CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 4424/2025 depositata il 17/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine da tre atti indirizzati al sig. [OSCURATO:PERSONA],collegati alla presunta gestione di fatto della società [OSCURATO:PERSONA].r.l.: l’avviso di accertamento relativo all’IVA per l’anno 2014, l’atto dicontestazione delle sanzioni per gli anni 2015-2019 e l’avviso diNumero registro generale 19345/2025Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13513/2026Data pubblicazione 09/05/2026accertamento relativo alle imposte dirette per l’anno 2014. Tali attimuovono dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia dicontribuente veniva indicato tra i co-gestori della società, insieme ad altrisoggetti.Il contribuente impugnava detti avvisi davanti alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Napoli, che tuttavia dichiarava inammissibile ilricorso per tardività, assumendo quale data di perfezionamento dellanotifica il 23 novembre 2022, in ragione della ricezione della comunicazionedi avvenuto deposito. Proposto appello, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania riformava integralmente tale decisione,ritenendo corretta la diversa data del 28 novembre 2022, corrispondente alritiro del plico presso la [OSCURATO:PERSONA], e quindi tempestivo il ricorsooriginario. Il giudice d’appello, esaminando anche il merito, ritenevainsussistenti gli elementi a sostegno della qualificazione del contribuentequale gestore di fatto della società, valorizzando l’assenza di prove idonee ela documentata attività dell’[OSCURATO:PERSONA] quale agente della Repsol Italia.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione articolato in quattro motivi. Il contribuente resiste concontroricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma delladecisione resa in secondo grado.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 140 e 156 del c.p.c., in relazione all’art. 21 del decreto legislativon. 546 del 1992, prospettando il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. L’Agenzia delle Entrate assume che la sentenza impugnata avrebbeindividuato in modo errato il dies a quo per l’impugnazione, attribuendorilievo alla data di ritiro del plico presso la Casa comunale, anziché allaricezione della comunicazione di avvenuto deposito ovvero alla scadenzadella compiuta giacenza, che, secondo la prospettazione dell’Ufficio,Numero registro generale 19345/2025Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13513/2026Data pubblicazione 09/05/2026integrano il momento perfezionativo della notifica per il destinatario nelcaso di irreperibilità relativa.Il primo motivo è fondato.Nel caso in scrutinio, la corretta individuazione del momento diperfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. non può prescindere dallaprecisa ricostruzione cronologica degli adempimenti. È pacifico che il 21novembre 2022 il messo notificatore, constatata l’assenza del destinatario,abbia proceduto al deposito del plico presso la Casa comunale e allaspedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Parimentiincontestato è che la comunicazione informativa sia stata ricevuta il 23novembre 2022, come attestato dagli avvisi di ricevimento sottoscritti dafamiliare convivente, mentre il ritiro del plico presso il Comune sia avvenutosoltanto il 28 novembre 2022, dunque cinque giorni dopo la già avvenutaricezione della CAD.È proprio a partire da questi dati che il ragionamento del giudice d’appellomostra la sua erroneità.La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito, con pronunciafondamentale (Corte cost., n. 3 del 2010), che la notifica eseguita tramite ilprocedimento previsto dall’art. 140 c.p.c. non può dirsi perfezionata per ildestinatario prima che sia acquisita la prova della ricezione dellacomunicazione informativa. La spedizione della CAD non è sufficiente: laCorte ha sottolineato che soltanto la ricezione assicura la “conoscibilitàeffettiva” dell’atto e consente il decorso dei termini per reagire. Ne derivache la data di arrivo della CAD è l’unico momento idoneo a collocare ilperfezionamento in capo al destinatario, salvo l’ipotesi – non ricorrente nelcaso concreto – in cui la ricezione non intervenga e la conoscibilità siproduca ope legis con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione.Tale impostazione è stata ulteriormente consolidata da un’ampia serie diarresti della Corte di cassazione (tra le molte, Cass. nn. 23498/2018,20571/2018, 20287/2018, 19958/2018, 12754/2018), che hanno ribaditoNumero registro generale 19345/2025Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13513/2026Data pubblicazione 09/05/2026in modo costante che, nel meccanismo notificatorio dell’art. 140 c.p.c., ilperfezionamento per il destinatario coincide con la ricezione dellacomunicazione informativa, o, in mancanza, con la maturazione del terminedi dieci giorni dalla sua spedizione. Si è chiarito, inoltre, che l’articolazioneprocedimentale dell’art. 140 c.p.c. è strutturata proprio per garantire aldestinatario una progressiva e concreta possibilità di conoscenza dell’atto,la quale raggiunge il suo punto di compimento soltanto nella CAD.In questo quadro, il successivo ritiro del plico presso la Casa comunaleassume un significato strettamente residuale.La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, n. 10012/2021),sviluppando principi già affiorati in precedenti arresti (Cass. nn.10672/2020, 14184/2014, 23139/2014, 4828/2015), ha infattipuntualizzato che il ritiro può assumere rilievo solo se interviene primadella ricezione della comunicazione informativa, o prima dell’inutile decorsodel termine di dieci giorni. Al contrario, quando, come nel caso concreto, ilritiro avvenga in un momento successivo rispetto alla già avvenutaricezione della CAD, esso non è idoneo a posticipare né a modificare inalcun modo il momento di perfezionamento della notifica, trattandosi di unfatto materiale che interviene quando il procedimento notificatorio è giàconcluso.Le Sezioni Unite hanno aggiunto un ulteriore elemento di chiarezza,sottolineando il “parallelismo sistematico” tra l’art. 140 c.p.c. e l’art. 8 dellalegge n. 890 del 1982: in entrambi i casi, la comunicazione informativasvolge una funzione centrale di garanzia del diritto di difesa, perché ècondizione di conoscere l’esistenza dell’atto. Da ciò discende,coerentemente, l’irrilevanza del ritiro tardivo del plico, che non rappresentail momento qualificante della conoscibilità legale e non può incidere sulladecorrenza dei termini.Numero registro generale 19345/2025Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13513/2026Data pubblicazione 09/05/2026Applicando tali principi al caso concreto, l’esito è univoco: la notifica si èperfezionata il 23 novembre 2022, data in cui la comunicazione informativaè stata ricevuta.Il ritiro del 28 novembre 2022, collocandosi temporalmente dopo la giàverificatasi conoscenza legale dell’atto, non è idoneo a spostare il dies aquo. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992scadeva dunque il 22 gennaio 2023, prorogato al 23 gennaio 2023 inragione della domenica, mentre il ricorso è stato notificato il 24 gennaio2023, e deve pertanto considerarsi tardivo.La decisione impugnata, avendo ancorato la tempestività del ricorso alladata del ritiro del plico, ha quindi applicato un criterio difforme rispetto aiprincipi affermati tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla costantegiurisprudenza di legittimità, valorizzando un evento giuridicamente nonidoneo a individuare il momento perfezionativo della notifica.Il motivo deve, dunque, essere accolto.Resta assorbito il secondo motivo, per il cui tramite si prospetta la nullitàdella sentenza per carenza o apparenza della motivazione, in violazionedell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’art. 132, primocomma, n. 4, c.p.c., deducendo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe aderito in modo acriticoalla ricostruzione del contribuente e a precedenti di merito, omettendo diconfrontarsi con l’impianto indiziario posto dall’Amministrazione afondamento degli atti impositivi e con le risultanze del processo verbale diconstatazione, così da rendere la motivazione meramente assertiva e privadi un effettivo percorso logico-giuridico.Resta assorbito anche il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale sidenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 deld.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del1993, oltre che degli artt. 2729, 2697 e 116 cod. civ., deducendo il vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo l’Ufficio, laNumero registro generale 19345/2025Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 13513/2026Data pubblicazione 09/05/2026sentenza impugnata avrebbe erroneamente svalutato gli elementi indiziariacquisiti in sede di verifica e utilizzati per sostenere l’esistenza dellagestione di fatto da parte del contribuente, non applicando correttamente iprincipi che regolano il ricorso alla prova presuntiva e l’onere probatorio inmateria tributaria.Resta infine assorbito il quarto motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell’art. 11 deldecreto legislativo n. 472 del 1997, prospettando nuovamente il vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L’Agenzia afferma che, una voltaqualificata la società come artificiosa o fittizia, le sanzioni amministrativetributarie devono essere imputate alla persona fisica che ha materialmentebeneficiato delle violazioni, con conseguente attribuzione al contribuente siadel ruolo di gestore di fatto sia della connessa responsabilità sanzionatoria.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo, assorbitigli altri. La sentenza d’appello va cassata. Non occorrendo ulterioriaccertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con la declaratoria diinammissibilità dell’originario ricorso. Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate in relazione ai tre gradi del giudizio neitermini esplicitati in dispositivo. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, il terzo e ilquarto motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente.Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio, che liquida ineuro 2.800,00 per il primo grado; in euro 3.200,00 per il grado d’appello;in euro 2.400,00 per il presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti