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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 39939/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sulla mancata assoluzione in carenza di prova dell'efficacia drogante della dose ceduta essendo, invece, comprovata l'efficacia drogante del reperto sequestrato, sebbene minimale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla mancanza grafica di motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - chieste con i motivi di appello-, onere motivazionale che, viceversa, è stato implicitamente assolto sia esaminando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che di diniego di applicazione delle pene sostitutive evidenziando la reiterazione di illeciti e la mancata osservanza della pena della libertà controllata di cui aveva usufruito in passato.

Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che la motivazione non è inesistente o manifestamente illogica sui punti innanzi descritti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sulla mancata assoluzione in carenza di prova dell'efficacia drogante della dose ceduta essendo, invece, comprovata l'efficacia drogante del reperto sequestrato, sebbene minimale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla mancanza grafica di motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - chieste con i motivi di appello-, onere motivazionale che, viceversa, è stato implicitamente assolto sia esaminando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che di diniego di applicazione delle pene sostitutive evidenziando la reiterazione di illeciti e la mancata osservanza della pena della libertà controllata di cui aveva usufruito in passato. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che la motivazione non è inesistente o manifestamente illogica sui punti innanzi descritti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 39939/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris