CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; DTTIqIIITf [OSCURATO:PERSONA] g rrINcrnPpATn TN rvirwryrn 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Vicenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all`nrt. 1 0-his d.!gc. -1 9.9P, n. 9" per nec.i, . fntto ingrc.sco - n inni io nor occorci ••• • • • • • •-•• •-• •-• • • • trattenuto - in territorio italiano, in violazione delle relative disposizioni di legge. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex ari- fI rnrnm I IcFF hl nri o) rnri nrnr non a rtir-nlai in 1-ro winla-7inno e fisa. applicazione dell'art. 10-bis comma 6 T.U. imm.; difetto di motivazione, in ordine al diniego di concessione della particolare tenuità; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). nu uni-rn al nrimn mnfil/n in nartirnlaro enci-iono il rirnrrnF di awor ronnlari7-tnra In propria posizione medio tempore, fra il fatto e l'emissione della sentenza impugnata, come da documentazione ora prodotta (la difesa prospetta anche un argomento di carattere logico, affermando che - all'indomani della prima udienza - l'imputato ha ricevuto notifica della data di relnr, i nre,nr-ice n nnì renInfi,,, re,r1,nlen e eeet, rent,r1 i nr,1- e, cnr.4-n irlenn4-i4-; “../ LA Il I 1.4 [OSCURATO:PERSONA] L/ 1.3I I i I V LI ...ALLA...[OSCURATO:PERSONA],...“.111,4l,0 I I IL. LI ilAe I LL. [OSCURATO:PERSONA] I evve ev LUI rilasciata il 25/09/2023, ossia in epoca antecedente, rispetto alla sentenza; circostanza che dovrebbe dimostrare, in ipotesi difensiva, l'avvenuta regolarizzazione della posizione del condannato, che - se fosse stato ancora privo di permesso di soggiorno - non avrebbe ottenuto le v v...ve evi ...v ve 'rete-uni-n Ai tAcern4-ii-22 11,1,111L.LLA je 3. I primi due motivi sono da ritenersi inammissibili, sostanzialmente in forza di considerazioni tra loro sovrapponibili. E infatti, la documentazione posta a fondamento della nrins 1..11111M Ano, I inn -rn nese" ci-ni-n rsr•nrInf-4-, A. er-nn1-ce il rei. erli,ice Ai rele,r-ifes rrIcsntr,, il nrnccirenlir.,,,,}n LAM9111,11111[..LA 1,, A L LA Leva *AI eLv Il yeuve.e., LI 1111¼_IlLU/ , e e eve ete I.. Il ire vvvevy .....LI eLv art. 34 d.lgs. n. 286 del 1998, parimenti, non è stato oggetto di specifica domanda dinanzi al Giudice di pace. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio dì legittimità - la postulazione di una non consentita rivisitazione, sul piano de! rnerite, deiVacc,artamoni-n ci scel inf-n nolln sontena im-u- gnata. 4. Quanto al mancato riconoscimento delle generiche, deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potrin risiiiti es,.rcit.to congri iarne.nte, !ogic.ni,2nt,2 ed 2rv-h,, mrmn con il egner>ie principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati clic, si assumano essere stati indebitamente nroi-ormocci noll'annro7-iamonf-n giiiclice impugnato.5. AI n Isice dcIic re% nsitiora7inni rho prorc,rinnt-n il rirnren riewo inccore riirhiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r"nri ri cle-ic n in Dnrnn rvsne--rn I I it.A. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GiueDce Santalucia DEPOSITATA