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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 33137/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37024-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 376/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 37024 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 37024/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza n. 422/12 la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile di ADS [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], il pagamento della somma di euro 25.427,00, a titolo di sanzione, per non avere: a) inviato al [OSCURATO:PERSONA] per l'impiego la comunicazione di assunzione di 20 lavoratori; b) comunicato al [OSCURATO:PERSONA] per l'impiego la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento a n. 11 lavoratori; c) consegnato al momento della corresponsione della retribuzione il prescritto prospetto paga a n. 14 lavoratori; d) adempiuto l'obbligo di istituire il libro unico del lavoro o altro documento equipollente.

2. Il Tribunale di Lecce, con la pronuncia del 15.4.2016, rigettava l'opposizione proposta dall'ingiunta avverso l'ordinanza impugnata.

3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 376/2019, rigettava il gravame presentato dalla Greco. 4.

I giudici di seconde cure rilevavano che: a) il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione aveva ad oggetto il rapporto sanzionatorio per cui erano irrilevanti i vizi formali dell'atto amministrativo; 2) le contestazioni si riferivano al periodo in cui la Greco era la responsabile dell'Associazione sportiva; 3) non vi era stato pregiudizio, per il diritto di difesa della Greco, nella fase di accertamento essendo stata coinvolta tanto è che aveva presentato memorie difensive; 4) in relazione agli addebiti rilevati, la particolarità della situazione lavorativa relativa alle prestazioni sia degli istruttori sportivi che del personale amministrativo gestionale non rilevava; 5) la legge n. 205/17, per il principio di irretroattività, non trovava applicazione nel caso di specie; 6) la censura sulla carenza dei requisiti della insubordinazione era generica.

5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resistevano con controricorso il Ministero del lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] nonché l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Lecce.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.RG 37024/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cpc e del decreto legge n. 83/2012, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione e dei verbali di accertamento, per mancanza di motivazione ex art. 18 co. 3 legge 689/81 e art. 3 legge n. 241/90.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 75 cpc, per non essere stata dichiarata dalla Corte territoriale la carenza di legittimazione passiva della Greco che, dal 29.5.2009, non svolgeva più funzioni di Presidente.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 24 Cost., per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa sebbene non fosse stata mai coinvolta nelle fasi di accertamento degli illeciti.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 67 co.1 TUIR e 2094 cc, per non avere la Corte di appello adeguatamente considerato le peculiarità del rapporto lavorativo relativo alle prestazioni sia degli ispettori sortivi che del personale amministrativo- gestionale alla luce della normativa richiamata; contesta, inoltre, l'accertamento effettuato in seconde cure sul requisito della subordinazione.

6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per l'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, di quanto previsto dalla legge di Bilancio per l'anno 2018 laddove era stata esclusa la presunzione di subordinazione delle collaborazioni in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle [OSCURATO:PERSONA].

7. Con il sesto motivo si eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado e del procedimento, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non avere RG 37024/2019 considerato la Corte territoriale i documenti in atti circa il fatto che la ricorrente non era più responsabile dell'ADS e che l'ADS godeva di una normativa di favore rispetto alla contrattazione collettiva.

8. Il primo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché le censure in essi contenute si limitano e riproporre le stesse questioni già esaminate dalla Corte di appello senza censurare, nello specifico, le argomentazioni poste alla base della ratio decidendi (Cass. n. 22478/2018).

9. Il secondo motivo è anche esso inammissibile perché non si confronta con l'iter decisionale sul punto adottato della Corte territoriale che ha svolto la sua valutazione senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia perché si vette in una ipotesi di cd.

"doppia conforme", sia perché sulla questione dell'applicabilità della legge 205/2017 la Corte di merito si è pronunciata.

11. Il sesto motivo è, infine, pure inammissibile.

12. Le censure, infatti, al di là della denunziata violazione di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019).

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 3 k RG 37024/2019 versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37024-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 376/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 37024 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 37024/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza n. 422/12 la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile di ADS [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], il pagamento della somma di euro 25.427,00, a titolo di sanzione, per non avere: a) inviato al [OSCURATO:PERSONA] per l'impiego la comunicazione di assunzione di 20 lavoratori; b) comunicato al [OSCURATO:PERSONA] per l'impiego la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento a n. 11 lavoratori; c) consegnato al momento della corresponsione della retribuzione il prescritto prospetto paga a n. 14 lavoratori; d) adempiuto l'obbligo di istituire il libro unico del lavoro o altro documento equipollente. 2. Il Tribunale di Lecce, con la pronuncia del 15.4.2016, rigettava l'opposizione proposta dall'ingiunta avverso l'ordinanza impugnata. 3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 376/2019, rigettava il gravame presentato dalla Greco. 4. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione aveva ad oggetto il rapporto sanzionatorio per cui erano irrilevanti i vizi formali dell'atto amministrativo; 2) le contestazioni si riferivano al periodo in cui la Greco era la responsabile dell'Associazione sportiva; 3) non vi era stato pregiudizio, per il diritto di difesa della Greco, nella fase di accertamento essendo stata coinvolta tanto è che aveva presentato memorie difensive; 4) in relazione agli addebiti rilevati, la particolarità della situazione lavorativa relativa alle prestazioni sia degli istruttori sportivi che del personale amministrativo gestionale non rilevava; 5) la legge n. 205/17, per il principio di irretroattività, non trovava applicazione nel caso di specie; 6) la censura sulla carenza dei requisiti della insubordinazione era generica. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resistevano con controricorso il Ministero del lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] nonché l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Lecce. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.RG 37024/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cpc e del decreto legge n. 83/2012, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la nullità e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione e dei verbali di accertamento, per mancanza di motivazione ex art. 18 co. 3 legge 689/81 e art. 3 legge n. 241/90. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 75 cpc, per non essere stata dichiarata dalla Corte territoriale la carenza di legittimazione passiva della Greco che, dal 29.5.2009, non svolgeva più funzioni di Presidente. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 24 Cost., per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa sebbene non fosse stata mai coinvolta nelle fasi di accertamento degli illeciti. 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 67 co.1 TUIR e 2094 cc, per non avere la Corte di appello adeguatamente considerato le peculiarità del rapporto lavorativo relativo alle prestazioni sia degli ispettori sortivi che del personale amministrativo- gestionale alla luce della normativa richiamata; contesta, inoltre, l'accertamento effettuato in seconde cure sul requisito della subordinazione. 6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per l'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, di quanto previsto dalla legge di Bilancio per l'anno 2018 laddove era stata esclusa la presunzione di subordinazione delle collaborazioni in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con il sesto motivo si eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado e del procedimento, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non avere RG 37024/2019 considerato la Corte territoriale i documenti in atti circa il fatto che la ricorrente non era più responsabile dell'ADS e che l'ADS godeva di una normativa di favore rispetto alla contrattazione collettiva. 8. Il primo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché le censure in essi contenute si limitano e riproporre le stesse questioni già esaminate dalla Corte di appello senza censurare, nello specifico, le argomentazioni poste alla base della ratio decidendi (Cass. n. 22478/2018). 9. Il secondo motivo è anche esso inammissibile perché non si confronta con l'iter decisionale sul punto adottato della Corte territoriale che ha svolto la sua valutazione senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda. 10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia perché si vette in una ipotesi di cd. "doppia conforme", sia perché sulla questione dell'applicabilità della legge 205/2017 la Corte di merito si è pronunciata. 11. Il sesto motivo è, infine, pure inammissibile. 12. Le censure, infatti, al di là della denunziata violazione di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019). 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 3 k RG 37024/2019 versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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