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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 26928/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e porto abusivo di coltello contestatigli.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla eccessività della pena.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento non motivate e al trattamento sanzionatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano r\A IA441)0., [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e porto abusivo di coltello contestatigli. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla eccessività della pena.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento non motivate e al trattamento sanzionatorio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano r\A IA441)0., [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris