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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 25761/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza emessa il 13 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 25 ottobre) in esito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza della 2 Sez., n. 24265 del 23/02/2022, in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di simulazione di reato (capo b), dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa (capo a).

2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata valutazione della memoria difensiva trasmessa, ex art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, alla Corte di appello che procedeva in forma cartolare, memoria nella quale relativamente al capo b) si chiedeva l'assoluzione per difetto di imputabilità, allegando pertinente documentazione medica.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. A norma dell'art. 23 comma 5 del d.l. n. 149 del 2020 - trasfuso nell'art. 23 bis comma 4 del d.l. n. 137 del 2020 - nell'ambito della procedura cartolare le memorie delle parti debbono essere trasmesse alla Corte di appello entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di trattazione del gravame.

2.1. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che «Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23- bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice» (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262).

2.2. Dalla sentenza impugnata risulta che il difensore dell'imputato ha depositato le proprie conclusioni solo in data 11 ottobre 2022 (circostanza non contestata dal ricorrente) - dunque oltre il termine perentorio che in relazione all'udienza fissata per il 13 ottobre scadeva il 7 ottobre - di tal che, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, correttamente la Corte di appello non ha preso in considerazione la documentazione allegata alla memoria medesima, con la quale veniva richiesta l'assoluzione dei Grossi per difetto di imputabilità.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza emessa il 13 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 25 ottobre) in esito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza della 2 Sez., n. 24265 del 23/02/2022, in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di simulazione di reato (capo b), dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa (capo a). 2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata valutazione della memoria difensiva trasmessa, ex art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, alla Corte di appello che procedeva in forma cartolare, memoria nella quale relativamente al capo b) si chiedeva l'assoluzione per difetto di imputabilità, allegando pertinente documentazione medica. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. A norma dell'art. 23 comma 5 del d.l. n. 149 del 2020 - trasfuso nell'art. 23 bis comma 4 del d.l. n. 137 del 2020 - nell'ambito della procedura cartolare le memorie delle parti debbono essere trasmesse alla Corte di appello entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di trattazione del gravame. 2.1. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che «Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23- bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice» (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262). 2.2. Dalla sentenza impugnata risulta che il difensore dell'imputato ha depositato le proprie conclusioni solo in data 11 ottobre 2022 (circostanza non contestata dal ricorrente) - dunque oltre il termine perentorio che in relazione all'udienza fissata per il 13 ottobre scadeva il 7 ottobre - di tal che, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, correttamente la Corte di appello non ha preso in considerazione la documentazione allegata alla memoria medesima, con la quale veniva richiesta l'assoluzione dei Grossi per difetto di imputabilità. 3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 202
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