CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 28791/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10.10.2024, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.03.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. 309/1990, condannandolo alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa. 2. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella prevista e punita dall'art. 73 comma V D.P.R. 309/90. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di valutare specificamente i parametri quantitativi della sostanza stupefacente sequestrata in relazione ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, richiamando i parametri indicati in Cass. Pen. Sez. VI Sent. N. 45061/2022. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Le argomentazioni difensive si appalesano generiche e prive di adeguata specificità, limitandosi a una mera evocazione di orientamenti giurisprudenziali senza alcuna puntuale critica della motivazione resa dalla Corte territoriale. In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, valorizzando non soltanto il dato quantitativo delle sostanze rinvenute - peraltro oggettivamente rilevante (complessivamente oltre 20 grammi tra eroina e cocaina, corrispondenti a centinaia di dosi) - ma anche le modalità della condotta, il contesto operativo e l'organizzazione dell'attività di spaccio, elementi tutti incompatibili con l'ipotesi di lieve entità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de