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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20410/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il Burattini deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con la quale, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa, è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", pur nell' assenza di una condotta materiale nella presunta frode, alla quale sarebbe dovuta conseguire "non aver commesso il fatto"; rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perchè il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014, Rv. 262393; in motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il Burattini deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con la quale, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa, è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", pur nell' assenza di una condotta materiale nella presunta frode, alla quale sarebbe dovuta conseguire "non aver commesso il fatto"; rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perchè il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014, Rv. 262393; in motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe