CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00982/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — il quale denuncia violazione di legge in ordine alla distrazione dei beni e alla circostanza del loro furto, che la difesa invoca quale giustificazione del loro mancato rinvenimento - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4); Considerato che il secondo e il terzo motivo, che contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 219, comma terzo legge fall. e 69 cod. pen., sono preclusi, in quanto proposti per la prima volta in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il