CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 36231/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 la Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 11 aprile 2019 della Corte d'appello di Roma, con la quale ne era stata confermata la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, rilevando la mancanza della necessaria nomina a favore del difensore dell'imputato, l'[OSCURATO:PERSONA], alla quale era stata solamente conferita procura speciale per presentare istanza di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la conseguente mancanza di legittimazione della stessa a presentare il ricorso per cassazione nell'interesse dello Scanu, dichiarato dunque inammissibile. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., prospettando l'erroneità della decisione impugnata, fondata esclusivamente sul rilievo della mancanza della procura speciale a favore del difensore dell'imputato, che, invece, era presente in atti, in quanto all'[OSCURATO:PERSONA] non era solamente stato affidato l'incarico di presentare la proposta di concordato di pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ma anche di assistere l'imputato quale difensore di fiducia. Ha esposto che a seguito della decisione di inammissibilità della Quarta Sezione della Corte di cassazione si era rivolto alla Corte d'appello di Roma, affinché sollecitasse l'ufficio matricola del carcere di [OSCURATO:PERSONA] a trasmettere alla cancelleria della Corte una copia della dichiarazione di nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia nel procedimento di merito; aderendo alla richiesta della Corte d'appello del 4 febbraio 2021 l'ufficio matricola di detto istituto di pena, il giorno successivo, aveva trasmesso copia di detta nomina, dalla quale si ricavava che l'[OSCURATO:PERSONA] era stata nominata difensore di fiducia dall'imputato, cosicché la stessa era legittimata a presentare il ricorso per cassazione, con la conseguente riconducibilità a un errore di fatto della decisione impugnata. 3. Con ordinanza resa all'udienza del 22 aprile 2021 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di questa Corte relativo al procedimento n. 808 del 2020, in relazione al quale era stata pronunciata la sentenza impugnata, e anche di quello del giudizio di appello conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa nei confronti del ricorrente in data 11 aprile 2019. 4. Con memoria del 21 luglio 2021 il ricorrente, preso atto di quanto disposto con tale ordinanza, ha ribadito la fondatezza del proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso infondato. , 2. La decisione impugnata dal ricorrente si fonda sulla mancanza in capo al difensore dell'imputato, l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., della nomina quale difensore di fiducia del ricorrente medesimo, con la conseguente carenza di legittimazione della stessa alla presentazione del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del 11 aprile 2019 della Corte d'appello di Roma. Tale dichiarazione di nomina sarebbe, però, ad avviso del ricorrente, stata effettuata tempestivamente, come dovrebbe desumersi dalla copia della stessa allegata al ricorso, mediante dichiarazione resa dall'imputato all'ufficio matricola della casa circondariale [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in data 9 marzo 2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado e anche di quella della Corte di cassazione oggetto del ricorso per errore di fatto in esame, con la conseguente erroneità della affermazione contenuta nella sentenza oggetto del ricorso straordinario della mancanza della nomina. Questa, però, come si ricava dalla stessa dichiarazione di nomina fatta valere dal ricorrente e allegata al ricorso, si riferisce a un procedimento nei confronti dello Scanu per violazione della legge in materia di stupefacenti, pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Dagli atti acquisiti da questa Corte, in particolare dalla posizione giuridica dello Scanu, risulta che lo stesso venne arrestato in flagranza di reato il 27/2/2019, fu tradotto nella casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'arresto venne convalidato il 1/3/2019, nell'ambito del procedimento n. 9354/19 r.g.n.r. delle notizie di reato; dai medesimi atti risulta anche che lo Scanu, in occasione della commissione del fatto per il quale venne arrestato, si trovava agli arresti domiciliari, in relazione ad altro procedimento, recante il n. 40381/18 r.g.n.r.; quest'ultimo è il procedimento nel quale venne pronunciata la sentenza della Corte d'appello di Roma del 11/4/2019 (relativa a fatto commesso il 23/9/2018), in relazione alla quale venne pronunciata dalla Quarta sezione di questa Corte la sentenza n. 29454 del 13/10/2020 (con cui venne dichiarato inammissibile il ricorso), oggetto del ricorso straordinario proposto dallo Scanu. Ora, poiché la dichiarazione di nomina fatta valere dal ricorrente, di cui è stata prospettata la mancata considerazione da parte della Quarta sezione di questa Corte, con la conseguente sussistenza di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., si riferisce chiaramente al solo procedimento penale relativo all'arresto dello Scanu il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pare evidente come, in mancanza di altre indicazioni, assenti in tale dichiarazione, tale nomina non possa essere ritenuta riferibile anche al procedimento già pendente in grado d'appello, relativo a fatto commesso precedentemente e per il quale lo stesso Scanu si trovava agli arresti domiciliari ed era già stato giudicato in primo grado, con la conseguenza che deve essere esclusa la mancata considerazione di una nomina idonea, posto che quella che sarebbe stata tralasciata si riferisce esclusivamente ad altro procedimento e che la nomina del difensore di fiducia ha effetto solo nel procedimento al quale si riferisce e non si estende ad altri giudizi, neppure se abbiano a oggetto lo stesso fatto (così Sez. 3, n. 48977 del 25/9/2014, Mircea, Rv. 261158; v. anche Sez. 6, n. 15854 del 16/3/2016, Laudonio, Rv. 268028, secondo cui "non è valida la nomina del difensore di fiducia diretta all'autorità giudiziaria ed effettuata in relazione ad ogni procedimento iscritto presso il suo ufficio, dovendo l'atto di nomina essere riferito a un procedimento specifico, altrimenti risultando inefficace in quanto privo di oggetto e di causa). Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza del ricorso, non sussistendo l'errore di fatto denunciato dal ricorrente, non essendo stata omessa la considerazione di una nomina di difensore idonea, posto che quella di cui è stata lamentata l'omessa considerazione si riferisce ad altro procedimento e non anche a quello nell'ambito del quale è stata resa la sentenza impugnata. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unica doglianza cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d