Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01064/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>t(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cVe ha concluso chiedendo kft ,D;C.

Tì), , 1)14-12_07 Q2-frk, {6( 2°. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Marsala che, in sede di giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e condannata alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 200 di multa.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputata col quale si lamenta il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta infondatezza, in cui sarebbe incorsa la sentenza oggetto di impugnazione, dichiarativa della inammissibilità dell'appello nonostante le argomentazioni svolte nell'atto di gravame avessero indicato in modo chiaro e preciso i rilievi mossi alla sentenza di primo grado. 3.11 ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie trattandosi di sentenza ed impugnazione successiva alla riforma di cui alla

I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 codice di rito - deve essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 581 codice di rito.

Rimangono nondimeno, tuttora, validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello ( essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste (ampliando a quelle istruttorie) e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedlente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte ).

Soccorrono, in particolare, i dettami delle Sezioni Unite che, nel parificare l'appello al ricorso per cassazione, hanno affermato che esso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato ( Sez.

U, n. 8825/17 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26882201 ).

Nel caso in esame deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente osservato come la richiesta delle attenuanti generiche non si fondasse su elementi specifici ed utili ai fini del riconoscimento delle stesse e, quanto alla pena, ha altresì evidenziato come la stessa fosse stata in realtà già determinata in misura illegale in bonam partem, essendo stata essa determinata in misura nettamente inferiore al minimo edittale previsto per il furto aggravato ex artt. 624 bis comma 3 cod. pen..

In altri termini, a fronte di un appello che prospettava genericamente circostanze di fatto meramente ipotetiche e si limitava a una critica non supportata da argomentati rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della esclusione dell'attenuante invocata, la Corte territoriale correttamente si è limitata a rilevarne la irricevibilità ritenendo inaccessibile - in un certo qual modo superflua - la fase di merito in mancanza di argomenti che fossero realmente idonei a giustificare un diverso vaglio delle questioni in fatto e in diritto, non offerti dall'appellante.

Lo stesso dicasi in relazione alla generica censura mossa col ricorso in scrutinio, formulata in termini cumulativi e dunque promiscui.

E' principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio ( cfr. tra tante Sez. 39122/2015 Rv. 264535 - 01).

Invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna delgicorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il ,Rre • ente!! [OSCURATO:PERSONA] raíia ic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>t(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cVe ha concluso chiedendo kft ,D;C. Tì), , 1)14-12_07 Q2-frk, {6( 2°. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Marsala che, in sede di giudizio abbreviato, l'aveva dichiarata responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e condannata alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 200 di multa. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputata col quale si lamenta il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta infondatezza, in cui sarebbe incorsa la sentenza oggetto di impugnazione, dichiarativa della inammissibilità dell'appello nonostante le argomentazioni svolte nell'atto di gravame avessero indicato in modo chiaro e preciso i rilievi mossi alla sentenza di primo grado. 3.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie trattandosi di sentenza ed impugnazione successiva alla riforma di cui alla I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 codice di rito - deve essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 581 codice di rito. Rimangono nondimeno, tuttora, validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello ( essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste (ampliando a quelle istruttorie) e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedlente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte ). Soccorrono, in particolare, i dettami delle Sezioni Unite che, nel parificare l'appello al ricorso per cassazione, hanno affermato che esso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato ( Sez. U, n. 8825/17 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26882201 ). Nel caso in esame deve rilevarsi che la Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente osservato come la richiesta delle attenuanti generiche non si fondasse su elementi specifici ed utili ai fini del riconoscimento delle stesse e, quanto alla pena, ha altresì evidenziato come la stessa fosse stata in realtà già determinata in misura illegale in bonam partem, essendo stata essa determinata in misura nettamente inferiore al minimo edittale previsto per il furto aggravato ex artt. 624 bis comma 3 cod. pen.. In altri termini, a fronte di un appello che prospettava genericamente circostanze di fatto meramente ipotetiche e si limitava a una critica non supportata da argomentati rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della esclusione dell'attenuante invocata, la Corte territoriale correttamente si è limitata a rilevarne la irricevibilità ritenendo inaccessibile - in un certo qual modo superflua - la fase di merito in mancanza di argomenti che fossero realmente idonei a giustificare un diverso vaglio delle questioni in fatto e in diritto, non offerti dall'appellante. Lo stesso dicasi in relazione alla generica censura mossa col ricorso in scrutinio, formulata in termini cumulativi e dunque promiscui. E' principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio ( cfr. tra tante Sez. 39122/2015 Rv. 264535 - 01). Invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna delgicorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il ,Rre • ente!! [OSCURATO:PERSONA] raíia ic
Sentenza Cassazione n. 01064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris