Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03802/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Lette le controdeduzioni e le conclusioni inviate digitalmente dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 100 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 38 e 221 RD 18/6/1931n. 773 e 58 RD n. 635 del 1940, per avere trasferito in una diversa abitazione vari fucili da caccia e relative munizioni già denunciate, senza farne denuncia all'Autorità di P.S., accertata in Veglie il 2 ottobre 2013.

Proposto appello da parte dell'imputato, l'impugnazione - previa conver- sione in ricorso per cassazione, con ordinanza del 10/1/2020 della Corte di appello di Lecce - è stata trasmessa a questa Corte.

2. Il gravame proposto dal difensore del Verdesca, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché manifesta illogicità e difetto assoluto della motivazione.

Nel processo è emerso che i fucili, legalmente detenuti dall'imputato, erano stati spostati momentaneamente per circostanze contingenti (lavori edili in corso presso l'abitazione, lasciata incustodita, con presenza di maestranze), sicché non vi era alcuna volontà di violare la norma, conseguendone la necessità di assolvere il Verdesca perché il fatto non costituisce reato o, comunque, di ritenere detto fatto di particolare tenuità.

Con ulteriore motivo di gravame, si deduce l'eccessività e l'ingiustizia della "pena accessoria" della confisca, e se ne invoca l'eliminazione.

In conclusione, la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, in subor- dine l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in estremo subordine, la condanna dell'imputato al minimo della pena con i benefici di legge, trattandosi di soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che l'unico mezzo di impugnazione astrattamente ammissibile avverso la sentenza in esame, di condanna alla sola pena pecuniaria, è il ricorso per cassazione, e in tale veste va quindi inteso il gravame proposto dall'imputato.

L'impugnazione avverso la sentenza del 15/11/2018 del giudice mono- cratico del Tribunale di Lecce va, dunque, qualificata come ricorso, e - ritenuto il giudizio - questa Corte è chiamata ad esaminarne ammissibilità e fondatezza (art. 621, comma 1, in relazione all'art. 620, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.).2.

Passando quindi all'esame dell'impugnazione denominata "appello", ma riqualificata in termini di ricorso per cassazione, si osserva che essa appare ammissibile come tale, proponendo motivi di gravame che integrano vizi inquadrabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo stati dedotti profili di violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove e correlato vizio di motivazione, anche con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. ed all'operata confisca delle armi.

2.1. In merito al ritenuto travisamento della prova, detto motivo è manifestamente infondato, in quanto il primo giudice ha congruamente motivato la sussistenza della contravvenzione in oggetto, valutando l'oggettivo sposta- mento delle armi non preceduto dalla necessaria denuncia all'Autorità di P.S. e non giustificato da ragioni di urgenza, non essendosi ritenuto tale l'espletamento di ordinari lavori edili. ,È stata dunque fatta corretta applicazione del principio secondo cui il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, configura il reato contestato in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (Sez. 1, n. 27985 del 15/4/2016, Pg in proc.

Picardi, Rv. 267657).

Peraltro, la natura contravvenzionale del reato in esame rende indifferente la natura dolosa o colposa dell'elemento psichico. 2.2.

Il motivo che lamenta violazione di legge per il mancato riconosci- mento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è pure manifesta- mente infondato, poiché dalla gravata sentenza emerge che il fatto non è stato ritenuto di particolare tenuità, ma - all'opposto - di notevole gravità "in conside- razione del numero di armi", sicché manca il presupposto basico dell'invocato istituto.

Invero, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

2.3. Quanto alla censura di eccessività ed ingiustizia della confisca delle armi, si rileva che tale misura di sicurezza consegue obbligatoriamente all'accertata contravvenzione ex art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta all'interno dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall'art. 6 Legge n. 152 del 1975 (Sez. 1, n. 5841 del 17/1/2011, Guarini, Rv. 249393).Invero, si è già affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Pm in proc.

Loukili, Rv. 272085) e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213: nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la confisca in presenza di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni previste dagli artt.697 cod. pen. e 20, L. n. 110 del 1975).

3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato, non apprezzandosi alcuno dei denunciati vizi di legittimità: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le controdeduzioni e le conclusioni inviate digitalmente dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 100 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 38 e 221 RD 18/6/1931n. 773 e 58 RD n. 635 del 1940, per avere trasferito in una diversa abitazione vari fucili da caccia e relative munizioni già denunciate, senza farne denuncia all'Autorità di P.S., accertata in Veglie il 2 ottobre 2013. Proposto appello da parte dell'imputato, l'impugnazione - previa conver- sione in ricorso per cassazione, con ordinanza del 10/1/2020 della Corte di appello di Lecce - è stata trasmessa a questa Corte. 2. Il gravame proposto dal difensore del Verdesca, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché manifesta illogicità e difetto assoluto della motivazione. Nel processo è emerso che i fucili, legalmente detenuti dall'imputato, erano stati spostati momentaneamente per circostanze contingenti (lavori edili in corso presso l'abitazione, lasciata incustodita, con presenza di maestranze), sicché non vi era alcuna volontà di violare la norma, conseguendone la necessità di assolvere il Verdesca perché il fatto non costituisce reato o, comunque, di ritenere detto fatto di particolare tenuità. Con ulteriore motivo di gravame, si deduce l'eccessività e l'ingiustizia della "pena accessoria" della confisca, e se ne invoca l'eliminazione. In conclusione, la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, in subor- dine l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in estremo subordine, la condanna dell'imputato al minimo della pena con i benefici di legge, trattandosi di soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che l'unico mezzo di impugnazione astrattamente ammissibile avverso la sentenza in esame, di condanna alla sola pena pecuniaria, è il ricorso per cassazione, e in tale veste va quindi inteso il gravame proposto dall'imputato. L'impugnazione avverso la sentenza del 15/11/2018 del giudice mono- cratico del Tribunale di Lecce va, dunque, qualificata come ricorso, e - ritenuto il giudizio - questa Corte è chiamata ad esaminarne ammissibilità e fondatezza (art. 621, comma 1, in relazione all'art. 620, comma 1, lett. i, cod. proc. pen.).2. Passando quindi all'esame dell'impugnazione denominata "appello", ma riqualificata in termini di ricorso per cassazione, si osserva che essa appare ammissibile come tale, proponendo motivi di gravame che integrano vizi inquadrabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo stati dedotti profili di violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove e correlato vizio di motivazione, anche con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. ed all'operata confisca delle armi. 2.1. In merito al ritenuto travisamento della prova, detto motivo è manifestamente infondato, in quanto il primo giudice ha congruamente motivato la sussistenza della contravvenzione in oggetto, valutando l'oggettivo sposta- mento delle armi non preceduto dalla necessaria denuncia all'Autorità di P.S. e non giustificato da ragioni di urgenza, non essendosi ritenuto tale l'espletamento di ordinari lavori edili. ,È stata dunque fatta corretta applicazione del principio secondo cui il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, configura il reato contestato in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (Sez. 1, n. 27985 del 15/4/2016, Pg in proc. Picardi, Rv. 267657). Peraltro, la natura contravvenzionale del reato in esame rende indifferente la natura dolosa o colposa dell'elemento psichico. 2.2. Il motivo che lamenta violazione di legge per il mancato riconosci- mento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è pure manifesta- mente infondato, poiché dalla gravata sentenza emerge che il fatto non è stato ritenuto di particolare tenuità, ma - all'opposto - di notevole gravità "in conside- razione del numero di armi", sicché manca il presupposto basico dell'invocato istituto. Invero, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). 2.3. Quanto alla censura di eccessività ed ingiustizia della confisca delle armi, si rileva che tale misura di sicurezza consegue obbligatoriamente all'accertata contravvenzione ex art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta all'interno dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall'art. 6 Legge n. 152 del 1975 (Sez. 1, n. 5841 del 17/1/2011, Guarini, Rv. 249393).Invero, si è già affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Pm in proc. Loukili, Rv. 272085) e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213: nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la confisca in presenza di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni previste dagli artt.697 cod. pen. e 20, L. n. 110 del 1975). 3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato, non apprezzandosi alcuno dei denunciati vizi di legittimità: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 03802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris