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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:T:2024:793
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0240_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 novembre 2024 – LichtBlick / Commissione (causa T‑240/23) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Crisi energetica – Legge tedesca volta a contenere il prezzo dell’elettricità per i consumatori finali – Decisione di non sollevare obiezioni – Assenza di interesse ad agire – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti notificato – Ricorso proposto da un’impresa che non soddisfa le condizioni per l’applicazione del regime di aiuti notificato – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19-32, 38, 40)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura non rientrante nell’ambito di applicazione della decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuto compatibile con il mercato interno – Qualificazione quale aiuto nuovo [Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, f)] (v. punti 34-37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La LichtBlick SE è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.

62023TO0240_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 novembre 2024 – LichtBlick / Commissione (causa T‑240/23) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Crisi energetica – Legge tedesca volta a contenere il prezzo dell’elettricità per i consumatori finali – Decisione di non sollevare obiezioni – Assenza di interesse ad agire – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti notificato – Ricorso proposto da un’impresa che non soddisfa le condizioni per l’applicazione del regime di aiuti notificato – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19-32, 38, 40) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura non rientrante nell’ambito di applicazione della decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuto compatibile con il mercato interno – Qualificazione quale aiuto nuovo [Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, f)] (v. punti 34-37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La LichtBlick SE è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris