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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28707/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 7257-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1218 del 2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 ottobre 2024 (RGN 137/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che, in base ai principi generali, devono esser poste a carico del ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo a favore della parte -2 - controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 7257-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1218 del 2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 ottobre 2024 (RGN 137/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che, in base ai principi generali, devono esser poste a carico del ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo a favore della parte -2 - controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti.
Sentenza Cassazione n. 28707/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris