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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37966/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Grosseto del 26 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa in rela- zione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 112 di cocaina).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla questione di incompetenza territoriale sollevata in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine all'unico motivo di ricorso, va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza per territorio, secondo cui le di- chiarazioni dell'imputato circa il luogo di consumazione del reato, ove non sorrette da sicuri elementi di riscontro, non assumono alcuna rilevanza, non potendosi rimet- tere al medesimo l'individuazione del giudice competente.

La competenza per territorio, infatti, va determinata non sulla base delle mere dichiarazioni dell'imputato circa il luogo di consumazione del reato, ove non sorrette da sicuri elementi di riscontro, bensì in base ad elementi oggettivamente certi (Sez. 1, n. 43230 del 26/10/2010, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249018, Sez. 1, n. 5230 del 20/10/1995, Confl.comp.

Trib.

Milano e Trib.

Grosseto in proc.

Urrata, Rv. 203101).

Peraltro, poiché ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. - cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta, della costituzione delle parti - e la trattazione e decisione delle relative problematiche sono inserite tra le "que- stioni preliminari", evidentemente il legislatore ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione.

Appare quindi evidente la fallacia degli argomenti con cui il ricorrente ha inteso censurare l'individuazione del criterio di competenza, limitandosi a precisare di aver acquistato lo stupefacente in una località diversa rispetto a quella del suo rinveni- mento e ad indicare il nominativo dei presunti complici: alla luce dei principi suindicati e della natura del rito abbreviato prescelto, lo svolgimento di tali attività istruttorie ai fini della determinazione della competenza è precluso.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Grosseto del 26 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa in rela- zione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 112 di cocaina). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla questione di incompetenza territoriale sollevata in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza per territorio, secondo cui le di- chiarazioni dell'imputato circa il luogo di consumazione del reato, ove non sorrette da sicuri elementi di riscontro, non assumono alcuna rilevanza, non potendosi rimet- tere al medesimo l'individuazione del giudice competente. La competenza per territorio, infatti, va determinata non sulla base delle mere dichiarazioni dell'imputato circa il luogo di consumazione del reato, ove non sorrette da sicuri elementi di riscontro, bensì in base ad elementi oggettivamente certi (Sez. 1, n. 43230 del 26/10/2010, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249018, Sez. 1, n. 5230 del 20/10/1995, Confl.comp. Trib. Milano e Trib. Grosseto in proc. Urrata, Rv. 203101). Peraltro, poiché ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. - cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta, della costituzione delle parti - e la trattazione e decisione delle relative problematiche sono inserite tra le "que- stioni preliminari", evidentemente il legislatore ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione. Appare quindi evidente la fallacia degli argomenti con cui il ricorrente ha inteso censurare l'individuazione del criterio di competenza, limitandosi a precisare di aver acquistato lo stupefacente in una località diversa rispetto a quella del suo rinveni- mento e ad indicare il nominativo dei presunti complici: alla luce dei principi suindicati e della natura del rito abbreviato prescelto, lo svolgimento di tali attività istruttorie ai fini della determinazione della competenza è precluso. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 37966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris