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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17954/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE di [OSCURATO:PERSONA].DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Lecce Sezione, distaccata di Taranto con sentenza del 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza del 17/02/2021 emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, confermava la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata di cui al capo A), rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. L' imputato propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati contestati.

Lamenta che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità su taluni elementi indiziari privi di decisività che non consentivano di ritenere dimostrata la commissione delle rapine in questione ad opera dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la ricostruzione dei fatti contestati operata dal primo giudice.

3.2. Nel caso di specie i giudici di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali a carico dell'imputato erano emersi una serie di indizi gravi precisi e concordanti sicchè doveva ritenersi raggiunta la prova di tutti i fatti contestati.

La Corte territoriale ha richiamato, in particolare, gli accertamenti dei CC che, nel visionare le immagini di video sorveglianza presenti presso la stazione AGIP teatro della rapina del 18/06/2020, avevano riconosciuto "per gestualità e fisionomia" il Leggieri; il contenuto di un sms inviato al Leggeri dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riconosciuto i fatti come contestati) poco ore dopo le due rapine al fine di suggerirgli la strategia da tenere per ostacolare le indagini ed, ancora, le risultanze dei tabulati telefonici del [OSCURATO:PERSONA] e del Leggeri attestanti i loro contatti sia prima che nel corso delle due rapine commesse il 18 ed il 19 giugno 2020.

Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muovono delle censure generiche senza in alcun modo confrontarsi con l'articolato iter argomentativo dei giudici di merito.

Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).4.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE di [OSCURATO:PERSONA].DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce Sezione, distaccata di Taranto con sentenza del 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza del 17/02/2021 emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, confermava la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata di cui al capo A), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. L' imputato propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati contestati. Lamenta che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità su taluni elementi indiziari privi di decisività che non consentivano di ritenere dimostrata la commissione delle rapine in questione ad opera dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la ricostruzione dei fatti contestati operata dal primo giudice. 3.2. Nel caso di specie i giudici di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali a carico dell'imputato erano emersi una serie di indizi gravi precisi e concordanti sicchè doveva ritenersi raggiunta la prova di tutti i fatti contestati. La Corte territoriale ha richiamato, in particolare, gli accertamenti dei CC che, nel visionare le immagini di video sorveglianza presenti presso la stazione AGIP teatro della rapina del 18/06/2020, avevano riconosciuto "per gestualità e fisionomia" il Leggieri; il contenuto di un sms inviato al Leggeri dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riconosciuto i fatti come contestati) poco ore dopo le due rapine al fine di suggerirgli la strategia da tenere per ostacolare le indagini ed, ancora, le risultanze dei tabulati telefonici del [OSCURATO:PERSONA] e del Leggeri attestanti i loro contatti sia prima che nel corso delle due rapine commesse il 18 ed il 19 giugno 2020. Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muovono delle censure generiche senza in alcun modo confrontarsi con l'articolato iter argomentativo dei giudici di merito. Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Consigliere E
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