CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 38698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso il 2 novembre 2014, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; rilevato che la difesa della parte civile ha depositato memoria, ma solo in data 3 giugno 2022, e quindi tardivamente, di tal che di essa non se ne può tener conto; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto non attua alcun confronto con le ragioni poste a giustificazione della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno