CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3AROSLAW nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36667/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di lesioni aggravate; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. — è manifestamente infondato in quanto la decisione sulla non applicabilità della causa di proscioglimento è stata correttamente motivata dalla Corte di merito sulla scorta delle conseguenze patite dalla persona offesa e delle ragioni dell'azione aggressiva ed il Giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella già svolta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere