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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23345/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 febbraio 2021 dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati di furto con strappo, commessi il 25 giugno e il 17 luglio 2019 ai danni rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

I due furti erano stati commessi con analoghe modalità esecutive: le vittime erano state affiancate da un'autovettura, il cui conducente strappava la borsa che le donne portavano a tracolla, per poi darsi alla fuga.

2. Awerso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. La parte, senza articolare il ricorso in separati motivi, deduce: la mancanza, l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione; l'inosservanza di norme processuali, con specifico riferimento «alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio»; l'inosservanza di norme processuali, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva; la violazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen.

La parte sostiene che la Corte d'Appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado, nonostante le notevoli contraddizioni presenti nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non valutata secondo i criteri indicati dal legislatore.

La Corte territoriale non avrebbe sottoposto al vaglio di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa e non avrebbe adeguatamente valutato che, nell'immediatezza dei fatti, la Ciminelli avrebbe descritto l'autore del reato con fattezze diverse da quelle dell'imputato, fornendo dettagli del fatto diversi da quelli da lei forniti nelle successive dichiarazioni.

Il ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte territoriale per superare le presunte contraddizioni presenti nelle diverse ricostruzioni fornite dalla persona offesa, ossia che il ricordo di una vittima del reato, nell'immediatezza dei fatti, sia alterato dalle conseguenze psicologiche di quanto appena patito e che possa migliorare con il passare del tempo.

Tale argomentazione, a parere del ricorrente, si porrebbe in contrasto con studi psicologici e arresti giurisprudenziali che avrebbero dimostrato che i ricordi della vittima di un reato verrebbero alterati quando quest'ultima riceva, successivamente, informazioni errate.

A tal riguardo, il ricorrente sostiene che: la Ciminelli, nell'immediatezza dei fatti, avrebbe fornito quella che riteneva la reale ricostruzione degli eventi, che, però, presentava particolari incompatibili con altre risultanze dell'istruttoria; successivamente, avrebbe modificato le proprie dichiarazioni per renderle compatibili con dette risultanze.

La parte lamenta l'inadeguatezza della motivazione, che avrebbe fornito spiegazioni molto approssimative ai rilievi mossi dalla difesa con riferimento alle deposizioni delle persone offese di entrambi i reati.

Evidenzia, inoltre, che vi sarebbero alcuni fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza che fornirebbero elementi che si porrebbero in contrasto con l'ipotesi accusatoria.

Con riferimento all'applicazione della recidiva, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e, in particolare, la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della buona condotta mantenuta dall'imputato, successivamente alle precedenti condanne.

Evidenzia, inoltre, che le condanne pregresse non potevano essere considerate ai fini della recidiva, in ragione dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La parte non ha articolato il ricorso in separati motivi, ma, in maniera non sempre chiara e precisa, ha lamentato presunti vizi della sentenza, che possono essere ricondotti, da un lato, al giudizio di responsabilità e, dall'altro, al trattamento sanzionatorio e alla recidiva. 2.1 Con riferimento ai primi, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione della «regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio», perché la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato le deposizioni delle persone offese, avrebbe fornito spiegazioni molto approssimative ai rilievi mossi dalla difesa in ordine a tali deposizioni e non avrebbe considerato che da alcuni fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza emergerebbero elementi che si porrebbero in contrasto con l'ipotesi accusatoria.

Appare evidente che il ricorso, nella parte in cui deduce tali presunti vizi della sentenza, risulta palesemente inammissibile.

Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108), vizio che non caratterizza di certo la sentenza impugnata.

Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di Appello ha fornito ampia ed esaustiva motivazione con riferimento ad entrambi i reati contestati, fondando la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, ma anche sulle altre risultanze istruttorie e, in particolare, sulle riprese del sistema di video- sorveglianza, sugli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dagli altri testi (in particolare ritenendo rilevanti quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima del secondo furto).

Si è lungamente soffermata sulle dichiarazioni di entrambe le vittime, sottoponendole a un approfondito vaglio, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo dell'attendibilità intrinseca, per poi riscontrarle anche con gli altri elementi acquisiti agli atti e, in particolare, con i filmati estrapolati dal sistema di video-sorveglianza.

La motivazione è completa, priva di contraddizioni ed esente da vizi logici.

Sicuramente insussistente è il presunto vizio, nel quale, secondo il ricorrente, la Corte di Appello sarebbe incorsa nel ritenere che la persona offesa possa avere ricordato con maggiore precisione i fatti, dopo aver superato l'iniziale stato di agitazione conseguente al delitto.

Al riguardo, va precisato che la Corte di Appello, nel valutare le presunte contraddizioni tra le varie deposizioni rese dalla persona offesa, rileva che si tratta di piccole imprecisioni di scarso rilievo e le supera con una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

Fornisce, poi, una giustificazione a tali lievi imprecisioni, sostenendo che la vittima, una volta superata la comprensibile agitazione conseguente al delitto, possa avere riferito con maggiore precisione i fatti.

Si tratta di un ragionamento esente da vizi logici e quanto agli studi psicologici rappresentati dal ricorrente, a prescindere dalla loro fondatezza, occorre rilevare che, in base a quanto da lui stesso sostenuto, essi presupporrebbero che al soggetto siano state date informazioni errate: cosa che nel caso in esame non risulta dimostrata.

Quanto ai fotogrammi estrapolati dal sistema di video-sorveglianza dai quali emergerebbero elementi discordanti con l'ipotesi accusatoria, va evidenziato che sul punto il ricorso è estremamente confuso e che, in ogni caso, la sentenza di appello riscontra in maniera rigorosa e precisa le deposizioni delle persone offese proprio con tali filmati. 2.2 Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui deduce l'inosservanza di norme processuali, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva.

Il ricorrente, in realtà, concentra le sue censure sull'applicazione della recidiva, lamentando la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della buona condotta dell'imputato, successiva alle precedenti condanne, e dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che avrebbe impedito di dar rilievo alle condanne pregresse ai fini della recidiva.

Al riguardo, va rilevato che la sentenza impugnata ampiamente motiva sul trattamento sanzionatorio e anche sull'applicazione della recidiva, facendo buon governo degli indici di commisurazione della pena e ponendo rigorosamente in relazione i reati oggetto della sentenza con quelli già giudicati, evidenziando come i nuovi delitti denotino una maggiore pericolosità sociale del reo e una sua maggiore colpevolezza.

Alcun vizio di motivazione, ricorribile in cassazione, appare riscontrabile, essendo il provvedimento impugnato privo di vizi logici e di travisamenti della prova; né la Corte di Appello è incorsa in alcuna inosservanza di norme processuali o di diritto sostanziale.

Quanto al presunto esito positivo dell'affidamento in prova, va rilevato che tale fatto non risulta affatto dimostrato.

Dal provvedimento allegato al ricorso, invero, risulta che il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha concesso allo Zambrano di poter espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, ma non l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 febbraio 2021 dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati di furto con strappo, commessi il 25 giugno e il 17 luglio 2019 ai danni rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. I due furti erano stati commessi con analoghe modalità esecutive: le vittime erano state affiancate da un'autovettura, il cui conducente strappava la borsa che le donne portavano a tracolla, per poi darsi alla fuga. 2. Awerso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. La parte, senza articolare il ricorso in separati motivi, deduce: la mancanza, l'apparenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione; l'inosservanza di norme processuali, con specifico riferimento «alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio»; l'inosservanza di norme processuali, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva; la violazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen. La parte sostiene che la Corte d'Appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado, nonostante le notevoli contraddizioni presenti nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non valutata secondo i criteri indicati dal legislatore. La Corte territoriale non avrebbe sottoposto al vaglio di attendibilità le dichiarazioni della persona offesa e non avrebbe adeguatamente valutato che, nell'immediatezza dei fatti, la Ciminelli avrebbe descritto l'autore del reato con fattezze diverse da quelle dell'imputato, fornendo dettagli del fatto diversi da quelli da lei forniti nelle successive dichiarazioni. Il ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte territoriale per superare le presunte contraddizioni presenti nelle diverse ricostruzioni fornite dalla persona offesa, ossia che il ricordo di una vittima del reato, nell'immediatezza dei fatti, sia alterato dalle conseguenze psicologiche di quanto appena patito e che possa migliorare con il passare del tempo. Tale argomentazione, a parere del ricorrente, si porrebbe in contrasto con studi psicologici e arresti giurisprudenziali che avrebbero dimostrato che i ricordi della vittima di un reato verrebbero alterati quando quest'ultima riceva, successivamente, informazioni errate. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che: la Ciminelli, nell'immediatezza dei fatti, avrebbe fornito quella che riteneva la reale ricostruzione degli eventi, che, però, presentava particolari incompatibili con altre risultanze dell'istruttoria; successivamente, avrebbe modificato le proprie dichiarazioni per renderle compatibili con dette risultanze. La parte lamenta l'inadeguatezza della motivazione, che avrebbe fornito spiegazioni molto approssimative ai rilievi mossi dalla difesa con riferimento alle deposizioni delle persone offese di entrambi i reati. Evidenzia, inoltre, che vi sarebbero alcuni fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza che fornirebbero elementi che si porrebbero in contrasto con l'ipotesi accusatoria. Con riferimento all'applicazione della recidiva, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e, in particolare, la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della buona condotta mantenuta dall'imputato, successivamente alle precedenti condanne. Evidenzia, inoltre, che le condanne pregresse non potevano essere considerate ai fini della recidiva, in ragione dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La parte non ha articolato il ricorso in separati motivi, ma, in maniera non sempre chiara e precisa, ha lamentato presunti vizi della sentenza, che possono essere ricondotti, da un lato, al giudizio di responsabilità e, dall'altro, al trattamento sanzionatorio e alla recidiva. 2.1 Con riferimento ai primi, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione della «regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio», perché la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato le deposizioni delle persone offese, avrebbe fornito spiegazioni molto approssimative ai rilievi mossi dalla difesa in ordine a tali deposizioni e non avrebbe considerato che da alcuni fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza emergerebbero elementi che si porrebbero in contrasto con l'ipotesi accusatoria. Appare evidente che il ricorso, nella parte in cui deduce tali presunti vizi della sentenza, risulta palesemente inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108), vizio che non caratterizza di certo la sentenza impugnata. Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di Appello ha fornito ampia ed esaustiva motivazione con riferimento ad entrambi i reati contestati, fondando la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, ma anche sulle altre risultanze istruttorie e, in particolare, sulle riprese del sistema di video- sorveglianza, sugli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dagli altri testi (in particolare ritenendo rilevanti quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima del secondo furto). Si è lungamente soffermata sulle dichiarazioni di entrambe le vittime, sottoponendole a un approfondito vaglio, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo dell'attendibilità intrinseca, per poi riscontrarle anche con gli altri elementi acquisiti agli atti e, in particolare, con i filmati estrapolati dal sistema di video-sorveglianza. La motivazione è completa, priva di contraddizioni ed esente da vizi logici. Sicuramente insussistente è il presunto vizio, nel quale, secondo il ricorrente, la Corte di Appello sarebbe incorsa nel ritenere che la persona offesa possa avere ricordato con maggiore precisione i fatti, dopo aver superato l'iniziale stato di agitazione conseguente al delitto. Al riguardo, va precisato che la Corte di Appello, nel valutare le presunte contraddizioni tra le varie deposizioni rese dalla persona offesa, rileva che si tratta di piccole imprecisioni di scarso rilievo e le supera con una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Fornisce, poi, una giustificazione a tali lievi imprecisioni, sostenendo che la vittima, una volta superata la comprensibile agitazione conseguente al delitto, possa avere riferito con maggiore precisione i fatti. Si tratta di un ragionamento esente da vizi logici e quanto agli studi psicologici rappresentati dal ricorrente, a prescindere dalla loro fondatezza, occorre rilevare che, in base a quanto da lui stesso sostenuto, essi presupporrebbero che al soggetto siano state date informazioni errate: cosa che nel caso in esame non risulta dimostrata. Quanto ai fotogrammi estrapolati dal sistema di video-sorveglianza dai quali emergerebbero elementi discordanti con l'ipotesi accusatoria, va evidenziato che sul punto il ricorso è estremamente confuso e che, in ogni caso, la sentenza di appello riscontra in maniera rigorosa e precisa le deposizioni delle persone offese proprio con tali filmati. 2.2 Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui deduce l'inosservanza di norme processuali, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva. Il ricorrente, in realtà, concentra le sue censure sull'applicazione della recidiva, lamentando la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della buona condotta dell'imputato, successiva alle precedenti condanne, e dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che avrebbe impedito di dar rilievo alle condanne pregresse ai fini della recidiva. Al riguardo, va rilevato che la sentenza impugnata ampiamente motiva sul trattamento sanzionatorio e anche sull'applicazione della recidiva, facendo buon governo degli indici di commisurazione della pena e ponendo rigorosamente in relazione i reati oggetto della sentenza con quelli già giudicati, evidenziando come i nuovi delitti denotino una maggiore pericolosità sociale del reo e una sua maggiore colpevolezza. Alcun vizio di motivazione, ricorribile in cassazione, appare riscontrabile, essendo il provvedimento impugnato privo di vizi logici e di travisamenti della prova; né la Corte di Appello è incorsa in alcuna inosservanza di norme processuali o di diritto sostanziale. Quanto al presunto esito positivo dell'affidamento in prova, va rilevato che tale fatto non risulta affatto dimostrato. Dal provvedimento allegato al ricorso, invero, risulta che il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha concesso allo Zambrano di poter espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, ma non l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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