CassazionedecretoSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 07109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s,Itite le conclusioni del PG i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22 settembre 2021, ha revocato il provvedimento di sospensione del procedimento per esito negativo della messa alla prova, dichiarando eg(cutivo il decreto penale di condanna N. 40/2020 emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 6419/19 R.G.N.R., n. 5613/19 R.G. G.i.p. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, lamentando l'abnormità del provvedimento nella parte in cui è stato dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna, nonostante fosse stata proposta rituale opposizione. 3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, nelle conclusioni scritte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 464-septies, commi 1 e 2, cod. proc. pen. così stabilisce: «1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso». L'art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: «l. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti». All'esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli del codice di rito, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la - 9 P prosecuzione del processo. Il corso del processo deve evidentemente riprendere dal momento della disposta sospensione, segnato processualmente dall'opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull'argomento Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 - 01 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non influisce sull'opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace). In assenza di richiesta di accedere a riti altermativi, il G.i.p., lungi dal dichiarare l'esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell'imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall'art. 464 cod. prc. pen. L'ordinanza con cui è stata disposta l'esecutività del decreto penale di condanna è dunque illegittima. Il ricorso, per quanto detto, deve essere accolto: l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina perché, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., provveda ad emettere decreto di giudizio immediato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]