Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 41601/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20 e successive modifiche ed integrazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza GIP/Tribunale di Palermo 13.03.2023, è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla PG, con le prescrizioni di legge ed ordinando l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altro, misure applicategli perché indagato: 1) per il reato associativo di cui all'art. 416, c.p., commesso unitamente ad altri soggetti qui non ricorrenti, finalizzato alla con- sumazione dei reati previsti dagli artt. 452-bis, 648, cod. pen., aventi ad oggetto il deterioramento ovvero la compromissione significativa della popolazione fauni- stica delle specie ittiche oggetto di indagini negli habitat sottomarini per la quasi totalità dei casi del litorale licatese, dell'equilibrio dell'ecosistema sottomarino as- sociato alle specie del riccio di mare ed oloturie nel predetto habitat, eventi cagio- nati dalla cattura intensiva, arbitraria ed abituale, esercitata in modo professio- nale, organizzato e sistemico delle specie in questione, nonché la ricettazione di ingentissimi quantitativi di ricci di mare, reati contestati come commessi dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021, con un prelievo stimato di circa 36.050 esemplari di ricci di mare e di kg. 1.376 circa di oloturie, con un relativo profitto economico, connesso alla commercializzazione, stimato in C 57.963,14; 2) per il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis, co. 2, cod. pen., commesso in concorso con altri soggetti qui non ricorrenti, per aver, abusivamente, in violazione della normativa internazionale, comunitaria ed interna (decreto 7.07.1995 della Regione Sicilia per i ricci; D.M. 27.02.2018 rinnovato con DD.MM . 30.12.2019, 30.12.2020, 29.12.2021 per le oloturie) - la quale vieta per i ricci la raccolta nel numero superiore a 50 per pescatore sportivo e per le oloturie qualsiasi forma di cattura, uccisione, perturbazione, anche dei relativi habitat sottomarini, prelievo, detenzione, commercio, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, trasporto, sbarco, trasbordo, offerta, esposizione per la vendita, cessione, danneggiamento o distruzione dei siti di popolamento, in ogni stadio di vita e crescita dalla specie, perturbando così il relativo habitat marino e sottomarino, cagionavano mediante il prelievo indiscriminato, con cadenza continua ed incessante, una compromis- sione ovvero un deterioramento significativi e misurabili della popolazione di riccio di mare e oloturie, determinando così un significativo squilibrio dell'ecosistema marino associato e della biodiversità correlata ai fondali della [OSCURATO:PERSONA]- tale, in quanto la condotta degli imputati ha comportato una drastica e stabile eliminazione degli esemplari di P. Lividus e H. Poli ivi esistenti, lambendo il disastro ( ambientale, per un quantitativo di ricci sottostimato di oltre 140.000 e 251 kg. di polpa di ricci e 137 kg. di oloturie, fatto aggravato a norma del comma 2 dell'art. 452-bis, cod. pen., atteso che il delitto veniva consumato in danno di specie ani- male protetta, in relazione fatti commessi dal febbraio 2016 al febbraio 2021.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 416, 452-octies, 452-bis, cod. pen. ed all'art. 273, cod. proc. pen.

In sintesi, sostiene la difesa che l'ordinanza impugnata meriterebbe cen- sura in quanto, con riferimento al delitto di cui all'articolo 452-bis del codice pe- nale, le fonti di prova per il periodo 2016-2020 sarebbero unicamente costituite da 35 foto e 14 video estratti da Facebook che riportano soltanto la data di pub- blicazione e non quella di realizzazione, donde si potrebbe dubitare della genuinità di tali fonti non essendovi alcuna certezza.

Diversamente per il periodo di dicembre 2020-febbraio 2021 la gravità indiziaria discenderebbe dall'attività di intercetta- zione e di osservazione, controllo e pedinannento posta in essere dalla polizia giu- diziaria.

Secondo la difesa sarebbe evidente la insussistenza di una qualsiasi gra- vità indiziaria con riferimento al primo periodo in quanto tutto il compendio indi- ziario sarebbe frutto di ipotesi, calcoli ipotetici, congetture, riguardanti sia il quan- titativo sia la grandezza dei ricci che le loro modalità di cattura.

Per quanto ri- guarda invece il periodo successivo, oggetto di controllo da parte della polizia giu- diziaria, è necessario operare una valutazione alla luce del delitto ipotizzato, do- vendosi osservare come, per quanto riguarda la pesca delle oloturie, la normativa è stata introdotta nel 2018 e l'indagato non era a conoscenza che la loro pesca costituisse reato avendone acquisito contezza solo quando, il 2 febbraio del 2021, subì un sequestro di 40 chilogrammi di oloturie venendo condannato con decreto penale, tant'è che da tale periodo non ha più pescato tale specie.

Diversamente, per quanto riguarda la pesca dei ricci, si tratta di un'attività del tutto lecita che è sottoposta soltanto ai limiti quantitativi pescabili, ed è proprio sui quantitativi dei ricci potenzialmente pescabili che i giudici del riesame avrebbero dovuto svolgere valutazioni che in realtà sono state del tutto omesse, atteso che i giudici del rie- same si sarebbero limitati a recepire in maniera acritica i calcoli presuntivi effet- tuati dalla polizia giudiziaria senza nemmeno verificarne correttezza e fondatezza.

Si tratterebbe di calcoli presuntivi in quanto, in assenza di sequestri, il calcolo è stato effettuato in maniera ipotetica con calcoli di volumi di pescato approssima- tivo tant'è che, muovendo dal dato ricavato dalla polizia giudiziaria, si arriverebbe ad un volume di pescato di 560 ricci al giorno e non di 3.500, come ipotizzato nella consulenza del pubblico ministero, sicché, considerando che erano due le persone a dedicarsi alla pesca, si tratterebbe di 280 ricci ciascuno, il che non potrebbe certamente integrare il reato di inquinamento ambientale trattandosi di prelievi effettuati nell'ambito dell'intera costa sud siciliana, perfettamente in linea con il normale sfruttamento dei fondali marini.

La condotta assumerebbe pertanto rilievo soltanto sotto il profilo amministrativo e al più, da un punto di vista penale, po- trebbe rientrare sotto il decreto legislativo n. 4 del 2012 che prevede un reato di tipo contravvenzionale, non essendovi né strumenti né mezzi né tantomeno quan- titativi per potersi ritenere trattarsi di pesca massiva integrante il reato di inqui- namento ambientale.

Analogamente, con riferimento al contestato reato associa- tivo, sarebbe evidente la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza difettando nel caso di specie tutti e tre i requisiti che caratterizzano l'associazione per delinquere.

Mancherebbe il vincolo stabile con riferimento al primo periodo dal 2016 al 2020 non essendovi elementi idonei neanche a livello indiziario per poterlo ipotizzare, laddove, per il periodo oggetto di diretta percezione da parte della polizia giudi- ziaria, si sarebbe in presenza di condotte occasionali svolte in un periodo di tempo assai limitato di circa due mesi, difettando pertanto il carattere permanente o sta- bile richiesto dall'articolo 416 del codice penale, a meno che non si voglia valoriz- zare il dato rappresentato dal legame parentale intercorrente tra il ricorrente e gli altri due soggetti, che sarebbe tuttavia una circostanza irrilevante.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

In sintesi, l'ordinanza sarebbe censurabile laddove i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 274 lett. c), cod. proc. pen., caratterizzato dalla professionalità, molteplicità e continuità delle condotte delittuose, che sarebbero espressive di un modus operandi conso- lidato per nulla occasionale ma anzi contrassegnato nell'assoluta saldezza del le- game operativo tra gli associati, costituendo indice della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, non potendo quindi ritenersi che il lasso di tempo trascorso sia tale da far venir meno la ravvisata esigenza cautelare.

Si tratterebbe di una motivazione censurabile in base alla semplice considerazione che le condotte dell'indagato sono cessate nel marzo del 2021 e che la richiesta di applicazione della misura risale all'agosto 2022, ossia oltre un anno dopo la cessazione delle condotte, e ciò a riprova che le indagini successive non avrebbero apportato alcun ulteriore elemento a sostegno dell'accusa, il che confermerebbe come ci si trovi in presenza di una condotta occasionale ed episodica con conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione.

Con riferimento poi alla esigenza cautelare rappresen- tata, richiamata la novella normativa operata con la legge n. 47 del 2015, la difesa ritiene che, ai fini della sussistenza di tale esigenza, è necessario che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, diventando pertanto decisiva una valutazione circa la connotazione di at- tualità che, nel caso di specie, difetterebbe, mancando una motivazione sul punto da parte del tribunale del riesame che avrebbe ritenuto configurabile il requisito della attualità in quanto equiparabile alla imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, laddove diversamente gli indici fattuali emergenti esclude- rebbero per le ragioni suddette la sussistenza di tale pericolo di reiterazione, es- sendo cessata la condotta sin dal marzo del 2021, né essendovi successivamente elementi indicativi recenti significativi a tal fine, avendo del resto da tempo l'inda- gato intrapreso la lecita attività di muratore.

L'ordinanza avrebbe preso soltanto in considerazione le modalità del fatto e la condotta contestata, laddove, diversa- mente, ove i giudici avessero preso in considerazione anche la personalità dell'in- dagato, che nel frattempo ha modificato le proprie abitudini e non ha più avuto alcun contatto con gli altri presunti associati, si sarebbero resi conto dell'evidente assenza totale di una capacità criminale nonché della insussistenza di quella abi- tualità e serialità delle condotte, che peraltro sarebbero state poste in essere da un soggetto sostanzialmente incensurato e che ha già dimostrato un ampio com- portamento collaborativo sintomatico di una personalità assolutamente corretta.

Del resto, lo stesso indagato in assoluta buona fede aveva effettuato la raccolta dei ricci esclusivamente per guadagnare qualcosa per sfamare la famiglia rite- nendo che l'eventuale superamento del limite dei ricci catturati desse luogo sol- tanto a sanzioni amministrative.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 20 luglio 2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

In sintesi, secondo il PG, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni ad- dotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover- nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle cen- sure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospet- tazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di me- rito.

Nel caso in esame, il ricorrente sollecita invero una lettura alternativa delle emergenze indiziarie per addivenire ad una soluzione ad egli favorevole, senza introdurre profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto logico-argo- mentativo del provvedimento impugnato.

Infondata è altresì le censura in punto di sussistenza del reato ambientale ex art. 452 bis cod. pen., alla luce dell'inse- gnamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneg- giamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, men- tre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che at- tiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Nel caso in esame la consulenza tecnica pone espressamente in rilievo come dagli atti di indagine emerga un notevole grado di compromissione che, alla luce di ulteriori accertamenti, potrebbe assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni di P. lividus e H. poli con la determina- zione di un fenomeno distruttivo di proporzione massiva e devastanti delle popo- lazioni insediate nel tratto di mare interessato dalle attività illecite degli indagati.

In punto di periculum ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., il tribunale ha fatto buon governo del principio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previ- sto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'immi- nenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di speci- fiche occasioni di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici.2.

Ed invero, quanto al fumus dei reati ipotizzati, è lo stesso tribunale del riesame a dar conto che contro l'ordinanza genetica la difesa aveva proposto ex art. 309, cod. proc. pen. una generica istanza di riesame, limitandosi a chiedere l'annullamento del provvedimento impositivo o, in subordine, l'applicazione di una misura meno afflittiva.

Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che, in caso di richiesta di riesame di una misura cautelare personale priva di motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale del riesame può limi- tarsi, anche solo implicitamente, a fare rinvio alle argomentazioni rese dal prov- vedimento impugnato sugli aspetti non censurati - in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti - essendo invece tenuto ad indicare in modo espresso i motivi di rigetto delle censure riguardanti le esigenze cautelari (Sez. 1, n. 54607 del 2/11/2016, Rv. 268591 - 01).

Ne consegue, pertanto, che attesa le genericità dell'istanza di riesame, non possono essere svolte dinanzi a questa Corte, in sede di giudizio cautelare di le- gittimità, doglianze che censurino l'ordinanza del tribunale del riesame tacciandola per carenze argomentative (peraltro nella specie non ravvisabili, avendo infatti il giudice collegiale della cautela condiviso le argomentazioni del GIP contenute nell'ordinanza genetica, ripercorrendo, per sintesi, i contenuti dell'attività di inda- gini svolta, dando conto puntualmente della gravità indiziaria a carico dell'indagato per tutte le ipotesi di reato oggetto di contestazione, corroborate anche da attività tecniche sfociate in una consulenza svolta dal PM che ha dato conto degli elementi da cui ritenere configurabili sia il delitto ambientale ipotizzato che quello associa- tivo, chiarendo anche ruoli e funzioni svolti dagli indagati, tra cui l'attuale ricor- rente Testa, nella compagine associativa familiare descritta in atti ed individuata anche grazie alle operazioni di ascolto ed ai servizi di o.c.p. eseguiti) rispetto alle quali l'indagato, proprio per la genericità delle contestazioni mosse davanti ai giu- dizi del riesame, non può dolersi dinanzi a questa Corte.

Deve, pertanto, essere ribadito che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudi- zio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chia- mata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non pos- sono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982 - 01).

2.1. In ogni caso, osserva il Collegio, le doglianze esposte sul fumus, espon- gono anche il fianco ad un giudizio di manifesta infondatezza.

Ed invero, quanto alla configurabilità del delitto ambientale con riferimento alla pesca delle oloturie, è sufficiente richiamare quanto già affermato da questa Corte laddove si è puntualizzato che rientrano tra le condotte ritenute "abusive" le violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specifica- mente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé ille- cito amministrativo o penale.

Dunque, il requisito dell'abusività della condotta sus- siste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime.

Nella specie, si è ritenuto rientrasse tra le condotte "abusive", per la configurabilità di alcuni delitti contro l'ambiente, l'esercizio di attività di pesca delle oloturie che seppure non vietata, veniva effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi, come del resto avvenuto nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio (Sez. 3, n. 18934 del 15/03/2017, non mass.).

Analogamente, quanto alla configurabilità del delitto ambientale con riferi- mento alla pesca dei ricci di mare, è altrettanto pacifico che l'attuale normativa (DM 12 gennaio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, recante "Disciplina della pesca del riccio di mare", in G.U.

Serie Generale n.20 del 25 gennaio 1995) tutela il Paracentrotus lividus e ne regola il prelievo, tanto che è vietato nel periodo compreso tra il mese di maggio e giugno.

È stabilito dall'ar- ticolo 2 della disciplina della pesca del riccio di mare che il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di 1.000 esemplari, mentre il pescatore spor- tivo non può catturarne più di

50. A seguire l'articolo 3 disciplina le dimensioni del riccio di mare, che devono essere di una taglia minima non inferiore a 7 cm di diametro, compresi gli aculei.

Dal punto di vista commerciale, i ricci di mare de- vono obbligatoriamente essere raccolti da pescatori professionali autorizzati e de- vono essere muniti di regolare etichetta per garantirne la tracciabilità; al riguardo, valgono le stesse norme previste per i molluschi bivalvi lamelliformi.

La raccolta è praticata, previo permesso, anche da pescatori sportivi e dilettanti (pesca ricrea- tiva) i quali non possono cedere i Ricci di mare a terzi a nessun titolo.

È ben vero che in caso di pesca marittima illegittima si fa riferimento alla

I. 14 luglio 1965, n.963, oggi sostituita dal d.lgs. n. 4 del 2012, prevedendosi dun- que il fatto come reato di tipo contravvenzionale, con sanzioni di arresto ed am- menda (oltre la confisca del pescato), ma è indubbio che, ove la condotta si ca- ratterizzi per un'attività che la consulenza tecnica descrive come tale da aver pro- vocato un notevole grado di compromissione che, alla luce di ulteriori accerta- menti, potrebbe assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni de- terminando così un significativo squilibrio dell'ecosistema marino associato e della biodiversità correlata ai fondali della [OSCURATO:PERSONA], dal mero reato con- travvenzionale non può che sfociarsi nella configurabilità del delitto di inquina- mento ambientale, come del resto già chiarito da questa Corte che ha sul punto, affermato come in caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima dispo- sizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misu- rabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposi- zione al comma 1, nn. 1 e

2. (Fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate: Sez. 3, n. 9079 del 30/01/2020, Rv. 278419 - 01; conf.

Sez. 3, n. 9080/2020 e Sez. 3, n. 10469/2020, non mas- simate).

Quanto, infine, al delitto associativo, è sufficiente richiamare l'ordinanza genetica e quella attualmente impugnata, in cui si chiariscono ruoli e funzioni svolti dagli indagati, tra cui l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella compagine associativa fami- liare descritta in atti ed individuata anche grazie alle operazioni di ascolto ed ai servizi di o.c.p. eseguiti.

3. Resta, pertanto, da esaminare l'ulteriore censura, svolta nel secondo motivo, afferente alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato e generico anche su tale motivo.

3.1. Ed infatti, i giudici del riesame forniscono sul punto un'adeguata mo- tivazione, evidenziando come, alla luce degli elementi di gravità indiziaria raccolti (come detto, non censurabili in questa sede per le ragioni dianzi esplicitate), la professionalità, molteplicità e continuità delle condotte delittuose, espressive di un modus operandi consolidato, per nulla occasionale, e, anzi, contrassegnato dall'as- soluta saldezza del legame operativo tra gli associati, costituiscono sicuro indice dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

I giudici di merito, al fine di validarne anche l'attualità, evidenziano anche come l'attività di pesca e commercio illecita è proseguita incessantemente nonostante i numerosi interventi della PG ed i sequestri, ciò che denota come per il ricorrente e gli altri indagati tale attività costituisse la principale fonte di reddito, circostanza ammessa dal medesimo Te- sta, donde il lasso di tempo trascorso non è stato ritenuto tale da far venir meno la ravvisata esigenza cautelare, la cui attenuazione ha reso possibile la sostitu- zione della misura originariamente applicata.

3.2. Orbene, sul punto non hanno pregio le obiezioni difensive fondate sull'asserita violazione di legge, per avere i giudici del riesame fatto applicazione di quella giurisprudenza che ritiene che il requisito dell'attualità non vada equipa- rato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato, infatti, con orientamento cui questo Collegio reputa di dover dare continuità, che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato né va esteso alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela: esso richiede, invece, che possa formularsi una prognosi individualizzata in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva (Sez. 5, n. 29599 del 24/05/2023).

Situazione, questa, su cui i giudici hanno focalizzato la propria attenzione, evidenziando come proprio le condizioni di vita individuali e la protra- zione nel tempo, dal 2016 al 2021, dell'attività illecita, che aveva assunto caratteri di stabilità e professionalità, giustificassero una prognosi positiva circa il pericolo di reiterazione del reato, dovendosi peraltro considerare mere argomentazioni fat- tuali, peraltro sfornite di qualsivoglia supporto probatorio e comunque certo non sottoponibili per la prima volta a questo giudice di legittimità, le considerazioni contenute in ricorso circa il "mutamento" di vita che avrebbe caratterizzato la con- dotta dell'indagato nel periodo temporale successivo.

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di col

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20 e successive modifiche ed integrazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2023, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza GIP/Tribunale di Palermo 13.03.2023, è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla PG, con le prescrizioni di legge ed ordinando l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altro, misure applicategli perché indagato: 1) per il reato associativo di cui all'art. 416, c.p., commesso unitamente ad altri soggetti qui non ricorrenti, finalizzato alla con- sumazione dei reati previsti dagli artt. 452-bis, 648, cod. pen., aventi ad oggetto il deterioramento ovvero la compromissione significativa della popolazione fauni- stica delle specie ittiche oggetto di indagini negli habitat sottomarini per la quasi totalità dei casi del litorale licatese, dell'equilibrio dell'ecosistema sottomarino as- sociato alle specie del riccio di mare ed oloturie nel predetto habitat, eventi cagio- nati dalla cattura intensiva, arbitraria ed abituale, esercitata in modo professio- nale, organizzato e sistemico delle specie in questione, nonché la ricettazione di ingentissimi quantitativi di ricci di mare, reati contestati come commessi dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio 2021, con un prelievo stimato di circa 36.050 esemplari di ricci di mare e di kg. 1.376 circa di oloturie, con un relativo profitto economico, connesso alla commercializzazione, stimato in C 57.963,14; 2) per il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis, co. 2, cod. pen., commesso in concorso con altri soggetti qui non ricorrenti, per aver, abusivamente, in violazione della normativa internazionale, comunitaria ed interna (decreto 7.07.1995 della Regione Sicilia per i ricci; D.M. 27.02.2018 rinnovato con DD.MM . 30.12.2019, 30.12.2020, 29.12.2021 per le oloturie) - la quale vieta per i ricci la raccolta nel numero superiore a 50 per pescatore sportivo e per le oloturie qualsiasi forma di cattura, uccisione, perturbazione, anche dei relativi habitat sottomarini, prelievo, detenzione, commercio, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, trasporto, sbarco, trasbordo, offerta, esposizione per la vendita, cessione, danneggiamento o distruzione dei siti di popolamento, in ogni stadio di vita e crescita dalla specie, perturbando così il relativo habitat marino e sottomarino, cagionavano mediante il prelievo indiscriminato, con cadenza continua ed incessante, una compromis- sione ovvero un deterioramento significativi e misurabili della popolazione di riccio di mare e oloturie, determinando così un significativo squilibrio dell'ecosistema marino associato e della biodiversità correlata ai fondali della [OSCURATO:PERSONA]- tale, in quanto la condotta degli imputati ha comportato una drastica e stabile eliminazione degli esemplari di P. Lividus e H. Poli ivi esistenti, lambendo il disastro ( ambientale, per un quantitativo di ricci sottostimato di oltre 140.000 e 251 kg. di polpa di ricci e 137 kg. di oloturie, fatto aggravato a norma del comma 2 dell'art. 452-bis, cod. pen., atteso che il delitto veniva consumato in danno di specie ani- male protetta, in relazione fatti commessi dal febbraio 2016 al febbraio 2021. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 416, 452-octies, 452-bis, cod. pen. ed all'art. 273, cod. proc. pen. In sintesi, sostiene la difesa che l'ordinanza impugnata meriterebbe cen- sura in quanto, con riferimento al delitto di cui all'articolo 452-bis del codice pe- nale, le fonti di prova per il periodo 2016-2020 sarebbero unicamente costituite da 35 foto e 14 video estratti da Facebook che riportano soltanto la data di pub- blicazione e non quella di realizzazione, donde si potrebbe dubitare della genuinità di tali fonti non essendovi alcuna certezza. Diversamente per il periodo di dicembre 2020-febbraio 2021 la gravità indiziaria discenderebbe dall'attività di intercetta- zione e di osservazione, controllo e pedinannento posta in essere dalla polizia giu- diziaria. Secondo la difesa sarebbe evidente la insussistenza di una qualsiasi gra- vità indiziaria con riferimento al primo periodo in quanto tutto il compendio indi- ziario sarebbe frutto di ipotesi, calcoli ipotetici, congetture, riguardanti sia il quan- titativo sia la grandezza dei ricci che le loro modalità di cattura. Per quanto ri- guarda invece il periodo successivo, oggetto di controllo da parte della polizia giu- diziaria, è necessario operare una valutazione alla luce del delitto ipotizzato, do- vendosi osservare come, per quanto riguarda la pesca delle oloturie, la normativa è stata introdotta nel 2018 e l'indagato non era a conoscenza che la loro pesca costituisse reato avendone acquisito contezza solo quando, il 2 febbraio del 2021, subì un sequestro di 40 chilogrammi di oloturie venendo condannato con decreto penale, tant'è che da tale periodo non ha più pescato tale specie. Diversamente, per quanto riguarda la pesca dei ricci, si tratta di un'attività del tutto lecita che è sottoposta soltanto ai limiti quantitativi pescabili, ed è proprio sui quantitativi dei ricci potenzialmente pescabili che i giudici del riesame avrebbero dovuto svolgere valutazioni che in realtà sono state del tutto omesse, atteso che i giudici del rie- same si sarebbero limitati a recepire in maniera acritica i calcoli presuntivi effet- tuati dalla polizia giudiziaria senza nemmeno verificarne correttezza e fondatezza. Si tratterebbe di calcoli presuntivi in quanto, in assenza di sequestri, il calcolo è stato effettuato in maniera ipotetica con calcoli di volumi di pescato approssima- tivo tant'è che, muovendo dal dato ricavato dalla polizia giudiziaria, si arriverebbe ad un volume di pescato di 560 ricci al giorno e non di 3.500, come ipotizzato nella consulenza del pubblico ministero, sicché, considerando che erano due le persone a dedicarsi alla pesca, si tratterebbe di 280 ricci ciascuno, il che non potrebbe certamente integrare il reato di inquinamento ambientale trattandosi di prelievi effettuati nell'ambito dell'intera costa sud siciliana, perfettamente in linea con il normale sfruttamento dei fondali marini. La condotta assumerebbe pertanto rilievo soltanto sotto il profilo amministrativo e al più, da un punto di vista penale, po- trebbe rientrare sotto il decreto legislativo n. 4 del 2012 che prevede un reato di tipo contravvenzionale, non essendovi né strumenti né mezzi né tantomeno quan- titativi per potersi ritenere trattarsi di pesca massiva integrante il reato di inqui- namento ambientale. Analogamente, con riferimento al contestato reato associa- tivo, sarebbe evidente la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza difettando nel caso di specie tutti e tre i requisiti che caratterizzano l'associazione per delinquere. Mancherebbe il vincolo stabile con riferimento al primo periodo dal 2016 al 2020 non essendovi elementi idonei neanche a livello indiziario per poterlo ipotizzare, laddove, per il periodo oggetto di diretta percezione da parte della polizia giudi- ziaria, si sarebbe in presenza di condotte occasionali svolte in un periodo di tempo assai limitato di circa due mesi, difettando pertanto il carattere permanente o sta- bile richiesto dall'articolo 416 del codice penale, a meno che non si voglia valoriz- zare il dato rappresentato dal legame parentale intercorrente tra il ricorrente e gli altri due soggetti, che sarebbe tuttavia una circostanza irrilevante. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. In sintesi, l'ordinanza sarebbe censurabile laddove i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 274 lett. c), cod. proc. pen., caratterizzato dalla professionalità, molteplicità e continuità delle condotte delittuose, che sarebbero espressive di un modus operandi conso- lidato per nulla occasionale ma anzi contrassegnato nell'assoluta saldezza del le- game operativo tra gli associati, costituendo indice della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, non potendo quindi ritenersi che il lasso di tempo trascorso sia tale da far venir meno la ravvisata esigenza cautelare. Si tratterebbe di una motivazione censurabile in base alla semplice considerazione che le condotte dell'indagato sono cessate nel marzo del 2021 e che la richiesta di applicazione della misura risale all'agosto 2022, ossia oltre un anno dopo la cessazione delle condotte, e ciò a riprova che le indagini successive non avrebbero apportato alcun ulteriore elemento a sostegno dell'accusa, il che confermerebbe come ci si trovi in presenza di una condotta occasionale ed episodica con conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione. Con riferimento poi alla esigenza cautelare rappresen- tata, richiamata la novella normativa operata con la legge n. 47 del 2015, la difesa ritiene che, ai fini della sussistenza di tale esigenza, è necessario che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, diventando pertanto decisiva una valutazione circa la connotazione di at- tualità che, nel caso di specie, difetterebbe, mancando una motivazione sul punto da parte del tribunale del riesame che avrebbe ritenuto configurabile il requisito della attualità in quanto equiparabile alla imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, laddove diversamente gli indici fattuali emergenti esclude- rebbero per le ragioni suddette la sussistenza di tale pericolo di reiterazione, es- sendo cessata la condotta sin dal marzo del 2021, né essendovi successivamente elementi indicativi recenti significativi a tal fine, avendo del resto da tempo l'inda- gato intrapreso la lecita attività di muratore. L'ordinanza avrebbe preso soltanto in considerazione le modalità del fatto e la condotta contestata, laddove, diversa- mente, ove i giudici avessero preso in considerazione anche la personalità dell'in- dagato, che nel frattempo ha modificato le proprie abitudini e non ha più avuto alcun contatto con gli altri presunti associati, si sarebbero resi conto dell'evidente assenza totale di una capacità criminale nonché della insussistenza di quella abi- tualità e serialità delle condotte, che peraltro sarebbero state poste in essere da un soggetto sostanzialmente incensurato e che ha già dimostrato un ampio com- portamento collaborativo sintomatico di una personalità assolutamente corretta. Del resto, lo stesso indagato in assoluta buona fede aveva effettuato la raccolta dei ricci esclusivamente per guadagnare qualcosa per sfamare la famiglia rite- nendo che l'eventuale superamento del limite dei ricci catturati desse luogo sol- tanto a sanzioni amministrative. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 20 luglio 2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In sintesi, secondo il PG, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni ad- dotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover- nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle cen- sure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospet- tazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di me- rito. Nel caso in esame, il ricorrente sollecita invero una lettura alternativa delle emergenze indiziarie per addivenire ad una soluzione ad egli favorevole, senza introdurre profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto logico-argo- mentativo del provvedimento impugnato. Infondata è altresì le censura in punto di sussistenza del reato ambientale ex art. 452 bis cod. pen., alla luce dell'inse- gnamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneg- giamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, men- tre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che at- tiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. Nel caso in esame la consulenza tecnica pone espressamente in rilievo come dagli atti di indagine emerga un notevole grado di compromissione che, alla luce di ulteriori accertamenti, potrebbe assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni di P. lividus e H. poli con la determina- zione di un fenomeno distruttivo di proporzione massiva e devastanti delle popo- lazioni insediate nel tratto di mare interessato dalle attività illecite degli indagati. In punto di periculum ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., il tribunale ha fatto buon governo del principio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previ- sto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'immi- nenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di speci- fiche occasioni di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici.2. Ed invero, quanto al fumus dei reati ipotizzati, è lo stesso tribunale del riesame a dar conto che contro l'ordinanza genetica la difesa aveva proposto ex art. 309, cod. proc. pen. una generica istanza di riesame, limitandosi a chiedere l'annullamento del provvedimento impositivo o, in subordine, l'applicazione di una misura meno afflittiva. Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affermare che, in caso di richiesta di riesame di una misura cautelare personale priva di motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale del riesame può limi- tarsi, anche solo implicitamente, a fare rinvio alle argomentazioni rese dal prov- vedimento impugnato sugli aspetti non censurati - in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti - essendo invece tenuto ad indicare in modo espresso i motivi di rigetto delle censure riguardanti le esigenze cautelari (Sez. 1, n. 54607 del 2/11/2016, Rv. 268591 - 01). Ne consegue, pertanto, che attesa le genericità dell'istanza di riesame, non possono essere svolte dinanzi a questa Corte, in sede di giudizio cautelare di le- gittimità, doglianze che censurino l'ordinanza del tribunale del riesame tacciandola per carenze argomentative (peraltro nella specie non ravvisabili, avendo infatti il giudice collegiale della cautela condiviso le argomentazioni del GIP contenute nell'ordinanza genetica, ripercorrendo, per sintesi, i contenuti dell'attività di inda- gini svolta, dando conto puntualmente della gravità indiziaria a carico dell'indagato per tutte le ipotesi di reato oggetto di contestazione, corroborate anche da attività tecniche sfociate in una consulenza svolta dal PM che ha dato conto degli elementi da cui ritenere configurabili sia il delitto ambientale ipotizzato che quello associa- tivo, chiarendo anche ruoli e funzioni svolti dagli indagati, tra cui l'attuale ricor- rente Testa, nella compagine associativa familiare descritta in atti ed individuata anche grazie alle operazioni di ascolto ed ai servizi di o.c.p. eseguiti) rispetto alle quali l'indagato, proprio per la genericità delle contestazioni mosse davanti ai giu- dizi del riesame, non può dolersi dinanzi a questa Corte. Deve, pertanto, essere ribadito che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudi- zio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chia- mata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non pos- sono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982 - 01). 2.1. In ogni caso, osserva il Collegio, le doglianze esposte sul fumus, espon- gono anche il fianco ad un giudizio di manifesta infondatezza. Ed invero, quanto alla configurabilità del delitto ambientale con riferimento alla pesca delle oloturie, è sufficiente richiamare quanto già affermato da questa Corte laddove si è puntualizzato che rientrano tra le condotte ritenute "abusive" le violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specifica- mente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé ille- cito amministrativo o penale. Dunque, il requisito dell'abusività della condotta sus- siste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime. Nella specie, si è ritenuto rientrasse tra le condotte "abusive", per la configurabilità di alcuni delitti contro l'ambiente, l'esercizio di attività di pesca delle oloturie che seppure non vietata, veniva effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi, come del resto avvenuto nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio (Sez. 3, n. 18934 del 15/03/2017, non mass.). Analogamente, quanto alla configurabilità del delitto ambientale con riferi- mento alla pesca dei ricci di mare, è altrettanto pacifico che l'attuale normativa (DM 12 gennaio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, recante "Disciplina della pesca del riccio di mare", in G.U. Serie Generale n.20 del 25 gennaio 1995) tutela il Paracentrotus lividus e ne regola il prelievo, tanto che è vietato nel periodo compreso tra il mese di maggio e giugno. È stabilito dall'ar- ticolo 2 della disciplina della pesca del riccio di mare che il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di 1.000 esemplari, mentre il pescatore spor- tivo non può catturarne più di 50. A seguire l'articolo 3 disciplina le dimensioni del riccio di mare, che devono essere di una taglia minima non inferiore a 7 cm di diametro, compresi gli aculei. Dal punto di vista commerciale, i ricci di mare de- vono obbligatoriamente essere raccolti da pescatori professionali autorizzati e de- vono essere muniti di regolare etichetta per garantirne la tracciabilità; al riguardo, valgono le stesse norme previste per i molluschi bivalvi lamelliformi. La raccolta è praticata, previo permesso, anche da pescatori sportivi e dilettanti (pesca ricrea- tiva) i quali non possono cedere i Ricci di mare a terzi a nessun titolo. È ben vero che in caso di pesca marittima illegittima si fa riferimento alla I. 14 luglio 1965, n.963, oggi sostituita dal d.lgs. n. 4 del 2012, prevedendosi dun- que il fatto come reato di tipo contravvenzionale, con sanzioni di arresto ed am- menda (oltre la confisca del pescato), ma è indubbio che, ove la condotta si ca- ratterizzi per un'attività che la consulenza tecnica descrive come tale da aver pro- vocato un notevole grado di compromissione che, alla luce di ulteriori accerta- menti, potrebbe assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni de- terminando così un significativo squilibrio dell'ecosistema marino associato e della biodiversità correlata ai fondali della [OSCURATO:PERSONA], dal mero reato con- travvenzionale non può che sfociarsi nella configurabilità del delitto di inquina- mento ambientale, come del resto già chiarito da questa Corte che ha sul punto, affermato come in caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima dispo- sizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misu- rabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposi- zione al comma 1, nn. 1 e 2. (Fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate: Sez. 3, n. 9079 del 30/01/2020, Rv. 278419 - 01; conf. Sez. 3, n. 9080/2020 e Sez. 3, n. 10469/2020, non mas- simate). Quanto, infine, al delitto associativo, è sufficiente richiamare l'ordinanza genetica e quella attualmente impugnata, in cui si chiariscono ruoli e funzioni svolti dagli indagati, tra cui l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella compagine associativa fami- liare descritta in atti ed individuata anche grazie alle operazioni di ascolto ed ai servizi di o.c.p. eseguiti. 3. Resta, pertanto, da esaminare l'ulteriore censura, svolta nel secondo motivo, afferente alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato e generico anche su tale motivo. 3.1. Ed infatti, i giudici del riesame forniscono sul punto un'adeguata mo- tivazione, evidenziando come, alla luce degli elementi di gravità indiziaria raccolti (come detto, non censurabili in questa sede per le ragioni dianzi esplicitate), la professionalità, molteplicità e continuità delle condotte delittuose, espressive di un modus operandi consolidato, per nulla occasionale, e, anzi, contrassegnato dall'as- soluta saldezza del legame operativo tra gli associati, costituiscono sicuro indice dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. I giudici di merito, al fine di validarne anche l'attualità, evidenziano anche come l'attività di pesca e commercio illecita è proseguita incessantemente nonostante i numerosi interventi della PG ed i sequestri, ciò che denota come per il ricorrente e gli altri indagati tale attività costituisse la principale fonte di reddito, circostanza ammessa dal medesimo Te- sta, donde il lasso di tempo trascorso non è stato ritenuto tale da far venir meno la ravvisata esigenza cautelare, la cui attenuazione ha reso possibile la sostitu- zione della misura originariamente applicata. 3.2. Orbene, sul punto non hanno pregio le obiezioni difensive fondate sull'asserita violazione di legge, per avere i giudici del riesame fatto applicazione di quella giurisprudenza che ritiene che il requisito dell'attualità non vada equipa- rato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato. Questa Corte ha reiteratamente affermato, infatti, con orientamento cui questo Collegio reputa di dover dare continuità, che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato né va esteso alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela: esso richiede, invece, che possa formularsi una prognosi individualizzata in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva (Sez. 5, n. 29599 del 24/05/2023). Situazione, questa, su cui i giudici hanno focalizzato la propria attenzione, evidenziando come proprio le condizioni di vita individuali e la protra- zione nel tempo, dal 2016 al 2021, dell'attività illecita, che aveva assunto caratteri di stabilità e professionalità, giustificassero una prognosi positiva circa il pericolo di reiterazione del reato, dovendosi peraltro considerare mere argomentazioni fat- tuali, peraltro sfornite di qualsivoglia supporto probatorio e comunque certo non sottoponibili per la prima volta a questo giudice di legittimità, le considerazioni contenute in ricorso circa il "mutamento" di vita che avrebbe caratterizzato la con- dotta dell'indagato nel periodo temporale successivo. 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di col
Sentenza Cassazione n. 41601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris