CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 113-46027/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta genericità e difetto di specifico confronto con le motivazion diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di accertamento del fatto e valutaziore obiettiva della prova dichiarativa. Così da rendere il ricorso un inammissibile secondo grava -ne di merito. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di truffa, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla ipotesi descritta in imputazione, sulla base di elementi dichiarativi assolutamente genuini e coerenti. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impuciinata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Né nella valutazione del giudice di secondo grado è ravvisabile la violazione del principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice può basare il proprio convincimento sulla deposizione della persona offesa dal reato, dovendo però effettuare un riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva delta stessa attraverso la conferma del restante materiale probatorio (anche se non a mezzo degli "altri elementi" confermativi previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) ed accertando così con rigore l'intrinseca coerenza logica della sua testimonianza, unitamente all'assenza di elementi che inducano a dubitare dell'obiettività del dichiarante; pertanto, la verifica della credibilità soggettiva della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni indifferenti (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; da ultimo v. sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto / che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può 113-46027/2021 essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che i motivi di ricorso non evidenziano nel caso di specie. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de