CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 19859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.47/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e del merito, in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2447/2024 depositata il 01/07/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dall’Amministrazione per violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 55-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001. 2. La Corte territoriale, nel ricostruire l’accaduto, ha ritenuto che alla data dell’8 giugno 2021, allorché era stata formulata la contestazione, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) era già a conoscenza de gli episodi di assenza ingiustificatain quanto comunicati dal dirigente scolastico quanto meno con nota del 6 maggio 2021, e , quindi , prima che fosse depositata la specifica relazione del 18 maggio 2021 da cui l’Amministrazione aveva inteso far decorrere il termine di decadenza, considerato che la contestazione era sostanzialmente limitata alle assenze ingiustificate e non ad altri fatti, pure indicati nella relazione. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell’istruzione e del meritocon l’ [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA] articolando tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso, conclusioni confermate nella pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.55-bis, comma 4, del d.lgs n.165del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per aver ritenuto che la conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare fosse già stata acquisita dall’UPD in epoca antecedente alla relazione ispettiva del 18 maggio 2021 su cui, invece, si era fondata la contestazione disciplinare. Secondo l’Amministrazione ricorrente le segnalazioni precedenti erano parziali, frammentarie e non fornivano un quadro completo e organico dei fatti rilevanti per il procedimento disciplinare, sicché solo con la citata relazione ispettiva l’UPD avrebbe avuto una conoscenza dettagliata degli addebiti, consentendo di avviare correttamente il procedimento disciplinare. 1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, come osservato dal Pubblico Ministero. In effetti, questa Corte ha affermato che, ai fini della tardività della contestazione, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente regolarmente investito del procedimento acquisisc e una “notiziadi infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare (così, in particolare, Cass. Sez. L, 25/06/2018,n. 16706). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto in fatto che, quanto meno alla data del 3 maggio 2021, l’UPD avesse piena conoscenz a degli episodi di assenza ingiustificat a oggetto della contestazione , tardivamente mossa solo in data 8 giugno 2021, sul rilievo che la relazione ispettiva del 18 maggio 2021nulla aveva aggiunto sul tema specifico. Ne consegue checon la doglianza in esame l’Amministrazione intende non tanto denunciare la dedotta violazione di legge quanto sollecitare una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto in ordine all’epoca in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha acquisito la notizia circostanziata, sufficiente e necessaria per l’avvio , quale accertamento riservato al giudice del merito (ancora Cass. Sez. L, n. 16706 del 2018 e precedenti ivi citati) non adeguatamente censurato nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi il motivo in una mera affermazione, priva di adeguati riferimenti sul piano della specificità e della localizzazione , circa la necessità della previa acquisizione della relazione per la “piena conoscenza” degli illeciti contestati, omettendo, ad esempio, di illustrare i passaggi della relazione in base ai quali poteva emergere che il quadro di conoscenza dell’Amministrazione non era completo fino al deposito della relazione. 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Si assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata perché, pur avendo riconosciuto che la relazione ispettiva del 18 maggio 2021 costituiva il documento utilizzato per formulare la contestazione disciplinare dell’8 giugno 2021, avrebbe poi ritenuto che il perimetro dell’accertamento posto a base del licenziamento fosse da rinvenirsi nei soli fatti contestati con la nota del 8giugno 2021. 2.1. Anche tale censura non si sottrae alla dichiarazione di inammissibilità, in quanto non si apprezza la denunciata contraddittorietà, dal momento che la Corte territoriale ha anali zzato la contestazione e il licenziamento per giungere alla conclusioneche, nonostante il richiamo alla relazione, i fatti posti a fondamento del recesso (assenza ingiustificata) erano già conosciuti in epoca precedente, risolvendosi ogni ulteriore doglianza in una contestazione in ordine all’accertamento fattuale svolto dal giudice di merito. 3. Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in riferimento alla circostanza che il provvedimento di licenziamentorichiama la relazione ispettiva e, dunque, si riferisce non solo alle reiterate assenze ma al comportamento complessivo del docente. 3.1. La censura è anch’essa inammissibile perché non è prospettato l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961), bensì una valutazione e, segnatamente, un’argomentazione della parte in ordine ad una diversa lettura degli atti rispetto quella resa dal giudice di merito, come già ritenuto in relazione ai precedenti mezzi. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta . 6. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Così deciso in Ro