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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27292/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 10.12.2015, il GIP del capoluogo partenopeo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Infante lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato segnalando che la responsabilità del ricorrente è stata fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa di cui con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato la inattendibilità alla luce delle discrasie risultanti tra quanto dichiarato nel corso della individuazione fotografica rispetto a quella personale ed essendo la Corte pervenuta a conclusioni illogiche dando prevalenza alla individuazione fotografica rispetto a quella personale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.

In particolare, i giudici d'appello hanno considerato pienamente attendibile la p.o., ritenendo che la certezza mostrata al momento della individuazione fotografica e, dunque, nell'immediatezza dei fatti, non fosse smentita dalla successiva individuazione personale, avendo ritenuto di poter giustificare potendosi giustificare l'esito parzialmente positivo con il maggiore lasso di tempo intercorso dal giorno della rapina.

Tanto premesso, è in primo luogo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, che sia stata compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua di quanto avviene nella deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art.213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885).

Sulla base di questa premessa, si è quindi affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, aggiungendo di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., così, in particolare.

Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., Sez. 2, Sentenza n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994, in cui la Corte ha sostenuto che nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme, ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale).

La Corte partenopea si è conformata a tali principi non mancando di rilevare che, in occasione della individuazione personale, la persona offesa aveva indicato l'odierno ricorrente come colui, tra quelli che gli erano stati mostrati, "più simile" al rapinatore.

Il ricorso, perciò, non riesce ad intaccare la congruità della motivazione o ad evidenziare profili di violazione di legge rilevabili in questa sede finendo per contestare l'esito valutativo dell'apprezzamento dei mezzi di prova cui sono pervenuti i giudici di merito sulla base di una motivazione che non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi risultanti dalla stessa sentenza o da atti acquisiti.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 10.12.2015, il GIP del capoluogo partenopeo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Infante lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato segnalando che la responsabilità del ricorrente è stata fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa di cui con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato la inattendibilità alla luce delle discrasie risultanti tra quanto dichiarato nel corso della individuazione fotografica rispetto a quella personale ed essendo la Corte pervenuta a conclusioni illogiche dando prevalenza alla individuazione fotografica rispetto a quella personale. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno considerato pienamente attendibile la p.o., ritenendo che la certezza mostrata al momento della individuazione fotografica e, dunque, nell'immediatezza dei fatti, non fosse smentita dalla successiva individuazione personale, avendo ritenuto di poter giustificare potendosi giustificare l'esito parzialmente positivo con il maggiore lasso di tempo intercorso dal giorno della rapina. Tanto premesso, è in primo luogo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, che sia stata compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua di quanto avviene nella deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art.213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). Sulla base di questa premessa, si è quindi affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, aggiungendo di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., così, in particolare. Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., Sez. 2, Sentenza n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994, in cui la Corte ha sostenuto che nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme, ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale). La Corte partenopea si è conformata a tali principi non mancando di rilevare che, in occasione della individuazione personale, la persona offesa aveva indicato l'odierno ricorrente come colui, tra quelli che gli erano stati mostrati, "più simile" al rapinatore. Il ricorso, perciò, non riesce ad intaccare la congruità della motivazione o ad evidenziare profili di violazione di legge rilevabili in questa sede finendo per contestare l'esito valutativo dell'apprezzamento dei mezzi di prova cui sono pervenuti i giudici di merito sulla base di una motivazione che non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi risultanti dalla stessa sentenza o da atti acquisiti. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in fav
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