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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24441/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo il giudice di merito congruamente rilevato come il ricorrente abbia già benevolmente goduto delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e alla recidiva, a fronte dell'insussistenza di elementi favorevoli che possano supportare un giudizio di plusvalenza delle prime sulle seconde (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); che tale doglianza è inoltre generica, risultando carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo il giudice di merito congruamente rilevato come il ricorrente abbia già benevolmente goduto delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e alla recidiva, a fronte dell'insussistenza di elementi favorevoli che possano supportare un giudizio di plusvalenza delle prime sulle seconde (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); che tale doglianza è inoltre generica, risultando carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Sentenza Cassazione n. 24441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris