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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12017/2026

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erale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 1276/22/2023, depositata in data 6 aprile2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 14 maggio 2020 il contribuente trasmetteva tredichiarazioni integrative dei redditi, relative agli anni 2016, 2017 e2018, indicando nel quadro RC il codice 4, ovvero il regime deilavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. n. 147/2015; il 25 giugno 2020trasmetteva il Modello 730/2020 per l’anno di imposta 2019,procedendo negli stessi termini, ovvero indicando nel quadro C ilNumero registro generale 18454/2023Numero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 12017/2026codice 4 e riportando nel quadro F le eccedenze risultanti dalleData pubblicazione 30/04/2026precedenti dichiarazioni, di cui chiedeva il rimborso.A seguito di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’A.F.chiedeva al contribuente documentazione comprovante lasussistenza dei requisiti di accesso al regime agevolato di cui al d.lgs.147/2015 e, all’esito dell’esame della documentazione prodotta,riconosceva il rimborso nella misura di Euro 10.354,00, scaturentedalla liquidazione della dichiarazione 730/2020 (per l’anno 2019).

Gliimporti relativi agli anni di imposta precedenti non eranoriconosciuti: in particolare, quelli relativi agli anni 2016 e 2017 inquanto richiesti con dichiarazioni integrative tardive, mentre inrelazione all’anno 2018 la dichiarazione era stata in origine omessa.Il contribuente ricorreva alla Commissione tributariaprovinciale di Milano onde ottenere il riconoscimento dell’interoimporto; riteneva, infatti, sussistenti i requisiti sostanziali perl’accesso al regime e, pertanto, spettanti i crediti relativi agli annidal 2016 al 2018, anche se esposti in dichiarazioni tardive.

L’Ufficiosi costituiva eccependo l’impossibilità di richiedere i benefici con lapresentazione di dichiarazioni integrative tardive, proposte cioè oltreil termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria; difettava, altresì,nella specie la richiesta del contribuente al datore di lavoro, con laconseguente decadenza del lavoratore dalla possibilità di fruire delbeneficio.La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.2.

L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, che riformava in partela decisione di primo grado.

In particolare, premetteva che nessunadecadenza dall’agevolazione fosse prevista dalla legge in caso dimancata richiesta al datore di lavoro, essendo il rimborso un rimediodi carattere generale e, pertanto, fosse possibile la presentazione diuna dichiarazione integrativa, entro i termini previsti dalla legge (art.2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 allo scopo di usufruiredell’agevolazione.

Riteneva, quindi, tempestive, in quanto proposteNumero registro generale 18454/2023Numero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 12017/2026nel rispetto dei detti termini, solo le dichiarazioni relative agli anniData pubblicazione 30/04/20262016 e 2017 ed accoglieva, in definitiva, l’appello limitatamente alrimborso richiesto per l’anno 2018, non dovuto in quanto omessa larelativa dichiarazione.3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 20 settembre2023 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado.

Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 22-23 marzo2026, istanza di fissazione di udienza tematica, indicando 76 giudiziaventi ad oggetto questioni interpretative riguardanti l’applicazionedella norma agevolativa in esame.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 147/2015 e dell’art. 2 deld.p.r. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Sostiene, in particolare, che anche con riferimento agli anni 2016 e2017 non sussista il diritto al rimborso, in quanto chiesto condichiarazione integrativa tardiva.2.

La Corte, preliminarmente, osserva che con ordinanzainterlocutoria n. 7549/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., la soluzione di questioni relative al regimeagevolativo dei cc.dd. impatriati.Anche alla luce dell’istanza di trattazione in un'unica udienzatematica, avanzata dal patrono erariale, si rende opportuno il rinviodella causa a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 1276/22/2023, depositata in data 6 aprile2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. In data 14 maggio 2020 il contribuente trasmetteva tredichiarazioni integrative dei redditi, relative agli anni 2016, 2017 e2018, indicando nel quadro RC il codice 4, ovvero il regime deilavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. n. 147/2015; il 25 giugno 2020trasmetteva il Modello 730/2020 per l’anno di imposta 2019,procedendo negli stessi termini, ovvero indicando nel quadro C ilNumero registro generale 18454/2023Numero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 12017/2026codice 4 e riportando nel quadro F le eccedenze risultanti dalleData pubblicazione 30/04/2026precedenti dichiarazioni, di cui chiedeva il rimborso.A seguito di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’A.F.chiedeva al contribuente documentazione comprovante lasussistenza dei requisiti di accesso al regime agevolato di cui al d.lgs.147/2015 e, all’esito dell’esame della documentazione prodotta,riconosceva il rimborso nella misura di Euro 10.354,00, scaturentedalla liquidazione della dichiarazione 730/2020 (per l’anno 2019). Gliimporti relativi agli anni di imposta precedenti non eranoriconosciuti: in particolare, quelli relativi agli anni 2016 e 2017 inquanto richiesti con dichiarazioni integrative tardive, mentre inrelazione all’anno 2018 la dichiarazione era stata in origine omessa.Il contribuente ricorreva alla Commissione tributariaprovinciale di Milano onde ottenere il riconoscimento dell’interoimporto; riteneva, infatti, sussistenti i requisiti sostanziali perl’accesso al regime e, pertanto, spettanti i crediti relativi agli annidal 2016 al 2018, anche se esposti in dichiarazioni tardive. L’Ufficiosi costituiva eccependo l’impossibilità di richiedere i benefici con lapresentazione di dichiarazioni integrative tardive, proposte cioè oltreil termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria; difettava, altresì,nella specie la richiesta del contribuente al datore di lavoro, con laconseguente decadenza del lavoratore dalla possibilità di fruire delbeneficio.La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, che riformava in partela decisione di primo grado. In particolare, premetteva che nessunadecadenza dall’agevolazione fosse prevista dalla legge in caso dimancata richiesta al datore di lavoro, essendo il rimborso un rimediodi carattere generale e, pertanto, fosse possibile la presentazione diuna dichiarazione integrativa, entro i termini previsti dalla legge (art.2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 allo scopo di usufruiredell’agevolazione. Riteneva, quindi, tempestive, in quanto proposteNumero registro generale 18454/2023Numero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 12017/2026nel rispetto dei detti termini, solo le dichiarazioni relative agli anniData pubblicazione 30/04/20262016 e 2017 ed accoglieva, in definitiva, l’appello limitatamente alrimborso richiesto per l’anno 2018, non dovuto in quanto omessa larelativa dichiarazione.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo e notificato a controparte a mezzo pec in data 20 settembre2023 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado. Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 22-23 marzo2026, istanza di fissazione di udienza tematica, indicando 76 giudiziaventi ad oggetto questioni interpretative riguardanti l’applicazionedella norma agevolativa in esame.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 147/2015 e dell’art. 2 deld.p.r. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Sostiene, in particolare, che anche con riferimento agli anni 2016 e2017 non sussista il diritto al rimborso, in quanto chiesto condichiarazione integrativa tardiva.2. La Corte, preliminarmente, osserva che con ordinanzainterlocutoria n. 7549/2026 è stata rimessa alla pubblica udienza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., la soluzione di questioni relative al regimeagevolativo dei cc.dd. impatriati.Anche alla luce dell’istanza di trattazione in un'unica udienzatematica, avanzata dal patrono erariale, si rende opportuno il rinviodella causa a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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