Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00704/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha confermato l'ordinanza in data 16 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in sede di convalida dell'arresto, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma, con divieto di allontanamento nelle ore notturne, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod.pen., contestatogli per avere formato e detenuto passaporto, patente di guida e patente internazionali validi per l'espatrio, apparentemente emessi dalle [OSCURATO:PERSONA] e rilasciati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1986, documenti, questi, sui quali risultava apposta la sua effige fotografica; condotte per le quali il prevenuto ha riportato condanna alla pena di giustizia all'esito del giudizio abbreviato.

2. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse del Sellan dal suo difensore, consta di un solo motivo — qui enunciato nei limiti imposti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. -, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive, e vizio di motivazione, da acritica riproposizione dei fatti ascritti al ricorrente siccome riportati dagli operanti di P.G. nell'informativa a loro firma e nelle dichiarazioni rese nell'udienza di convalida; ciò con particolare riguardo: I.) al profilo della gravità delle esigenze cautelari, desunta da dati opinabili (il tipo di condotte poste in essere, la loro reiterazione, la personalità del cautelato e l'assenza di un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato), che, come tali, avrebbero meritato un approfondimento istruttorio; II.) al profilo della concretezza e dell'attualità delle stesse, rimasto privo di effettiva valutazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il Tribunale censurato ha desunto la gravità e l'attualità delle esigenze cautelari a carico del ricorrente dalla serialità del suo agire criminoso, estrinsecatosi non solo nell'abile contraffazione di un numero significativo di documenti d'identità, ma anche nella commissione di plurimi fatti di aggressione al patrimonio altrui e di utilizzazione del relativo profitto (segnatamente le carte di credito e di pagamento sottratte a persone anziane vittime di borseggi), ed ha valutato il reiterarsi dei descritti comportamenti come altamente indicativo dell'assenza di ogni remora dal violare le regole, come del resto dimostrato sia dal suo permanere nel territorio dello Stato in assenza di un titolo giustificativo, sia dal suo essersi reso inottemperante alle prescrizioni impostegli con le misure cautelari, essendosi egli quasi subito (dopo soli tre giorni dalla loro applicazione) reso irreperibile.

3.2. Tanto lascia emergere sia la genericità dell'eccepita violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., non essendosi il ricorrente neppure fatto carico di adempiere all'onere di indicare, con la dovuta specificità, quali sarebbero state le deduzioni difensive delle quali il Tribunale avrebbe ingiustificatamente omesso l'esame, sia l'estraneità delle doglianze, in punto di motivazione della gravità ed attualità delle esigenze cautelari ravvisate, al novero dei vizi che è consentito denunciare in questa sede, posto che dei fatti posti a fondamento delle conclusioni rassegnate con riguardo ai menzionati profili è proposta esclusivamente un'alternativa lettura, più favorevole al cautelato.

In effetti, la motivazione in tema di sussistenza esigenze cautelari si sottrae a rilievi di illegittimità ogni qual volta il giudice di merito ne abbia apprezzato l'esistenza dandone giustificazione nei limiti della logica plausibilità, posto che è jus receptum che, in sede di giudizio dinanzi a questa Corte, anche in materia di provvedimenti de libertate, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non essendo possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Rv. 210019).

3.3. Vieppiù, onde stigmatizzare la manifesta infondatezza delle censure articolate con il ricorso, va pure ribadito, per un verso, che il Tribunale della libertà, in sede di giudizio di riesame, è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del vigente ordinamento processuale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, con la conseguenza che esso decide esclusivamente avuto riguardo agli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Rv. 231000; conf.

Sez. 2, n. 6816 del 14/11/2007 - dep. 13/02/2008, Rv. 239432); per altro verso, che, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata su elementi non ipotetici, ma reali (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508), ossia basata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Rv. 277242).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29/09/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha confermato l'ordinanza in data 16 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in sede di convalida dell'arresto, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma, con divieto di allontanamento nelle ore notturne, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod.pen., contestatogli per avere formato e detenuto passaporto, patente di guida e patente internazionali validi per l'espatrio, apparentemente emessi dalle [OSCURATO:PERSONA] e rilasciati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1986, documenti, questi, sui quali risultava apposta la sua effige fotografica; condotte per le quali il prevenuto ha riportato condanna alla pena di giustizia all'esito del giudizio abbreviato. 2. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse del Sellan dal suo difensore, consta di un solo motivo — qui enunciato nei limiti imposti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. -, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive, e vizio di motivazione, da acritica riproposizione dei fatti ascritti al ricorrente siccome riportati dagli operanti di P.G. nell'informativa a loro firma e nelle dichiarazioni rese nell'udienza di convalida; ciò con particolare riguardo: I.) al profilo della gravità delle esigenze cautelari, desunta da dati opinabili (il tipo di condotte poste in essere, la loro reiterazione, la personalità del cautelato e l'assenza di un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato), che, come tali, avrebbero meritato un approfondimento istruttorio; II.) al profilo della concretezza e dell'attualità delle stesse, rimasto privo di effettiva valutazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale censurato ha desunto la gravità e l'attualità delle esigenze cautelari a carico del ricorrente dalla serialità del suo agire criminoso, estrinsecatosi non solo nell'abile contraffazione di un numero significativo di documenti d'identità, ma anche nella commissione di plurimi fatti di aggressione al patrimonio altrui e di utilizzazione del relativo profitto (segnatamente le carte di credito e di pagamento sottratte a persone anziane vittime di borseggi), ed ha valutato il reiterarsi dei descritti comportamenti come altamente indicativo dell'assenza di ogni remora dal violare le regole, come del resto dimostrato sia dal suo permanere nel territorio dello Stato in assenza di un titolo giustificativo, sia dal suo essersi reso inottemperante alle prescrizioni impostegli con le misure cautelari, essendosi egli quasi subito (dopo soli tre giorni dalla loro applicazione) reso irreperibile. 3.2. Tanto lascia emergere sia la genericità dell'eccepita violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., non essendosi il ricorrente neppure fatto carico di adempiere all'onere di indicare, con la dovuta specificità, quali sarebbero state le deduzioni difensive delle quali il Tribunale avrebbe ingiustificatamente omesso l'esame, sia l'estraneità delle doglianze, in punto di motivazione della gravità ed attualità delle esigenze cautelari ravvisate, al novero dei vizi che è consentito denunciare in questa sede, posto che dei fatti posti a fondamento delle conclusioni rassegnate con riguardo ai menzionati profili è proposta esclusivamente un'alternativa lettura, più favorevole al cautelato. In effetti, la motivazione in tema di sussistenza esigenze cautelari si sottrae a rilievi di illegittimità ogni qual volta il giudice di merito ne abbia apprezzato l'esistenza dandone giustificazione nei limiti della logica plausibilità, posto che è jus receptum che, in sede di giudizio dinanzi a questa Corte, anche in materia di provvedimenti de libertate, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non essendo possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Rv. 210019). 3.3. Vieppiù, onde stigmatizzare la manifesta infondatezza delle censure articolate con il ricorso, va pure ribadito, per un verso, che il Tribunale della libertà, in sede di giudizio di riesame, è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del vigente ordinamento processuale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, con la conseguenza che esso decide esclusivamente avuto riguardo agli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal P.M. e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004, Rv. 231000; conf. Sez. 2, n. 6816 del 14/11/2007 - dep. 13/02/2008, Rv. 239432); per altro verso, che, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata su elementi non ipotetici, ma reali (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508), ossia basata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Rv. 277242). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29/09/2021. Il
Sentenza Cassazione n. 00704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris