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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32459/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente riformato, unicamente in punto di riduzione della pena, la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 maggio 2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per due contestazioni relative al reato di cui all'art. 95 comma 1 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, fatti commessi il 6 settembre 2016.

Gli addebiti riguardavano falsità nelle dichiarazioni ed autocertificazioni nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due distinti procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], entrambe depositate il 6 settembre 2016, per avere falsamente certificato di non avere riportato condanne passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all'art. 76 comma 4 bis d.p.r. n. 115 del 2002 (benché avesse riportato condanne irrevocabili per i reati di cui agli artt. 73 e 74 comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) e di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2015, benché fosse emerso per quell'anno un reddito familiare pari ad euro 4483,99.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato presentava due ricorsi per cassazione a mezzo dei due difensori di fiducia nominati.

2.1. Con il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 58 ter legge sull'ordinamento penitenziario rilevando che la Corte territoriale ha ingiustamente ritenuto che il Marino avesse falsamente rappresentato di essere un collaboratore di giustizia, circostanza dedotta dalla difesa per ribadire la fondatezza delle sue aspettative quale istante alla concessione del beneficio.

Con il secondo motivo ex art. 606 lett. b) in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 deduce che comunque il Marino a prescindere dalle dichiarazioni rese circa i redditi percepiti nel 2015 comunque non aveva superato il limite reddituale previsto per l'ottenimento del beneficio.

2.2. Con il secondo ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b cod.proc. pen. (erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. (illogicità della motivazione) laddove la Corte territoriale non ha tenuto conto dello status di collaboratore di giustizia del Marino.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Esaminando partitamente i due ricorsi, il primo è infondato.

Quanto alla prima censura, la stessa è infondata.

La dedotta condizione del Marino di collaboratore di giustizia, a prescindere dalla circostanza che al momento della presentazione della domanda non fosse più sottoposto a programma di protezione in quanto gli era stato revocato in data 1.2.2012, non lo esonerava in ogni caso dal dichiarare i reati per i quali aveva riportato condanna in relazione ai quali peraltro sussiste la presunzione di superamento del reddito.

Infondato è anche il secondo motivo.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza dell'entità della somma non dichiarata, ai fini della consumazione del reato contestato in conformità con il principio secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23.11.2021, Colombo, Rv. 282716).

2.2. Il secondo ricorso è del pari infondato in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata da cui si evince che al momento della presentazione della domanda di cui alle imputazioni, l'imputato non rivestiva più la qualifica di soggetto ammesso al programma di protezione, in quanto revocatogli in data 1/2/2012.

Peraltro la sentenza impugnata ha chiarito che il pregresso status di collaboratore o l'eventuale fruizione di benefici ad esso connessi, non può introdurre profili rilevanti sul piano soggettivo in termini di leggerezza e, quindi, colpa, potendo il profilo in esame assumere rilevanza, al più, ai fini della dosimetria della pena.In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente riformato, unicamente in punto di riduzione della pena, la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 maggio 2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per due contestazioni relative al reato di cui all'art. 95 comma 1 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, fatti commessi il 6 settembre 2016. Gli addebiti riguardavano falsità nelle dichiarazioni ed autocertificazioni nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due distinti procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], entrambe depositate il 6 settembre 2016, per avere falsamente certificato di non avere riportato condanne passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all'art. 76 comma 4 bis d.p.r. n. 115 del 2002 (benché avesse riportato condanne irrevocabili per i reati di cui agli artt. 73 e 74 comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) e di non aver percepito alcun reddito nell'anno 2015, benché fosse emerso per quell'anno un reddito familiare pari ad euro 4483,99. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato presentava due ricorsi per cassazione a mezzo dei due difensori di fiducia nominati. 2.1. Con il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 58 ter legge sull'ordinamento penitenziario rilevando che la Corte territoriale ha ingiustamente ritenuto che il Marino avesse falsamente rappresentato di essere un collaboratore di giustizia, circostanza dedotta dalla difesa per ribadire la fondatezza delle sue aspettative quale istante alla concessione del beneficio. Con il secondo motivo ex art. 606 lett. b) in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 deduce che comunque il Marino a prescindere dalle dichiarazioni rese circa i redditi percepiti nel 2015 comunque non aveva superato il limite reddituale previsto per l'ottenimento del beneficio. 2.2. Con il secondo ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b cod.proc. pen. (erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. (illogicità della motivazione) laddove la Corte territoriale non ha tenuto conto dello status di collaboratore di giustizia del Marino.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Esaminando partitamente i due ricorsi, il primo è infondato. Quanto alla prima censura, la stessa è infondata. La dedotta condizione del Marino di collaboratore di giustizia, a prescindere dalla circostanza che al momento della presentazione della domanda non fosse più sottoposto a programma di protezione in quanto gli era stato revocato in data 1.2.2012, non lo esonerava in ogni caso dal dichiarare i reati per i quali aveva riportato condanna in relazione ai quali peraltro sussiste la presunzione di superamento del reddito. Infondato è anche il secondo motivo. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza dell'entità della somma non dichiarata, ai fini della consumazione del reato contestato in conformità con il principio secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23.11.2021, Colombo, Rv. 282716). 2.2. Il secondo ricorso è del pari infondato in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata da cui si evince che al momento della presentazione della domanda di cui alle imputazioni, l'imputato non rivestiva più la qualifica di soggetto ammesso al programma di protezione, in quanto revocatogli in data 1/2/2012. Peraltro la sentenza impugnata ha chiarito che il pregresso status di collaboratore o l'eventuale fruizione di benefici ad esso connessi, non può introdurre profili rilevanti sul piano soggettivo in termini di leggerezza e, quindi, colpa, potendo il profilo in esame assumere rilevanza, al più, ai fini della dosimetria della pena.In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 32459/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris