CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (per il delitto di furto in abitazione), oltre che perché strutturato secondo modalità espositive estremamente generiche e meramente enunciative relativamente alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. 2. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente denuncia, con mera enunciazione generica, l'insufficiente motivazione circa la sua affermazione di responsabilità, invocando l'art. 129 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto, in relazione al quale il giudice ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso