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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38186/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite nel corso della trattazione orale le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]], il quale invece ne sollecita l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di NAPOLI confermava la sentenza con la quale V11/05/2015 il GUP del TRIBUNALE di CATANIA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Carmelo a pena di giustizia per i reati, commessi a CATANIA il 24/03/2014 e riuniti per continuazione, di concorso in rapina aggravata (capo a-) e in resistenza a pubblico ufficiale (capo b).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. perché la CORTEterritoriale ha disatteso la richiesta difensiva, avanzata con la memoria depositata nei termini previsti dalla legislazione sulla pandemia, tra la sentenza oggetto di impugnazione (n. 617 del 10/03/2021) e la sentenza n. 1091 del 1°/04/2016, senza in alcun modo motivare il diniego.

3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La CORTE etnea, dato atto della istanza difensiva senza rilevare irregolarità nelle modalità e nei tempi di inoltro, ha escluso di poterla prendere in considerazione, "atteso che stante le forme cartolari con le quali si è proceduto la questione non è stata sottoposta al contraddittorio di controparte".

In questi termini, la motivazione è in violazione di legge.

Il costate e condiviso orientamento del Giudice di legittimità è infatti nel senso che (cf.

Sez. 2 sentenza n. 37379 del 18/11/2020 dep. 23/12/2020 Rv. 280424 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello" (Conf.

Cass. sez. 6, sent. n.35599 del 16/06/2015 - dep. 25/08/2015 n.m.; Cass. Sez. 1, sent. n. 9997 del 05/12/1986, Calemme, Rv. 176698; conf. mass.

RV. n. 167174; n. 156277; n. 147984).

Non vi è dubbio che nel caso in esame, al momento della presentazione dei motivi di appello contro la sentenza in data 11/05/2015 del GUP del TRIBUNALE di CATANIA, non fosse ancora divenuta definitiva la sentenza n. 1091 del 1°/04/2016 della medesima CORTE territoriale (andata in giudicato il 6/06/2017).

4. Nel disciplinare il processo cartolare nel periodo dell'emergenza da Covid-19, l'art. 23 bis del decreto legge n. 137/2020, conv. nella legge n. 176/2020, stabilisce al comma 2 i termini di dieci giorni prima dell'udienza per le conclusioni del P.M. e di cinque giorni prima per le conclusioni della difesa.

Se, per le ragioni temporali appena ricordate, l'istanza di unificazione per continuazione non poteva essere inclusa fra i motivi di appello, essa era divenuta però proponibile prima della camera di consiglio in appello: l'eventuale contraddittorio sul punto avrebbe potuto essere garantito dalla CORTE di CATANIA a mezzo della sottoposizione di essa a una integrazione del parere del RM., non sussistendo a carico del richiedente l'onere di inoltro al RM. prima della scadenza del termine previsto per le conclusioni di costui.

Il punto decisivo è se l'istanza di riunione per continuazione fra la pronuncia oggetto del presente giudizio e quella divenuta irrevocabile fosse proponibile prima della decisione della CORTE territoriale: la risposta positiva al quesito, derivante dalla scansione temporale della sentenza di primo grado in questo processo, dalla presentazione dell'appello e dal passaggio in giudicato dell'altra sentenza, rende illegittimo il diniego opposto alla trattazione del tema.

Ne segue l'annullamento con rinvio perché altra sezione della CORTE territoriale affronti il merito della chiesta riunione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso a Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite nel corso della trattazione orale le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]], il quale invece ne sollecita l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di NAPOLI confermava la sentenza con la quale V11/05/2015 il GUP del TRIBUNALE di CATANIA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Carmelo a pena di giustizia per i reati, commessi a CATANIA il 24/03/2014 e riuniti per continuazione, di concorso in rapina aggravata (capo a-) e in resistenza a pubblico ufficiale (capo b). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. perché la CORTEterritoriale ha disatteso la richiesta difensiva, avanzata con la memoria depositata nei termini previsti dalla legislazione sulla pandemia, tra la sentenza oggetto di impugnazione (n. 617 del 10/03/2021) e la sentenza n. 1091 del 1°/04/2016, senza in alcun modo motivare il diniego. 3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La CORTE etnea, dato atto della istanza difensiva senza rilevare irregolarità nelle modalità e nei tempi di inoltro, ha escluso di poterla prendere in considerazione, "atteso che stante le forme cartolari con le quali si è proceduto la questione non è stata sottoposta al contraddittorio di controparte". In questi termini, la motivazione è in violazione di legge. Il costate e condiviso orientamento del Giudice di legittimità è infatti nel senso che (cf. Sez. 2 sentenza n. 37379 del 18/11/2020 dep. 23/12/2020 Rv. 280424 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello" (Conf. Cass. sez. 6, sent. n.35599 del 16/06/2015 - dep. 25/08/2015 n.m.; Cass. Sez. 1, sent. n. 9997 del 05/12/1986, Calemme, Rv. 176698; conf. mass. RV. n. 167174; n. 156277; n. 147984). Non vi è dubbio che nel caso in esame, al momento della presentazione dei motivi di appello contro la sentenza in data 11/05/2015 del GUP del TRIBUNALE di CATANIA, non fosse ancora divenuta definitiva la sentenza n. 1091 del 1°/04/2016 della medesima CORTE territoriale (andata in giudicato il 6/06/2017). 4. Nel disciplinare il processo cartolare nel periodo dell'emergenza da Covid-19, l'art. 23 bis del decreto legge n. 137/2020, conv. nella legge n. 176/2020, stabilisce al comma 2 i termini di dieci giorni prima dell'udienza per le conclusioni del P.M. e di cinque giorni prima per le conclusioni della difesa. Se, per le ragioni temporali appena ricordate, l'istanza di unificazione per continuazione non poteva essere inclusa fra i motivi di appello, essa era divenuta però proponibile prima della camera di consiglio in appello: l'eventuale contraddittorio sul punto avrebbe potuto essere garantito dalla CORTE di CATANIA a mezzo della sottoposizione di essa a una integrazione del parere del RM., non sussistendo a carico del richiedente l'onere di inoltro al RM. prima della scadenza del termine previsto per le conclusioni di costui. Il punto decisivo è se l'istanza di riunione per continuazione fra la pronuncia oggetto del presente giudizio e quella divenuta irrevocabile fosse proponibile prima della decisione della CORTE territoriale: la risposta positiva al quesito, derivante dalla scansione temporale della sentenza di primo grado in questo processo, dalla presentazione dell'appello e dal passaggio in giudicato dell'altra sentenza, rende illegittimo il diniego opposto alla trattazione del tema. Ne segue l'annullamento con rinvio perché altra sezione della CORTE territoriale affronti il merito della chiesta riunione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso a Roma
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