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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07783/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La procedura esecutiva in oggetto ha per oggetto un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per numerose condanne per i reati di cui all'art. 171 ter legge 633 del 1941 e di cui all'art. 648 c.p., contestati per la vendita al minuto sulla pubblica via di supporti audiovisivi contraffatti, constatata nella periferia di Napoli in un arco temporale dagli anni novanta del secolo scorso ai primi anni duemila.

Con istanza presentata il 30.03.2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca o l'integrazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli il 26.10.2020, domanda successivamente oggetto di rinuncia; la declaratoria di estinzione delle pene per decorso del tempo ex art. 172 cod. pen.; l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; il riconoscimento della continuazione tra i reati già avvinti dalla continuazione in forza di due ordinanze del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano del 10.11.2021 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelli oggetto di due sentenze di condanna, una emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20.06.2013 e divenuta irrevocabile il 21.10.2015 e l'altra emessa dal Tribunale di Napoli del 14.07.2009 e divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'applicazione dell'indulto ex L. 241/2006.

La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 2 maggio 2022, rigettava tutte le istanze proposte.

2. In merito all'estinzione delle pene per decorso del tempo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che tutte le pene erano estinte, sottolineando che in nessuno dei provvedimenti emessi dal G.E. dell'ex Sezione distaccata di Marano del Tribunale del Napoli era stata ritenuta la recidiva.

La Corte territoriale osservava che, al contrario, era stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4, seconda ipotesi, cod. pen. (recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), causa ostativa della prescrizione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen., ben dieci volte nelle sentenze del Tribunale di Napoli del 30.03.2022 irrevocabile il 17.12.2002; della Corte d'Appello di Napoli del 28.11.2003 irrevocabile il 15.06.2004; della Corte d'Appello di Napoli del 31.05.2005 irrevocabile il 25.01.2007; della Corte d'Appello di Napoli del 10.06.2005 irrevocabile il 14.01.2009; della Corte d'Appello di Napoli del 28.09.2006 irrevocabile il 06.07.2007; della Corte d'Appello di Napoli del 21.10.2008 irrevocabile il 29.01.2010; della Corte d'Appello di Napoli del 07.04.2009 irrevocabile il 09.04.2010; della Corte d'Appello di Napoli del 03.07.2009 irrevocabile il 03.10.2009; della Corte d'Appello di Napoli 12.07.2010 irrevocabile il 31.10.2010.

L'ordinanza aggiungeva che era operante anche la causa ostativa di cui all'art. 172, ultimo comma, prima parte, cod. pen., in forza della quale l'estinzione delle pene non ha luogo se il condannato ha riportato pene per i delitti della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena: [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre commesso reati dello stesso tipo (ricettazione e violazione della legge d'autore) a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi, e risultava avere commesso via via i reati dopo l'inizio della decorrenza del termine della prescrizione della pena di cui alla condanna precedente (inizio che coincide con la data di irrevocabilità della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. pen.).

3. Quanto all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 178 cod. pen., la difesa sosteneva l'applicabilità del limite del quintuplo della pena massima, indicando la pena complessiva massima nella misura di 4 anni e mesi 2 di reclusione.

La Corte territoriale non condivideva la tesi difensiva: essa non teneva conto che i limiti degli aumenti delle pene principali (c.d. criterio moderatore di cui al 78 cod. pen.) non impediscono che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tali limiti giacché, altrimenti ritenendo, ciò comporterebbe l'impunità per un qualsiasi delitto successivamente commesso; il criterio moderatore operava, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.

4. Quanto alla richiesta di continuazione, la Corte territoriale osservava che i reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] attenevano solo alla vendita di supporti contraffatti ed erano relativi alla violazione della legge n. 633 del 1941 e, a volte, dell'art. 648 cod. pen.

La continuazione veniva negata: la Corte riteneVa che della vendita di tali supporti il soggetto aveva fatto una vera e propria attività lavorativa che si era protratta senza soluzione di continuità per vari anni della sua vita.

Si doveva parlare, quindi, di una «scelta di vita del soggetto», caratterizzata da «un generico programma di attività criminosa» e non di un medesimo disegno criminoso, che deve essere inteso «come una unitaria anticipazione di più condotte costituenti illecito penale già presenti nella mente del reo».

5. Infine, secondo il collegio, si poteva ritenere sussistente una rinuncia tacita all'indulto, non avendo la difesa insistito espressamente su tale istanza; comunque [OSCURATO:PERSONA] aveva già beneficiato dell'indulto nella misura massima.6.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

Il primo motivo attiene alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 172 commi 7 e 5 ed all'art. 99 cod. pen.

La difesa osserva che la Corte territoriale faceva decorrere gli effetti della recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ritenendo che la stessa e le successive condanne per i medesimi fatti poi intervenute impedissero l'estinzione per prescrizione delle pene inflitte al condannato anche se comminate per condotte risalenti agli anni '90 del secolo scorso.

Tale orientamento viola il principio di ragionevolezza; la difesa propone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 172 commi 4 e 7 cod. pen. tale da escludere che gli effetti della recidiva possano essere retroattivi, investendo anche fatti e condanne antecedenti al riconoscimento.

Secondo la difesa del ricorrente, non è compatibile con i principi rieducativi della pena di cui all'art. 27 della Costituzione, oltre che con l'art. 3 CEDU, che un soggetto possa essere chiamato ad espiare a tempo indeterminato brevi condanne per fatti modesti, senza neppure operare una distinzione tra delitti e contravvenzioni, e non è nemmeno ragionevole che si possano valutare gli stessi fatti anche per profili diversi.

La difesa ritiene violato anche il principio di cui all'art. 97 Cost. del buon andamento dell'amministrazione, rilevando che l'amministrazione della giustizia è anche parte dell'amministrazione pubblica.

La difesa chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha escluso l'estinzione delle pene inflitte al [OSCURATO:PERSONA] per fatti antecedenti a quelli del riconoscimento e per l'applicazione nei suoi confronti della recidiva qualificata.

Il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172 commi 4 e 7 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, 97 e 111 Cost. e con l'art. 3 CEDU.

Si denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., non essendo ragionevole protrarre all'infinito l'esecuzione penale per fatti bagatellari e di nessun allarme sociale, posto che i VHS e i CD sono da molti anni fuori dal commercio, per l'avanzare del progresso tecnologico.

La difesa sostiene, inoltre, la violazione dell'art. 24 della Costituzione perché non è possibile garantire il diritto di difesa per un periodo di durata illimitata e ritiene violato anche l'art. 27 Cost. in quanto, attesa la grande distanza temporale tra il momento di espiazione della stessa e il momento in cui è stata comminata, si perde la funzione rieducativa della pena.

Questa, infatti, è stata inflitta in momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto molto giovane mentre ormai è un soggetto in età anziana e quindi non esistono i tempi biologici per la concreta utilità ed efficacia rieducativa della pena.

Nel ricorso è poi evidenziato come il procedimento di esecuzione abbia subito numerosi rinvii per mancanza del reperimento delle sentenze e ciò, secondo la ricostruzione effettuata, ha portato alla violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione.

In relazione alla violazione dell'art. 111 Cost., la difesa sottolinea come si debba tenere conto, nella valutazione della ragionevole durata del processo, anche della fase esecutiva e ritiene irragionevole una legislazione che escluda la prescrizione delle condanne in maniera assoluta anche se attribuite a recidivi, considerato il fatto che la contestazione di tale aggravante non è più obbligatoria.

Evidenzia, infine, come sia ravvisabile la violazione dell'art. 3 CEDU poiché è configurabile come contrario al principio di umanità un illimitato prolungamento della pretesa punitiva che, di fatto, non permetterebbe un reinserimento del condannato in società anche qualora vi fosse ravvedimento.

7. Il secondo motivo di ricorso attiene alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen.

La difesa rileva che, in maniera omogenea, diverse sentenze avevano riconosciuto la continuazione tra i reati, sia in fase di dibattimento che nei giudizi di appello che in fase esecutiva, e ritiene quindi illogica la decisione in senso opposto della Corte d'Appello.

Secondo la difesa, è palese la sussistenza del vincolo della continuazione, tenuto conto che la cessione di supporti contraffatti era avvenuta sempre nel medesimo luogo e con le medesime modalità; sarebbe evidente la presenza di un medesimo disegno criminoso, inteso come «unitaria ed anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti nella mente del reo».

Infine il ricorso accenna alla concessione dell'indulto sostenendo che è una espressione di atto abdicativo e che si deve valutare la sua concedibilità senza tenere conto di eventuale rinuncia del condannato.

8. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.Il motivo con cui si denuncia l'illogicità della motivazione fornita dalla Corte d'Appello in merito al diniego di estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., appare infondato.

Infatti, il settimo comma prevede due cause ostative all'estinzione della pena per decorso del tempo: l'applicazione dell'aggravante della recidiva e l'avvenuta condanna, durante il decorso del termine di prescrizione, per reati della stessa indole.

La Corte territoriale dimostra, con una motivazione coerente, che la previsione deve essere applicata a [OSCURATO:PERSONA] alla luce di ben dieci sentenze che ne hanno dichiarato la recidiva e che hanno constatato la commissione di reati della stessa indole.

La giurisprudenza di legittimità insegna che, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen., «non è richiesto che la recidiva sia stata dichiarata in relazione a condanne intervenute prima di quella con la quale è stata inflitta la pena della cui estinzione si tratta, essendo invece sufficiente che la declaratoria sia intervenuta prima della scadenza del termine entro il quale l'estinzione si sarebbe maturata» (Sez. 1, n. 13398 del 19/2/2013, Milacic, Rv. 256022; Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896, richiamata da Sez. 1, n. 58475 del 26/9/2018, Riva, Rv. 275318).

Comunque, la ricorrenza dell'ulteriore causa ostativa della condanna riportata per delitti della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena riguarda anche i fatti e le pronunce anteriori alla prima sentenza che aveva riconosciuto la recidiva aggravata (Tribunale di Napoli, 30/3/2002), cosicché la pretesa del ricorrente di distinguere tra i fatti anteriori e i fatti successivi a tale pronuncia perde di rilevanza.

2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 commi 4 e 7 cod. pen. è infondata.

Ai fini ostativi dell'applicazione dell'art. 172, cod. pen. rileva il perfezionarsi nel periodo di decorrenza del termine di prescrizione della declaratoria di recidiva da parte dei giudici di merito e la causa di preclusione dell'operare dell'estinzione della pena va individuata in una particolare manifestazione della proclività a delinquere che rende il condannato, dichiarato recidivo, non meritevole di ottenere tale vantaggio.

Con riguardo alla diversa causa ostativa della commissione di reati della stessa indole, la giurisprudenza di legittimità è solidamente ancorata al principio secondo cui "il legislatore, sancendo - all'art. 172 c.p., comma 7, ultima ipotesi, - l'inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione della condotta analoga a quella che determinò la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena.

La norma, pertanto, non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all'inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore" (Sez. 1, n. 1589 del 12/5/1971, Mocciaro, Rv. 119044; nello stesso senso: Sez, 3, n. 485 del 4/2/1980, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 144330; Sez. 1, n. 5316 del 6/12/1993 dep. 1994, P.M. in proc.

Spazzali, Rv. 196363; Sez. 1, n. 18990 del 7/4/2004, Turco, Rv. 227984; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975; Sez. 1, n. 44590 del 3/5/2018, Vadilonga, Rv. 274408; Sez. 1, n. 52105 del 2/10/2018, Nechita, Rv. 274849).

Alla luce di queste premesse appare assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte la motivazione fornita dalla Corte d'Appello per cui la «recidiva per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena deve essere ritenuta sussistente dal giudice di cognizione e una volta che ciò è avvenuto diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive».

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, comunque, è generica e, in sostanza, sostiene la necessità di non porre in esecuzione condanne per pene modeste anche nei confronti di soggetti dediti professionalmente al delitto; inoltre non è rilevante, in quanto - come già accennato - l'estinzione delle pene per decorso del tempo è preclusa, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non solo in conseguenza del riconoscimento della recidiva, ma anche per avere lo stesso subito condanne per delitti della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena: su tale seconda causa di preclusione dell'estinzione della pena il ricorrente nulla osserva, né tanto meno denuncia la illegittimità costituzionale della norma che la prevede.

3. Quanto al motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, seppure difforme da sentenze precedentemente emanate, appare logica e coerente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Laddove, tuttavia, quest'ultima condizione non risulti, è consolidato l'orientamento secondo cui l'identità del disegno criminoso è apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

Per rigettare la richiesta di continuazione tra i reati, l'ordinanza fa buon governo di questi principi osservando che - al di là dell'identità del bene protetto e delle medesime modalità con cui si è estrinsecata nel corso del tempo la condotta del [OSCURATO:PERSONA] - non vi fosse un collegamento idoneo tale da potere configurare un medesimo disegno criminoso, necessario ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

Va ribadito, difatti, che l'identità del disegno criminoso caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod. pen. postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

Alla luce di questi principi la motivazione dell'ordinanza non appare viziata in quanto fornisce una motivazione adeguata e coerente con l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'assenza della continuazione e alla sussistenza piuttosto di «una scelta di vita del soggetto caratterizzata da un generico programma di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico», che è l'opposto del medesimo disegno criminoso.

Inoltre la motivazione fornita non può essere tacciata di illogicità se si considera che in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti nella mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod. pen. (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La procedura esecutiva in oggetto ha per oggetto un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per numerose condanne per i reati di cui all'art. 171 ter legge 633 del 1941 e di cui all'art. 648 c.p., contestati per la vendita al minuto sulla pubblica via di supporti audiovisivi contraffatti, constatata nella periferia di Napoli in un arco temporale dagli anni novanta del secolo scorso ai primi anni duemila. Con istanza presentata il 30.03.2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca o l'integrazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli il 26.10.2020, domanda successivamente oggetto di rinuncia; la declaratoria di estinzione delle pene per decorso del tempo ex art. 172 cod. pen.; l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; il riconoscimento della continuazione tra i reati già avvinti dalla continuazione in forza di due ordinanze del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano del 10.11.2021 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelli oggetto di due sentenze di condanna, una emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20.06.2013 e divenuta irrevocabile il 21.10.2015 e l'altra emessa dal Tribunale di Napoli del 14.07.2009 e divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'applicazione dell'indulto ex L. 241/2006. La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 2 maggio 2022, rigettava tutte le istanze proposte. 2. In merito all'estinzione delle pene per decorso del tempo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che tutte le pene erano estinte, sottolineando che in nessuno dei provvedimenti emessi dal G.E. dell'ex Sezione distaccata di Marano del Tribunale del Napoli era stata ritenuta la recidiva. La Corte territoriale osservava che, al contrario, era stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4, seconda ipotesi, cod. pen. (recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), causa ostativa della prescrizione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen., ben dieci volte nelle sentenze del Tribunale di Napoli del 30.03.2022 irrevocabile il 17.12.2002; della Corte d'Appello di Napoli del 28.11.2003 irrevocabile il 15.06.2004; della Corte d'Appello di Napoli del 31.05.2005 irrevocabile il 25.01.2007; della Corte d'Appello di Napoli del 10.06.2005 irrevocabile il 14.01.2009; della Corte d'Appello di Napoli del 28.09.2006 irrevocabile il 06.07.2007; della Corte d'Appello di Napoli del 21.10.2008 irrevocabile il 29.01.2010; della Corte d'Appello di Napoli del 07.04.2009 irrevocabile il 09.04.2010; della Corte d'Appello di Napoli del 03.07.2009 irrevocabile il 03.10.2009; della Corte d'Appello di Napoli 12.07.2010 irrevocabile il 31.10.2010. L'ordinanza aggiungeva che era operante anche la causa ostativa di cui all'art. 172, ultimo comma, prima parte, cod. pen., in forza della quale l'estinzione delle pene non ha luogo se il condannato ha riportato pene per i delitti della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena: [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre commesso reati dello stesso tipo (ricettazione e violazione della legge d'autore) a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi, e risultava avere commesso via via i reati dopo l'inizio della decorrenza del termine della prescrizione della pena di cui alla condanna precedente (inizio che coincide con la data di irrevocabilità della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. pen.). 3. Quanto all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 178 cod. pen., la difesa sosteneva l'applicabilità del limite del quintuplo della pena massima, indicando la pena complessiva massima nella misura di 4 anni e mesi 2 di reclusione. La Corte territoriale non condivideva la tesi difensiva: essa non teneva conto che i limiti degli aumenti delle pene principali (c.d. criterio moderatore di cui al 78 cod. pen.) non impediscono che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tali limiti giacché, altrimenti ritenendo, ciò comporterebbe l'impunità per un qualsiasi delitto successivamente commesso; il criterio moderatore operava, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta. 4. Quanto alla richiesta di continuazione, la Corte territoriale osservava che i reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] attenevano solo alla vendita di supporti contraffatti ed erano relativi alla violazione della legge n. 633 del 1941 e, a volte, dell'art. 648 cod. pen. La continuazione veniva negata: la Corte riteneVa che della vendita di tali supporti il soggetto aveva fatto una vera e propria attività lavorativa che si era protratta senza soluzione di continuità per vari anni della sua vita. Si doveva parlare, quindi, di una «scelta di vita del soggetto», caratterizzata da «un generico programma di attività criminosa» e non di un medesimo disegno criminoso, che deve essere inteso «come una unitaria anticipazione di più condotte costituenti illecito penale già presenti nella mente del reo». 5. Infine, secondo il collegio, si poteva ritenere sussistente una rinuncia tacita all'indulto, non avendo la difesa insistito espressamente su tale istanza; comunque [OSCURATO:PERSONA] aveva già beneficiato dell'indulto nella misura massima.6. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. Il primo motivo attiene alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 172 commi 7 e 5 ed all'art. 99 cod. pen. La difesa osserva che la Corte territoriale faceva decorrere gli effetti della recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ritenendo che la stessa e le successive condanne per i medesimi fatti poi intervenute impedissero l'estinzione per prescrizione delle pene inflitte al condannato anche se comminate per condotte risalenti agli anni '90 del secolo scorso. Tale orientamento viola il principio di ragionevolezza; la difesa propone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 172 commi 4 e 7 cod. pen. tale da escludere che gli effetti della recidiva possano essere retroattivi, investendo anche fatti e condanne antecedenti al riconoscimento. Secondo la difesa del ricorrente, non è compatibile con i principi rieducativi della pena di cui all'art. 27 della Costituzione, oltre che con l'art. 3 CEDU, che un soggetto possa essere chiamato ad espiare a tempo indeterminato brevi condanne per fatti modesti, senza neppure operare una distinzione tra delitti e contravvenzioni, e non è nemmeno ragionevole che si possano valutare gli stessi fatti anche per profili diversi. La difesa ritiene violato anche il principio di cui all'art. 97 Cost. del buon andamento dell'amministrazione, rilevando che l'amministrazione della giustizia è anche parte dell'amministrazione pubblica. La difesa chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha escluso l'estinzione delle pene inflitte al [OSCURATO:PERSONA] per fatti antecedenti a quelli del riconoscimento e per l'applicazione nei suoi confronti della recidiva qualificata. Il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172 commi 4 e 7 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, 97 e 111 Cost. e con l'art. 3 CEDU. Si denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., non essendo ragionevole protrarre all'infinito l'esecuzione penale per fatti bagatellari e di nessun allarme sociale, posto che i VHS e i CD sono da molti anni fuori dal commercio, per l'avanzare del progresso tecnologico. La difesa sostiene, inoltre, la violazione dell'art. 24 della Costituzione perché non è possibile garantire il diritto di difesa per un periodo di durata illimitata e ritiene violato anche l'art. 27 Cost. in quanto, attesa la grande distanza temporale tra il momento di espiazione della stessa e il momento in cui è stata comminata, si perde la funzione rieducativa della pena. Questa, infatti, è stata inflitta in momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto molto giovane mentre ormai è un soggetto in età anziana e quindi non esistono i tempi biologici per la concreta utilità ed efficacia rieducativa della pena. Nel ricorso è poi evidenziato come il procedimento di esecuzione abbia subito numerosi rinvii per mancanza del reperimento delle sentenze e ciò, secondo la ricostruzione effettuata, ha portato alla violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione. In relazione alla violazione dell'art. 111 Cost., la difesa sottolinea come si debba tenere conto, nella valutazione della ragionevole durata del processo, anche della fase esecutiva e ritiene irragionevole una legislazione che escluda la prescrizione delle condanne in maniera assoluta anche se attribuite a recidivi, considerato il fatto che la contestazione di tale aggravante non è più obbligatoria. Evidenzia, infine, come sia ravvisabile la violazione dell'art. 3 CEDU poiché è configurabile come contrario al principio di umanità un illimitato prolungamento della pretesa punitiva che, di fatto, non permetterebbe un reinserimento del condannato in società anche qualora vi fosse ravvedimento. 7. Il secondo motivo di ricorso attiene alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen. La difesa rileva che, in maniera omogenea, diverse sentenze avevano riconosciuto la continuazione tra i reati, sia in fase di dibattimento che nei giudizi di appello che in fase esecutiva, e ritiene quindi illogica la decisione in senso opposto della Corte d'Appello. Secondo la difesa, è palese la sussistenza del vincolo della continuazione, tenuto conto che la cessione di supporti contraffatti era avvenuta sempre nel medesimo luogo e con le medesime modalità; sarebbe evidente la presenza di un medesimo disegno criminoso, inteso come «unitaria ed anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti nella mente del reo». Infine il ricorso accenna alla concessione dell'indulto sostenendo che è una espressione di atto abdicativo e che si deve valutare la sua concedibilità senza tenere conto di eventuale rinuncia del condannato. 8. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.Il motivo con cui si denuncia l'illogicità della motivazione fornita dalla Corte d'Appello in merito al diniego di estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., appare infondato. Infatti, il settimo comma prevede due cause ostative all'estinzione della pena per decorso del tempo: l'applicazione dell'aggravante della recidiva e l'avvenuta condanna, durante il decorso del termine di prescrizione, per reati della stessa indole. La Corte territoriale dimostra, con una motivazione coerente, che la previsione deve essere applicata a [OSCURATO:PERSONA] alla luce di ben dieci sentenze che ne hanno dichiarato la recidiva e che hanno constatato la commissione di reati della stessa indole. La giurisprudenza di legittimità insegna che, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen., «non è richiesto che la recidiva sia stata dichiarata in relazione a condanne intervenute prima di quella con la quale è stata inflitta la pena della cui estinzione si tratta, essendo invece sufficiente che la declaratoria sia intervenuta prima della scadenza del termine entro il quale l'estinzione si sarebbe maturata» (Sez. 1, n. 13398 del 19/2/2013, Milacic, Rv. 256022; Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896, richiamata da Sez. 1, n. 58475 del 26/9/2018, Riva, Rv. 275318). Comunque, la ricorrenza dell'ulteriore causa ostativa della condanna riportata per delitti della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena riguarda anche i fatti e le pronunce anteriori alla prima sentenza che aveva riconosciuto la recidiva aggravata (Tribunale di Napoli, 30/3/2002), cosicché la pretesa del ricorrente di distinguere tra i fatti anteriori e i fatti successivi a tale pronuncia perde di rilevanza. 2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 commi 4 e 7 cod. pen. è infondata. Ai fini ostativi dell'applicazione dell'art. 172, cod. pen. rileva il perfezionarsi nel periodo di decorrenza del termine di prescrizione della declaratoria di recidiva da parte dei giudici di merito e la causa di preclusione dell'operare dell'estinzione della pena va individuata in una particolare manifestazione della proclività a delinquere che rende il condannato, dichiarato recidivo, non meritevole di ottenere tale vantaggio. Con riguardo alla diversa causa ostativa della commissione di reati della stessa indole, la giurisprudenza di legittimità è solidamente ancorata al principio secondo cui "il legislatore, sancendo - all'art. 172 c.p., comma 7, ultima ipotesi, - l'inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione della condotta analoga a quella che determinò la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena. La norma, pertanto, non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all'inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore" (Sez. 1, n. 1589 del 12/5/1971, Mocciaro, Rv. 119044; nello stesso senso: Sez, 3, n. 485 del 4/2/1980, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 144330; Sez. 1, n. 5316 del 6/12/1993 dep. 1994, P.M. in proc. Spazzali, Rv. 196363; Sez. 1, n. 18990 del 7/4/2004, Turco, Rv. 227984; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975; Sez. 1, n. 44590 del 3/5/2018, Vadilonga, Rv. 274408; Sez. 1, n. 52105 del 2/10/2018, Nechita, Rv. 274849). Alla luce di queste premesse appare assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte la motivazione fornita dalla Corte d'Appello per cui la «recidiva per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena deve essere ritenuta sussistente dal giudice di cognizione e una volta che ciò è avvenuto diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive». La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, comunque, è generica e, in sostanza, sostiene la necessità di non porre in esecuzione condanne per pene modeste anche nei confronti di soggetti dediti professionalmente al delitto; inoltre non è rilevante, in quanto - come già accennato - l'estinzione delle pene per decorso del tempo è preclusa, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non solo in conseguenza del riconoscimento della recidiva, ma anche per avere lo stesso subito condanne per delitti della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena: su tale seconda causa di preclusione dell'estinzione della pena il ricorrente nulla osserva, né tanto meno denuncia la illegittimità costituzionale della norma che la prevede. 3. Quanto al motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, seppure difforme da sentenze precedentemente emanate, appare logica e coerente. Secondo la giurisprudenza di legittimità il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Laddove, tuttavia, quest'ultima condizione non risulti, è consolidato l'orientamento secondo cui l'identità del disegno criminoso è apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). Per rigettare la richiesta di continuazione tra i reati, l'ordinanza fa buon governo di questi principi osservando che - al di là dell'identità del bene protetto e delle medesime modalità con cui si è estrinsecata nel corso del tempo la condotta del [OSCURATO:PERSONA] - non vi fosse un collegamento idoneo tale da potere configurare un medesimo disegno criminoso, necessario ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Va ribadito, difatti, che l'identità del disegno criminoso caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod. pen. postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Alla luce di questi principi la motivazione dell'ordinanza non appare viziata in quanto fornisce una motivazione adeguata e coerente con l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'assenza della continuazione e alla sussistenza piuttosto di «una scelta di vita del soggetto caratterizzata da un generico programma di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico», che è l'opposto del medesimo disegno criminoso. Inoltre la motivazione fornita non può essere tacciata di illogicità se si considera che in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti nella mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod. pen. (
Sentenza Cassazione n. 07783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris