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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 32901/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12848-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1823 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 526/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres.

Berrino, est.

Buffa - Rg. 12848/15 - Sampaolesi contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza dell'11.12.15 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata del 5.9.14 che aveva rigettato la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della pensione di anzianità, previo accertamento dei contributi 66-70 per lavoro quale componente -iscritto allo SCAU- del nucleo familiare dello zio, mezzadro della delegazione pontificia del Santuario di Loreto.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che le prove testimoniali e documentali non fossero specifiche e precise per l'epoca ed il quantum dei contributi pagati.

Avverso tale sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, cui resiste con controricorso Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112, 115 e346 numero 4 c.p.c., per avereftrascurato le risultanze del libretto colonico.

Il motivo è infondato: non vi è un vizio di nullità processuale, ma al più un vizio di motivazione e di valutazione delle prove, vizio non sindacabile in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2727 2729 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere A\/ v esaminato adeguatamente i fatti risultanti dagli atti e valevoli quali indizi.

Il motivo non si parametra alla sentenza, che ha basato la decisione sulla non specificità delle risultanze e dei pagamenti, e non invece sulla contestazione del lavoro prestato.

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12848-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1823 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 526/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres. Berrino, est. Buffa - Rg. 12848/15 - Sampaolesi contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza dell'11.12.15 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata del 5.9.14 che aveva rigettato la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della pensione di anzianità, previo accertamento dei contributi 66-70 per lavoro quale componente -iscritto allo SCAU- del nucleo familiare dello zio, mezzadro della delegazione pontificia del Santuario di Loreto. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che le prove testimoniali e documentali non fossero specifiche e precise per l'epoca ed il quantum dei contributi pagati. Avverso tale sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, cui resiste con controricorso Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112, 115 e346 numero 4 c.p.c., per avereftrascurato le risultanze del libretto colonico. Il motivo è infondato: non vi è un vizio di nullità processuale, ma al più un vizio di motivazione e di valutazione delle prove, vizio non sindacabile in questa sede di legittimità. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2727 2729 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere A\/ v esaminato adeguatamente i fatti risultanti dagli atti e valevoli quali indizi. Il motivo non si parametra alla sentenza, che ha basato la decisione sulla non specificità delle risultanze e dei pagamenti, e non invece sulla contestazione del lavoro prestato. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggi
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