CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 13399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 26/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22323/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la richiesta di rimessione del procedimento; Ritenuta la richiesta inammissibile perché manifestamente infondata, essendo stata articolata facendo riferimento a circostanze relative allo sviluppo di un procedimento di prevenzione e alle decisioni adottate nell'ambito dello stesso, che, tuttavia, non consentono di ritenere sussistente una situazione di fatto più ampia, esterna alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale in cui il procedimento si svolge e tale da turbare il suo svolgimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.