CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 34090/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12274/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura genericamente proposta rispetto al diverso contenuto del pertinente motivo di appello riguardante il preteso errore in cui sarebbe incorsa l'imputata; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato ha ad oggetto questioni di fatto - relative ai presupposti della detenzione domiciliare e alla durata dell'allontanamento - non devolute al giudice di appello; Ritenuto che alle conclusioni che precedono non fa velo la memoria difensiva reiterativa dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] fiere estensore [OSCURATO:PERSONA]h I