del principio di soccombenza,la ricorrente è condannata a rimborsare aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le spese da ciascuno rispettivamente anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la banca ricorrente a rimborsare a ciascun controricorrente le spese processuali anticipate nel presente giudizio, liquidate, per ciascuno, in €. 200 per esborsi e in €. 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo