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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13943/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] , n. 31 , presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 26 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con decreto del 4 novembre 2022, il Giudice di pace di To- rino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trat- tenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino delMarocco , presso il Centro di per- manenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Como con de- creto del 6 ottobre 2022e convalidato dal Giudice di pace di Torino con de- creto del 7 ottobre 2022, dando atto del breve periodo di tempo trascorso dall'inoltro della richiesta d'identificazione alle autorità del Paese di origine,e ritenendo pertanto probabile l'identificazione; che avverso ilpredetto decret o l'Hasnaoui ha proposto ricors o per cassa- zione, affidato ad un solo motivo; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando ildecreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto dell'inosser- vanza da parte dell'Amministrazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle procedure di rimpatrio, e della natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere con- tenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; che, ad avviso del ricorrente, il breve periodo di tempo intercorso tra l'inoltro della richiesta di identificazione e rilascio dei documenti alle autorità del suo Paese di originee la presentazione dell'istanza di proroga non poteva essere considerato idoneo ad integrare le gravi difficoltàprescritte dall'art. 14, comma quinto, cit., poiché la predetta richiesta era stata trasmessa sol- tanto diciannove giorni dopo l'emissione del decreto di trattenimento; che, in ordine all'individuazione dei presupposti necessari per l'accogli- mento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, si registrano orientamenti di segno di- verso nella giurisprudenza di legittimità; che, secondo un indirizzo più risalente, che ha trovato tuttavia conferma anche in tempi più recenti, è legittima, in considerazione del forte flusso mi- gratorio, l'autorizzazione della proroga del trattenimento richiesta dalla Que- stura prima della scadenzadel termine previsto dal primo periodo dell'art.14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in ragione delle difficoltà incon- trate nel completamento della procedura di identificazione della persona in- teressata (cfr. Cass., Sez.

I, 5/05/2023, n. 1964; 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez.

VI, 13/07/2017, n. 17417); che, secondo un altro indirizzo, il principio sancito dall'art. 15, par. 1, della direttiva 200/115/CE, secondo cui «il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espleta- mento diligente delle modalitàdi rimpatrio», vieta l'adozione o il manteni- mento di tale misura nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non co- stituisca un'ipotesi concreta, onde il giudice della convalida, e quindi anche della proroga, è tenuto sempre a verificare l'esistenza di tale requisito, do- vendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza (cfr. Cass., Sez.

I, 24/08/2023, n. 25256); che entrambi gli orientamenti muovono peraltro dalla considerazione che il trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di pri- vazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in pre- senza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modu- lazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma, sia nella fase au- torizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi secondo, terzo e quarto) sia nella fase eventuale di proroga (art. 14, comma quinto), sicché per un verso l'autorità amministrativa è priva di qual- siasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali in- termedie e dello sbarramento finale, e per altro verso il controllo giurisdizio- nale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in man- canza di un'espressa previsione di legge, all'autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limititemporali legislativamente imposti; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da con- sentire alla difesa del ricorrente di discutere più approfonditamente la que- stione da essa sollevata, con la partecipazione del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] , n. 31 , presso lo studio dell o Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 26 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con decreto del 4 novembre 2022, il Giudice di pace di To- rino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trat- tenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino delMarocco , presso il Centro di per- manenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Como con de- creto del 6 ottobre 2022e convalidato dal Giudice di pace di Torino con de- creto del 7 ottobre 2022, dando atto del breve periodo di tempo trascorso dall'inoltro della richiesta d'identificazione alle autorità del Paese di origine,e ritenendo pertanto probabile l'identificazione; che avverso ilpredetto decret o l'Hasnaoui ha proposto ricors o per cassa- zione, affidato ad un solo motivo; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando ildecreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto dell'inosser- vanza da parte dell'Amministrazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle procedure di rimpatrio, e della natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere con- tenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; che, ad avviso del ricorrente, il breve periodo di tempo intercorso tra l'inoltro della richiesta di identificazione e rilascio dei documenti alle autorità del suo Paese di originee la presentazione dell'istanza di proroga non poteva essere considerato idoneo ad integrare le gravi difficoltàprescritte dall'art. 14, comma quinto, cit., poiché la predetta richiesta era stata trasmessa sol- tanto diciannove giorni dopo l'emissione del decreto di trattenimento; che, in ordine all'individuazione dei presupposti necessari per l'accogli- mento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, si registrano orientamenti di segno di- verso nella giurisprudenza di legittimità; che, secondo un indirizzo più risalente, che ha trovato tuttavia conferma anche in tempi più recenti, è legittima, in considerazione del forte flusso mi- gratorio, l'autorizzazione della proroga del trattenimento richiesta dalla Que- stura prima della scadenzadel termine previsto dal primo periodo dell'art.14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in ragione delle difficoltà incon- trate nel completamento della procedura di identificazione della persona in- teressata (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2023, n. 1964; 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417); che, secondo un altro indirizzo, il principio sancito dall'art. 15, par. 1, della direttiva 200/115/CE, secondo cui «il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espleta- mento diligente delle modalitàdi rimpatrio», vieta l'adozione o il manteni- mento di tale misura nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non co- stituisca un'ipotesi concreta, onde il giudice della convalida, e quindi anche della proroga, è tenuto sempre a verificare l'esistenza di tale requisito, do- vendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza (cfr. Cass., Sez. I, 24/08/2023, n. 25256); che entrambi gli orientamenti muovono peraltro dalla considerazione che il trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di pri- vazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in pre- senza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modu- lazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma, sia nella fase au- torizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi secondo, terzo e quarto) sia nella fase eventuale di proroga (art. 14, comma quinto), sicché per un verso l'autorità amministrativa è priva di qual- siasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali in- termedie e dello sbarramento finale, e per altro verso il controllo giurisdizio- nale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in man- canza di un'espressa previsione di legge, all'autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limititemporali legislativamente imposti; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da con- sentire alla difesa del ricorrente di discutere più approfonditamente la que- stione da essa sollevata, con la partecipazione del Pubblico Ministero. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 13943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris