CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2026
Cassazione n. 15975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avellino, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 ottobre 2025 ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emesse rispettivamente dal Tribunale di Avellino n. 13/2021 e dalla Corte di appello di Napoli n. 5205/2023. In conseguenza, ha rideterminato la pena complessiva in anni due di reclusione. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il pubblico ministero per violazione dell'art. 665 commi 2 e 4 cod. proc. pen. Deduce l'incompetenza del Tribunale di Avellino poiché al momento della proposizione della domanda ex art. 671 cod. proc. pen. in data 21 luglio 2025 l'ultima sentenza passata in giudicato, il 4 luglio 2025, era quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza 'primo grado emessa dal Tribunale di Avellino, individuata al n. 12 del certificato del casellario. 13. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore ha depositato memoria in data 14 febbraio 2026 insistendo per competenza del Tribunale adito, poichè la riforma della sentenza da parte della Corte era unicamente in punto pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini meglio di seguito illustrati. In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivís" spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati. (Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, Napulsi, Rv. 279189 - 01); analogamente si è affermato che in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e, pertanto, determina lo spostamento della competenza "in executivis" in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 13283 del 20/03/2025, Sarnataro, Rv. 287832 - 01) Posto che dalla lettura della sentenza di appello prodotta dalla condannata emerge che la sentenza di primo grado è stata riformata in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame ad eccezione di quello sulla pena, che è stata ridotta in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prima non concesse, è evidente che stante la riforma sostanziale della sentenza, in ottemperanza ai principi sopra richiamati, cui si intende dare continuità, la competenza in executivis si radica in capo alla Corte di appello. Da ciò ne consegue che il provvedimento impugnato è stato emesso da giudice incompetente e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente, perchè voglia provvedere sull'istanza. Infatti, in caso di annullamento senza rinvio di un provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente, la Corte di cassazione, in coerenza con la disciplina in tema di competenza, con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve disporre la trasmissione degli atti 2all'autorità giudiziaria competente. (Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Costin, Rv. 283097 - 01) P. Q. M. Annulla se P.Q.MCORTE SUPREMA. N CAS5AZIONE Deposats oggi Rorrm, !i .......... O. k IL FUNZCNi GUDZARlo IL FuNzio UDIZIA.RIO r ani