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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11235/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di appello di Salerno letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa il 6 maggio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Potenza, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l'imputato responsabile dei rati riuniti di estorsione aggravata, lesioni personali aggravate e violenza privata per avere costretto il commercialista [OSCURATO:PERSONA] - recandosi nel suo studio la sera del 13 febbraio 2013, colpendolo con due pugni al volto, che gli cagionavano lesioni della durata di giorni 7, minacciando un male ingiusto nei confronti dello stesso e della sua famiglia, costringendolo a non rispondere a due telefonate pervenute al cellulare - a firmare un atto di remissione di debito con il quale dichiarava soddisfatto il credito di 30 mila euro, vantato per prestazioni professionali nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA]: somma portata dal decreto ingiuntivo, emesso il 14 gennaio 2013 dal Tribunale di Melfi in base all'atto di riconoscimento di debito firmato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 24 febbraio 2011; nello stesso contesto il [OSCURATO:PERSONA] rilasciava quietanza e rinunciava all'azione e agli atti del procedimento civile intrapreso.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione degli artt. 627, comma 3, 603, comma 1, 2, 3 e 5, 495, comma 2, cod. proc. pen., 6 Cedu e 117 Cost. nonché degli artt. 191 e 238, comma 2, 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria, violazione del diritto alla controprova e del diritto di difesa nonché motivazione illogica dell'ordinanza emessa il 10 dicembre 2019 e della sentenza.

La Corte di appello non si è attenuta ai principi fissati nella sentenza di annullamento con rinvio, che aveva censurato la mancata ammissione del parere tecnico prodotto dalla difesa a seguito dell'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile, al quale l'imputato era rimasto estraneo, integrando tale omessa acquisizione la violazione del diritto alla prova contraria.

Pur essendovi obbligata, la Corte di appello non ha ammesso, oltre al parere del consulente di parte, anche le altre prove contrarie richieste con la memoria e i motivi aggiunti né ha spiegato le ragioni per le quali ha respinto la richiesta di prova, pur trattandosi di prove dirette a contrastare quella assunta d'ufficio nel processo civile sul tema centrale del processo concernente la verifica della veridicità del documento di riconoscimento del debito posto a base del decreto ingiuntivo.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla credibilità della persona offesa, prescindendo dall'analisi della genuinità del documento indicato, essenziale per la qualificazione giuridica del fatto e per la determinazione della pena. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla credibilità della parte civile.

La Corte di appello non ha considerato gli elementi indicati dalla difesa per dimostrare la non credibilità della persona offesa, intenzionata a vendicarsi del [OSCURATO:PERSONA] dopo la revoca dell'incarico di tenuta delle scritture contabili; non ha tenuto conto del documento prodotto, dal quale risulta la contestazione della somma di 15 mila euro, abusivamente annotata dal [OSCURATO:PERSONA] nei registri contabili per compensi professionali non dovuti, né ha tenuto conto della dichiarazione che il [OSCURATO:PERSONA] fece sottoscrivere al [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2011 in occasione del ritiro della documentazione contabile e della redazione di altra scrittura con firma apocrifa del [OSCURATO:PERSONA], che includeva il riconoscimento del debito di 30 mila euro per prestazioni professionali, posta a base del decreto ingiuntivo, regolarmente opposto dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha ritenuto configurabile l'estorsione in relazione alla sottoscrizione forzata di un atto, che non è stato utilizzato né rinvenuto presso gli imputati o presso gli studi dei loro legali.

Gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a sostegno della credibilità della persona offesa non sono rilevanti, in quanto: il referto medico non esclude la compatibilità delle lesioni con la versione dell'imputato, le dichiarazioni del legale del [OSCURATO:PERSONA] andavano valutate anche in relazione a quelle rese in sede di confronto con il legale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad accordi in itinere e non all'esistenza di una quietanza o dichiarazione liberatoria, con conseguente inesistenza di riscontri esterni alla denuncia. 1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'estorsione, dovendo la condotta del Perrone ricondursi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte stessa afferma che il ricorrente ha agito in base a quanto riferitogli dal [OSCURATO:PERSONA] nella convinzione che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto un decreto ingiuntivo in base ad un documento con firma falsa del [OSCURATO:PERSONA], quindi, con l'intento di aiutare il [OSCURATO:PERSONA] a tutelare un suo diritto; la tesi accolta in sentenza in base alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di un suo credito trova smentita nella lettera di contestazione del presunto credito di 15 mila euro per prestazioni professionali non dovute, redatta in epoca non sospetta.

Il ricorrente ha agito per aiutare l'amico [OSCURATO:PERSONA], senza alcun interesse o profitto personale, e convinto dell'ingiusta pretesa del [OSCURATO:PERSONA] sicché il reato deve essere riqualificato nell'ipotesi meno grave. 1.4 Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle richieste difensive di qualificare il reato in forma tentata o di ravvisare la desistenza per mancato uso della dichiarazione fatta sottoscrivere o la violenza privata per mancanza di danno per il [OSCURATO:PERSONA]: ipotesi che rende evidente la necessità di accertare la fondatezza o meno della pretesa del [OSCURATO:PERSONA]. 1.5 Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al reato di lesioni e alla violenza privata. 1.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, stante il ricorso a mere clausole di stile per negare le attenuanti generiche.

2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo essenziale una più rigorosa valutazione della fattispecie ai fini dell'inquadramento nell'ipotesi meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) come concorso in estorsione aggravata, che va riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen.E questo il tema centrale posto dal ricorso, specificamente oggetto del terzo motivo, la cui soluzione non dipende, per quanto si dirà, dall'accertamento della autenticità o meno della scrittura privata del 24 febbraio 2011 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2013 e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] del [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio successivo.

2. Come indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di appello ha acquisito il parere del consulente di parte, prodotto dalla difesa dell'imputato per contrastare la perizia disposta nel processo civile, che era stata acquisita nel precedente giudizio di appello senza però consentire all'imputato il diritto alla controprova, così rimediando alla violazione del diritto alla prova e al contraddittorio, censurata da questa Corte.

Non è, invece, riscontrabile la violazione dedotta con il primo motivo di ricorso, atteso che alla pacifica ammissibilità dell'integrazione probatoria in appello anche nel giudizio abbreviato non corrisponde un vero e proprio diritto delle parti alla prova, ciò correlandosi alla natura eccezionale dell'integrazione probatoria in appello ed essendo sempre rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, PG c/ Graziano, Rv. 278061), come avvenuto nella fattispecie.

Come indicato nell'ordinanza del 10 dicembre 2019, impugnata unitamente alla sentenza, la Corte di appello acquisiva il parere del consulente di parte prof.

Provaroni - secondo il quale la firma del [OSCURATO:PERSONA] sulla scrittura del 24 febbraio 2011 è autentica, come già accertato dalla perizia disposta nel procedimento civile, ma non esclude che il riconoscimento di debito di 30 mila euro potesse essere stato aggiunto successivamente ovvero dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato l'atto solo per ricevuta consegna dei libri e delle scritture contabili- riservandosi di disporre perizia grafologica solo se assolutamente necessaria ai fini del decidere.

La Corte di appello non ha, infatti, ritenuto di dover acquisire le altre prove a discarico chieste dalla difesa (esame del perito e del [OSCURATO:PERSONA]) né di disporre la perizia grafica al fine di accertare la falsità o meno dell'atto di riconoscimento di debito a firma del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la circostanza irrilevante per la posizione dell'imputato, risultando indifferente che il [OSCURATO:PERSONA] gli avesse detto il vero o lo avesse ingannato in relazione a tale circostanza: accertamento che il ricorrente ritiene, invece, decisivo per la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 o 629 cod. pen., essendo rilevante l'esistenza o meno di una pretesa ragionevolmente tutelabile in sede giudiziaria.

E' pacifico che detta verifica è preliminare, in quanto i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabílità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., Rv. 268764), ma in realtà, il ricorrente pone il tema essenzialmente sotto altro profilo preliminare ovvero quello della credibilità della persona offesa, sulla quale la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Secondo il ricorrente la credibilità del [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente essere verificata alla luce dell'analisi della genuinità del riconoscimento di debito posto a base del decreto ingiuntivo e dell'intera vicenda processuale ed a tal fine introduce temi ed elementi probatori propri della controversia civile, finendo per trasporre in questa sede l'oggetto della causa civile in corso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorrente è estraneo.

Non può, infatti, prescindersi dalla posizione di terzo del Perrone, intervenuto su mandato del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere con metodi violenti dal [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia al credito e all'azione civile intrapresa.

3. La Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in quanto assistite da plurimi riscontri.

Dopo aver dato atto del breve lasso di tempo intercorso tra il fatto, verificatosi nello studio del [OSCURATO:PERSONA] intorno alle 19.30 del 13 febbraio 2013, e la denuncia, sporta alle 9.40 del 15 successivo, la Corte di appello ha valorizzato: a) le dichiarazioni parzialmente annnnissive rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio; b) le risultanze del referto medico, rilasciato alle ore 21.46 della stessa sera, attestanti lesioni compatibili con la dinamica descritta in denuncia dal [OSCURATO:PERSONA] e con l'aggressione riferita ai sanitari; c) le dichiarazioni rese dal legale che assiste il [OSCURATO:PERSONA] nella controversia civile, informato la sera stessa dell'aggressione subita ad opera di uno sconosciuto, che lo aveva costretto a firmare una quietanza in favore della [OSCURATO:SOCIETA], episodio che il legale aveva subito riferito al padre dei [OSCURATO:PERSONA]; d) le dichiarazioni del legale che assiste il [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento civile, il quale nel febbraio 2013 aveva riferito al legale di controparte la probabilità di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si stava attivando per transigere la questione con il [OSCURATO:PERSONA].

Su tali elementi convergenti la Corte territoriale ha coerentemente fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ma ha ritenuto configurabile l'estorsione e non il reato di ragion fattasi con violenza alla persona perché l'intervento del Perrone, finalizzato ad ottenere con violenza e minaccia la sottoscrizione dell'atto con cui il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava soddisfatto il suo credito e rinunciava all'azione civile, comportava la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] all'intero credito e non al minor credito di 15 mila euro, contestato dal [OSCURATO:PERSONA].

4. La valutazione non è corretta, atteso che, come già detto, il ricorrente è estraneo alla causa civile tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], è terzo intervenuto a sostegno delle ragioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale riteneva di essere vittima di una pretesa indebita del [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento del decreto ingiuntivo.

E' infatti, indubbio che il ricorrente agì su mandato dei [OSCURATO:PERSONA], come provato dai tabulati telefonici, dall'esplicito riferimento del Perrone al decreto ingiuntivo richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] ed alla pretesa del credito per qualche anno di contabilità nonché alla circostanza che dopo la firma del documento gli sarebbe stata recapitata una busta con dei soldi, secondo quanto riferito in denuncia dal [OSCURATO:PERSONA] ed espressamente indicato nel capo di imputazione.

Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi esistente, anche alla luce dei documenti prodotti e allegati al ricorso, un contrasto tra le parti in merito ai rapporti debito-credito connessi all'interruzione del rapporto professionale dopo anni, come ammesso anche in sentenza (p.12), con ricerca di una composizione bonaria proprio nel mese di febbraio ovvero dopo la notifica del decreto ingiuntivo, come riferito dalla persona offesa e confermato dai legali di entrambe le parti (p.10 sentenza).

Ebbene, la ricerca di composizione e la volontà di transigere la controversia su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal suo legale, si scontrano logicamente con la tesi della falsità radicale dell'atto di riconoscimento di debito e della truffa ordita dal [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, anche la predisposizione di un atto in doppia copia, portato dal Perrone per sua stessa ammissione nel corso dell'interrogatorio ("i fogli", che però, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto firmare), depone in tal senso, al pari dell'ammissione dell'imputato che "quei fogli erano relativi ad un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una loro controversia per ragioni di debiti e crediti" (v. pag. 10 sentenza impugnata).

La stessa Corte di appello ha richiamato tali dichiarazioni ammissive dell'imputato, che aveva però negato sia di aver minacciato e costretto il [OSCURATO:PERSONA] a firmare, sia che questi avesse firmato i fogli, effettivamente non ritrovati né prodotti in giudizio: circostanza quest'ultima, non illogicamente interpretata dai giudici come ulteriore conferma della sottoscrizione forzata della quietanza imposta al [OSCURATO:PERSONA] una volta appreso che questi aveva informato dell'episodio il proprio legale, che a sua volta aveva informato il padre del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11).

In base a tale ricostruzione deve ritenersi configurabile il meno grave reato di concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona, posto che il Perrone agì per aiutare il [OSCURATO:PERSONA] e tutelarne i diritti a fronte delle pretese e dell'azione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA], senza voler ottenere alcun profitto per sé, né assicurare, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, un profitto ingiusto all'amico, stante il riferimento alla busta con denaro che sarebbe stata poi recapitata al [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con l'inesistenza del credito del [OSCURATO:PERSONA].

La soluzione non muta anche nel caso in cui si valorizzi la circostanza che il ricorrente agì nella convinzione che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un documento con firma falsa del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da questi riferitogli e dichiarato nel corso dell'interrogatorio ("lui ha fatto un atto falso, lui ha fatto una firma sul comune contro di Emilio, notificata falsa", v. pag. 11), atteso che anche in tal caso il ricorrente avrebbe agito per tutelare il [OSCURATO:PERSONA], vittima di un'azione fondata su un atto falso e di una ingiusta pretesa creditoria del [OSCURATO:PERSONA], quindi, nella convinzione della legittimità della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], tutelabile davanti all'autorità giudiziaria.

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, infatti, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende ad ottenere un profitto che sa non spettargli.

E' infatti, pacifico che per configurare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa ovvero a tutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).

Considerato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è un reato proprio non esclusivo, che consente il concorso del terzo, e ribadito che la differenza tra detto reato e il reato di estorsione va individuata nell'elemento psicologico del reato, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, anche se di natura non patrimoniale.

In tal senso è il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), secondo il quale il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità, come accertato nel caso in esame.5.

Tuttavia, il reato, commesso il 13 febbraio 2013 al pari dei reati di lesioni personali e violenza privata, contestati ai capi A) e C), commessi nello stesso contesto, è estinto per prescrizione per essere maturato in data 13 agosto 2021 il termine massimo di sette anni e sei mesi, compresi i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di appello (puntualmente indicati in sentenza da pag. 6 a pag. 8), dopo la sentenza di appello e prima del pervenimento degli atti in cassazione (27/09/2021).

Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Un.n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf.

Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445), il che nella fattispecie non è alla luce del compendio probatorio acquisito anche in ordine ai reati di lesioni e di violenza privata, per i quali, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, vi è specifica motivazione (pag. 13).

Definita ogni questione sulla responsabilità penale dell'imputato dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, occorre pronunciarsi ex art.578 cod. pen. sull'azione civile nei limiti di recente indicati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) Sul punto la Corte ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

Alla luce di quanto esposto ed illustrato in precedenza deve essere confermata la condanna generica al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita, disposta in primo grado e confermata in appello, risultando indubbio che la condotta dell'imputato abbia cagionato danni al [OSCURATO:PERSONA].Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

P. Q. M. Riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della Corte di appello di Salerno letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa il 6 maggio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Potenza, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l'imputato responsabile dei rati riuniti di estorsione aggravata, lesioni personali aggravate e violenza privata per avere costretto il commercialista [OSCURATO:PERSONA] - recandosi nel suo studio la sera del 13 febbraio 2013, colpendolo con due pugni al volto, che gli cagionavano lesioni della durata di giorni 7, minacciando un male ingiusto nei confronti dello stesso e della sua famiglia, costringendolo a non rispondere a due telefonate pervenute al cellulare - a firmare un atto di remissione di debito con il quale dichiarava soddisfatto il credito di 30 mila euro, vantato per prestazioni professionali nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA]: somma portata dal decreto ingiuntivo, emesso il 14 gennaio 2013 dal Tribunale di Melfi in base all'atto di riconoscimento di debito firmato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 24 febbraio 2011; nello stesso contesto il [OSCURATO:PERSONA] rilasciava quietanza e rinunciava all'azione e agli atti del procedimento civile intrapreso. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione degli artt. 627, comma 3, 603, comma 1, 2, 3 e 5, 495, comma 2, cod. proc. pen., 6 Cedu e 117 Cost. nonché degli artt. 191 e 238, comma 2, 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria, violazione del diritto alla controprova e del diritto di difesa nonché motivazione illogica dell'ordinanza emessa il 10 dicembre 2019 e della sentenza. La Corte di appello non si è attenuta ai principi fissati nella sentenza di annullamento con rinvio, che aveva censurato la mancata ammissione del parere tecnico prodotto dalla difesa a seguito dell'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile, al quale l'imputato era rimasto estraneo, integrando tale omessa acquisizione la violazione del diritto alla prova contraria. Pur essendovi obbligata, la Corte di appello non ha ammesso, oltre al parere del consulente di parte, anche le altre prove contrarie richieste con la memoria e i motivi aggiunti né ha spiegato le ragioni per le quali ha respinto la richiesta di prova, pur trattandosi di prove dirette a contrastare quella assunta d'ufficio nel processo civile sul tema centrale del processo concernente la verifica della veridicità del documento di riconoscimento del debito posto a base del decreto ingiuntivo. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla credibilità della persona offesa, prescindendo dall'analisi della genuinità del documento indicato, essenziale per la qualificazione giuridica del fatto e per la determinazione della pena. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla credibilità della parte civile. La Corte di appello non ha considerato gli elementi indicati dalla difesa per dimostrare la non credibilità della persona offesa, intenzionata a vendicarsi del [OSCURATO:PERSONA] dopo la revoca dell'incarico di tenuta delle scritture contabili; non ha tenuto conto del documento prodotto, dal quale risulta la contestazione della somma di 15 mila euro, abusivamente annotata dal [OSCURATO:PERSONA] nei registri contabili per compensi professionali non dovuti, né ha tenuto conto della dichiarazione che il [OSCURATO:PERSONA] fece sottoscrivere al [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2011 in occasione del ritiro della documentazione contabile e della redazione di altra scrittura con firma apocrifa del [OSCURATO:PERSONA], che includeva il riconoscimento del debito di 30 mila euro per prestazioni professionali, posta a base del decreto ingiuntivo, regolarmente opposto dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto configurabile l'estorsione in relazione alla sottoscrizione forzata di un atto, che non è stato utilizzato né rinvenuto presso gli imputati o presso gli studi dei loro legali. Gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a sostegno della credibilità della persona offesa non sono rilevanti, in quanto: il referto medico non esclude la compatibilità delle lesioni con la versione dell'imputato, le dichiarazioni del legale del [OSCURATO:PERSONA] andavano valutate anche in relazione a quelle rese in sede di confronto con il legale del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad accordi in itinere e non all'esistenza di una quietanza o dichiarazione liberatoria, con conseguente inesistenza di riscontri esterni alla denuncia. 1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'estorsione, dovendo la condotta del Perrone ricondursi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte stessa afferma che il ricorrente ha agito in base a quanto riferitogli dal [OSCURATO:PERSONA] nella convinzione che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto un decreto ingiuntivo in base ad un documento con firma falsa del [OSCURATO:PERSONA], quindi, con l'intento di aiutare il [OSCURATO:PERSONA] a tutelare un suo diritto; la tesi accolta in sentenza in base alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di un suo credito trova smentita nella lettera di contestazione del presunto credito di 15 mila euro per prestazioni professionali non dovute, redatta in epoca non sospetta. Il ricorrente ha agito per aiutare l'amico [OSCURATO:PERSONA], senza alcun interesse o profitto personale, e convinto dell'ingiusta pretesa del [OSCURATO:PERSONA] sicché il reato deve essere riqualificato nell'ipotesi meno grave. 1.4 Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle richieste difensive di qualificare il reato in forma tentata o di ravvisare la desistenza per mancato uso della dichiarazione fatta sottoscrivere o la violenza privata per mancanza di danno per il [OSCURATO:PERSONA]: ipotesi che rende evidente la necessità di accertare la fondatezza o meno della pretesa del [OSCURATO:PERSONA]. 1.5 Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al reato di lesioni e alla violenza privata. 1.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, stante il ricorso a mere clausole di stile per negare le attenuanti generiche. 2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo essenziale una più rigorosa valutazione della fattispecie ai fini dell'inquadramento nell'ipotesi meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) come concorso in estorsione aggravata, che va riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen.E questo il tema centrale posto dal ricorso, specificamente oggetto del terzo motivo, la cui soluzione non dipende, per quanto si dirà, dall'accertamento della autenticità o meno della scrittura privata del 24 febbraio 2011 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2013 e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] del [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio successivo. 2. Come indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di appello ha acquisito il parere del consulente di parte, prodotto dalla difesa dell'imputato per contrastare la perizia disposta nel processo civile, che era stata acquisita nel precedente giudizio di appello senza però consentire all'imputato il diritto alla controprova, così rimediando alla violazione del diritto alla prova e al contraddittorio, censurata da questa Corte. Non è, invece, riscontrabile la violazione dedotta con il primo motivo di ricorso, atteso che alla pacifica ammissibilità dell'integrazione probatoria in appello anche nel giudizio abbreviato non corrisponde un vero e proprio diritto delle parti alla prova, ciò correlandosi alla natura eccezionale dell'integrazione probatoria in appello ed essendo sempre rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, PG c/ Graziano, Rv. 278061), come avvenuto nella fattispecie. Come indicato nell'ordinanza del 10 dicembre 2019, impugnata unitamente alla sentenza, la Corte di appello acquisiva il parere del consulente di parte prof. Provaroni - secondo il quale la firma del [OSCURATO:PERSONA] sulla scrittura del 24 febbraio 2011 è autentica, come già accertato dalla perizia disposta nel procedimento civile, ma non esclude che il riconoscimento di debito di 30 mila euro potesse essere stato aggiunto successivamente ovvero dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato l'atto solo per ricevuta consegna dei libri e delle scritture contabili- riservandosi di disporre perizia grafologica solo se assolutamente necessaria ai fini del decidere. La Corte di appello non ha, infatti, ritenuto di dover acquisire le altre prove a discarico chieste dalla difesa (esame del perito e del [OSCURATO:PERSONA]) né di disporre la perizia grafica al fine di accertare la falsità o meno dell'atto di riconoscimento di debito a firma del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la circostanza irrilevante per la posizione dell'imputato, risultando indifferente che il [OSCURATO:PERSONA] gli avesse detto il vero o lo avesse ingannato in relazione a tale circostanza: accertamento che il ricorrente ritiene, invece, decisivo per la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 o 629 cod. pen., essendo rilevante l'esistenza o meno di una pretesa ragionevolmente tutelabile in sede giudiziaria. E' pacifico che detta verifica è preliminare, in quanto i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabílità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., Rv. 268764), ma in realtà, il ricorrente pone il tema essenzialmente sotto altro profilo preliminare ovvero quello della credibilità della persona offesa, sulla quale la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Secondo il ricorrente la credibilità del [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente essere verificata alla luce dell'analisi della genuinità del riconoscimento di debito posto a base del decreto ingiuntivo e dell'intera vicenda processuale ed a tal fine introduce temi ed elementi probatori propri della controversia civile, finendo per trasporre in questa sede l'oggetto della causa civile in corso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorrente è estraneo. Non può, infatti, prescindersi dalla posizione di terzo del Perrone, intervenuto su mandato del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere con metodi violenti dal [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia al credito e all'azione civile intrapresa. 3. La Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in quanto assistite da plurimi riscontri. Dopo aver dato atto del breve lasso di tempo intercorso tra il fatto, verificatosi nello studio del [OSCURATO:PERSONA] intorno alle 19.30 del 13 febbraio 2013, e la denuncia, sporta alle 9.40 del 15 successivo, la Corte di appello ha valorizzato: a) le dichiarazioni parzialmente annnnissive rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio; b) le risultanze del referto medico, rilasciato alle ore 21.46 della stessa sera, attestanti lesioni compatibili con la dinamica descritta in denuncia dal [OSCURATO:PERSONA] e con l'aggressione riferita ai sanitari; c) le dichiarazioni rese dal legale che assiste il [OSCURATO:PERSONA] nella controversia civile, informato la sera stessa dell'aggressione subita ad opera di uno sconosciuto, che lo aveva costretto a firmare una quietanza in favore della [OSCURATO:SOCIETA], episodio che il legale aveva subito riferito al padre dei [OSCURATO:PERSONA]; d) le dichiarazioni del legale che assiste il [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento civile, il quale nel febbraio 2013 aveva riferito al legale di controparte la probabilità di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si stava attivando per transigere la questione con il [OSCURATO:PERSONA]. Su tali elementi convergenti la Corte territoriale ha coerentemente fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ma ha ritenuto configurabile l'estorsione e non il reato di ragion fattasi con violenza alla persona perché l'intervento del Perrone, finalizzato ad ottenere con violenza e minaccia la sottoscrizione dell'atto con cui il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava soddisfatto il suo credito e rinunciava all'azione civile, comportava la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] all'intero credito e non al minor credito di 15 mila euro, contestato dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. La valutazione non è corretta, atteso che, come già detto, il ricorrente è estraneo alla causa civile tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], è terzo intervenuto a sostegno delle ragioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale riteneva di essere vittima di una pretesa indebita del [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento del decreto ingiuntivo. E' infatti, indubbio che il ricorrente agì su mandato dei [OSCURATO:PERSONA], come provato dai tabulati telefonici, dall'esplicito riferimento del Perrone al decreto ingiuntivo richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] ed alla pretesa del credito per qualche anno di contabilità nonché alla circostanza che dopo la firma del documento gli sarebbe stata recapitata una busta con dei soldi, secondo quanto riferito in denuncia dal [OSCURATO:PERSONA] ed espressamente indicato nel capo di imputazione. Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi esistente, anche alla luce dei documenti prodotti e allegati al ricorso, un contrasto tra le parti in merito ai rapporti debito-credito connessi all'interruzione del rapporto professionale dopo anni, come ammesso anche in sentenza (p.12), con ricerca di una composizione bonaria proprio nel mese di febbraio ovvero dopo la notifica del decreto ingiuntivo, come riferito dalla persona offesa e confermato dai legali di entrambe le parti (p.10 sentenza). Ebbene, la ricerca di composizione e la volontà di transigere la controversia su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal suo legale, si scontrano logicamente con la tesi della falsità radicale dell'atto di riconoscimento di debito e della truffa ordita dal [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, anche la predisposizione di un atto in doppia copia, portato dal Perrone per sua stessa ammissione nel corso dell'interrogatorio ("i fogli", che però, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto firmare), depone in tal senso, al pari dell'ammissione dell'imputato che "quei fogli erano relativi ad un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una loro controversia per ragioni di debiti e crediti" (v. pag. 10 sentenza impugnata). La stessa Corte di appello ha richiamato tali dichiarazioni ammissive dell'imputato, che aveva però negato sia di aver minacciato e costretto il [OSCURATO:PERSONA] a firmare, sia che questi avesse firmato i fogli, effettivamente non ritrovati né prodotti in giudizio: circostanza quest'ultima, non illogicamente interpretata dai giudici come ulteriore conferma della sottoscrizione forzata della quietanza imposta al [OSCURATO:PERSONA] una volta appreso che questi aveva informato dell'episodio il proprio legale, che a sua volta aveva informato il padre del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11). In base a tale ricostruzione deve ritenersi configurabile il meno grave reato di concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona, posto che il Perrone agì per aiutare il [OSCURATO:PERSONA] e tutelarne i diritti a fronte delle pretese e dell'azione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA], senza voler ottenere alcun profitto per sé, né assicurare, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, un profitto ingiusto all'amico, stante il riferimento alla busta con denaro che sarebbe stata poi recapitata al [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con l'inesistenza del credito del [OSCURATO:PERSONA]. La soluzione non muta anche nel caso in cui si valorizzi la circostanza che il ricorrente agì nella convinzione che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un documento con firma falsa del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto da questi riferitogli e dichiarato nel corso dell'interrogatorio ("lui ha fatto un atto falso, lui ha fatto una firma sul comune contro di Emilio, notificata falsa", v. pag. 11), atteso che anche in tal caso il ricorrente avrebbe agito per tutelare il [OSCURATO:PERSONA], vittima di un'azione fondata su un atto falso e di una ingiusta pretesa creditoria del [OSCURATO:PERSONA], quindi, nella convinzione della legittimità della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, infatti, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende ad ottenere un profitto che sa non spettargli. E' infatti, pacifico che per configurare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa ovvero a tutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Considerato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è un reato proprio non esclusivo, che consente il concorso del terzo, e ribadito che la differenza tra detto reato e il reato di estorsione va individuata nell'elemento psicologico del reato, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, anche se di natura non patrimoniale. In tal senso è il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), secondo il quale il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità, come accertato nel caso in esame.5. Tuttavia, il reato, commesso il 13 febbraio 2013 al pari dei reati di lesioni personali e violenza privata, contestati ai capi A) e C), commessi nello stesso contesto, è estinto per prescrizione per essere maturato in data 13 agosto 2021 il termine massimo di sette anni e sei mesi, compresi i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di appello (puntualmente indicati in sentenza da pag. 6 a pag. 8), dopo la sentenza di appello e prima del pervenimento degli atti in cassazione (27/09/2021). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un.n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445), il che nella fattispecie non è alla luce del compendio probatorio acquisito anche in ordine ai reati di lesioni e di violenza privata, per i quali, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, vi è specifica motivazione (pag. 13). Definita ogni questione sulla responsabilità penale dell'imputato dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, occorre pronunciarsi ex art.578 cod. pen. sull'azione civile nei limiti di recente indicati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) Sul punto la Corte ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. Alla luce di quanto esposto ed illustrato in precedenza deve essere confermata la condanna generica al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita, disposta in primo grado e confermata in appello, risultando indubbio che la condotta dell'imputato abbia cagionato danni al [OSCURATO:PERSONA].Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. P. Q. M. Riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi de
Decreto Cassazione n. 11235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris