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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 33730/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3988/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 78/2021depositata il 22/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Potenza n. 78/2021, con sentenza depositata il 22.2.2021, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 278/2015, depositata il 24.7.2015.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.7.2015, al termine lungo di un anno di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008) occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742/1969), con conseguente scadenza il giorno 23.9.2016, termine non prorogabile, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. in quanto cadente di venerdì.

Ne consegue che, al momento della notifica dell’atto di appello, avvenuta a mezzo pec in data 26.9.2016, il termine di decadenza previsto per la proposizione dell’appello era già scaduto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] 2021 – [OSCURATO:PERSONA] del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, soc. coop. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c..

Espone la curatela ricorrente che, erroneamente, il giudice d’appello ha ritenuto che il termine ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’appello - anche considerando la sospensione feriale - scadesse il 23.9.2016 e ciò in quanto non ha tenuto conto che il termine annuale si computa ex nominatione dierum, ovvero scade lo stesso giorno dal successivo anno dal quale si cominci a contare, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo.

Pertanto, nel caso di specie, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 24.7.2015, ciò ha comportato che la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. sia avvenuta lo stesso giorno dell’anno successivo, e quindi il 24.7.2016, e non il giorno precedente, come ritenuto dal Collegio lucano.

Inoltre, considerando la doppia sospensione feriale dei mesi di agosto 2015 e 2016, si arriva al 24.9.2016, con la conseguenza che, cadendo tale giorno di sabato, la notifica dell’appello avvenuta il lunedì 26.9.2016 è stata tempestiva.

2. Il ricorso è fondato.

Va osservato che questa Corte (vedi Cass. 15029/2020; conf. 22699/2013; Cass. n. 2186/2021) ha più volte statuito che “Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”.

Ne consegue che, come indicato, dalla curatela ricorrente, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 24.7.2015, il termine annuale (vigente ratione temporis) per la proposizione dell’appello è venuto a scadenza, tenuto conto dei periodi feriali dell’agosto 2015 e 2016, in data 24.9.2016, che, cadendo di sabato, si è prorogato di diritto, ex art. 155 comma 5° c.p.c., al lunedì 26.9.2016.

Dunque, erroneamente, la Corte d’Appello, ha ritenuto tardivo l’appello notificato proprio il 26.9.2016.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3988/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 78/2021depositata il 22/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Potenza n. 78/2021, con sentenza depositata il 22.2.2021, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 278/2015, depositata il 24.7.2015. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.7.2015, al termine lungo di un anno di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008) occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742/1969), con conseguente scadenza il giorno 23.9.2016, termine non prorogabile, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. in quanto cadente di venerdì. Ne consegue che, al momento della notifica dell’atto di appello, avvenuta a mezzo pec in data 26.9.2016, il termine di decadenza previsto per la proposizione dell’appello era già scaduto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] 2021 – [OSCURATO:PERSONA] del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, soc. coop. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c.. Espone la curatela ricorrente che, erroneamente, il giudice d’appello ha ritenuto che il termine ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell’appello - anche considerando la sospensione feriale - scadesse il 23.9.2016 e ciò in quanto non ha tenuto conto che il termine annuale si computa ex nominatione dierum, ovvero scade lo stesso giorno dal successivo anno dal quale si cominci a contare, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo. Pertanto, nel caso di specie, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 24.7.2015, ciò ha comportato che la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. sia avvenuta lo stesso giorno dell’anno successivo, e quindi il 24.7.2016, e non il giorno precedente, come ritenuto dal Collegio lucano. Inoltre, considerando la doppia sospensione feriale dei mesi di agosto 2015 e 2016, si arriva al 24.9.2016, con la conseguenza che, cadendo tale giorno di sabato, la notifica dell’appello avvenuta il lunedì 26.9.2016 è stata tempestiva. 2. Il ricorso è fondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. 15029/2020; conf. 22699/2013; Cass. n. 2186/2021) ha più volte statuito che “Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”. Ne consegue che, come indicato, dalla curatela ricorrente, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 24.7.2015, il termine annuale (vigente ratione temporis) per la proposizione dell’appello è venuto a scadenza, tenuto conto dei periodi feriali dell’agosto 2015 e 2016, in data 24.9.2016, che, cadendo di sabato, si è prorogato di diritto, ex art. 155 comma 5° c.p.c., al lunedì 26.9.2016. Dunque, erroneamente, la Corte d’Appello, ha ritenuto tardivo l’appello notificato proprio il 26.9.2016. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio
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