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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04572/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 12-13 della sentenza impugnata, ove si rileva come il ricorrente abbia svolto un ruolo tutt’altro che marginale nella commissione del reato, avendo egli ricevuto la refurtiva da parte del coimputato, agito direttamente per prelevare il denaro dalla borsa della persona offesa, nonché tentato di impedire l’intervento delle forze dell’ordine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 12-13 della sentenza impugnata, ove si rileva come il ricorrente abbia svolto un ruolo tutt’altro che marginale nella commissione del reato, avendo egli ricevuto la refurtiva da parte del coimputato, agito direttamente per prelevare il denaro dalla borsa della persona offesa, nonché tentato di impedire l’intervento delle forze dell’ordine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 04572/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris