Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:T:2024:793
Testo integrale del provvedimento
62023TO0240_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 novembre 2024 –
LichtBlick / Commissione
(causa T‑240/23)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Crisi energetica – Legge tedesca volta a contenere il prezzo dell’elettricità per i consumatori finali – Decisione di non sollevare obiezioni – Assenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti notificato – Ricorso proposto da un’impresa che non soddisfa le condizioni per l’applicazione del regime di aiuti notificato – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 19-32, 38, 40)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura non rientrante nell’ambito di applicazione della decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuto compatibile con il mercato interno – Qualificazione quale aiuto nuovo
[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, f)]
(v. punti 34-37)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La LichtBlick SE è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.