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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:793
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0405 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Requisito di buona fede del professionista – Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva» Nella causa C‑405/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2021, nel procedimento FV contro [OSCURATO:PERSONA] d.d., LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Ilešič, facente funzioni di presidente di Sezione,

I. Jarukaitis, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per FV, da R. Preininger, odvetnik; – per il governo sloveno, da B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, nonché degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ( GU 2011, L 304, pag. 64 ) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»). 2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FV, consumatrice, e la [OSCURATO:PERSONA] d.d., un istituto bancario di diritto sloveno, in merito a un contratto di credito e agli atti giuridici ad esso relativi.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il dodicesimo ed il sedicesimo considerando della direttiva 93/13 sono formulati come segue: «considerando (...) che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva; (...) considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo delle clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà tra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che, nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi». 4 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 5 L’articolo 5 di detta direttiva è del seguente tenore: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)». 6 L’articolo 8 della stessa direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». 7 L’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2 della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «1.

Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la [OSCURATO:PERSONA], così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni: – estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure – contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

2. [OSCURATO:PERSONA] garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web».

Diritto sloveno 8 L’articolo 24 dello Zakon o varstvu potrošnikov (legge sulla protezione dei consumatori) (Uradni list RS, n. 98/04, versione consolidata; in prosieguo: lo «ZVPot») prevede, al paragrafo 1: «1.

Le clausole contrattuali sono considerate abusive se: – determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, o – rendono l’esecuzione del contratto immotivatamente pregiudizievole per il consumatore, o – fanno sì che l’esecuzione del contratto differisca in misura significativa da quanto si aspettava ragionevolmente il consumatore, o – contravvengono al principio di buona fede e lealtà».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il 19 settembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] e la madre di FV hanno stipulato un contratto di credito.

Poiché quest’ultima era deceduta, il 21 luglio 2014 FV si è impegnata, in forza di un contratto di subentro nel debito, a rimborsare il saldo residuo del contratto di credito alla convenuta nel procedimento principale.

Con quest’ultimo contratto, la mutuataria ha ricevuto in un importo di 149220 franchi svizzeri (CHF) (circa EUR 89568 alla data di conclusione del contratto di credito), con un termine di rimborso di 240 mesi. 10 Il suddetto contratto di credito non contiene alcuna clausola sul tasso di cambio applicabile.

Per contro, ai sensi dell’articolo 12 di tale contratto, il rischio di cambio è posto interamente a carico della mutuataria. 11 Il giudice del rinvio afferma che, nel caso di specie, il rischio di cambio si è concretizzato, poiché la mutuataria doveva ancora rimborsare alla convenuta nel procedimento principale, alla data del 29 gennaio 2018, un importo pari a EUR 72049,58. 12 Il 9 aprile 2018, FV ha proposto un ricorso dinanzi all’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo, tra l’altro, di dichiarare la nullità del contratto di credito oggetto del procedimento principale, facendo valere le variazioni del tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero.

In seguito al rigetto del ricorso da parte di tale tribunale, FV ha presentato appello dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 13 Secondo tale giudice, la soluzione della controversia di cui è adito dipende, in sostanza, dalla questione se l’articolo 24, paragrafo 1, dello ZVPot sia conforme ai termini e agli obiettivi della direttiva 93/13.

Più concretamente, tale giudice intende stabilire se l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva possa essere recepito nel diritto nazionale in modo tale che i presupposti della «buona fede» e dello «squilibrio significativo» siano distinti e indipendenti l’uno dall’altro, di modo che, nelle circostanze della controversia di cui è adito, esso non avrebbe bisogno si esaminare se la convenuta nel procedimento principale abbia agito in buona fede. 14 Il giudice del rinvio ritiene che, dalla lettura combinata del dodicesimo e del sedicesimo considerando della direttiva 93/13 e degli articoli 8 e 8 bis della stessa risulti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare disposizioni che garantiscono un più elevato livello di protezione per il consumatore, superiore a quello garantito da tale direttiva e che, in tal caso, tali disposizioni devono essere comunicate alla [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, a suo avviso, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni relative ai presupposti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 15 Inoltre, il giudice del rinvio indica che dalla giurisprudenza della Corte non emerge alcuna interpretazione chiara dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in base alla quale esso potrebbe decidere se l’interpretazione e l’applicazione della disposizione pertinente del diritto nazionale siano conformi agli obiettivi di tale direttiva.

Il giudice del rinvio afferma, inoltre, che da diverse decisioni del Vrhovno sodišče (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) risulta che i due presupposti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati come cumulativi, il che sarebbe contrario agli interessi del consumatore e gli garantirebbe un livello di protezione inferiore a quello garantito dal diritto nazionale.

Il giudice del rinvio ritiene che tale posizione non sia conforme alla giurisprudenza della Corte che, pur consentendo agli organi giurisdizionali supremi nazionali di precisare i criteri definiti dalla Corte stessa, non permette loro di impedire ai giudici di grado inferiore di garantire ai consumatori la piena efficacia della direttiva 93/13 e un ricorso effettivo per tutelare i loro diritti. 16 In tali circostanze il Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 8 e 8 bis, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali, che qualifichino i due presupposti della “buona fede” e del “significativo squilibrio” come alternativi (presupposti distinti, autonomi e indipendenti tra loro), cosicché ai fini della decisione sul carattere abusivo di una clausola contrattuale sia sufficiente l’esistenza di fatti determinanti riconducibili ad uno solo dei due suddetti presupposti».

Sulla questione pregiudiziale 17 Con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo

1. 18 Occorre anzitutto precisare che la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale carattere abusivo.

In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑419/18 e C‑483/18 , EU:C:2019:930 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 19 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto. 20 Riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 e C‑289/19 , EU:C:2021:68 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 21 La Corte ha pertanto statuito che, per stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso.

Sarà proprio una simile analisi comparativa a consentire al giudice nazionale di valutare se – ed eventualmente in che misura – il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista nel vigente diritto nazionale.

Del pari, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 e C‑289/19 , EU:C:2021:68 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 22 Peraltro, l’esame della sussistenza di un eventuale «significativo squilibrio» non può limitarsi a una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell’operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore da tale clausola, dall’altro.

Infatti, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che ciò avvenga sotto forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto oppure di ostacolo all’esercizio dei medesimi o ancora di imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 e C‑289/19 , EU:C:2021:68 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 23 Quanto al problema se sia rispettato il requisito della «buona fede» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, dalla giurisprudenza emerge che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in questione a seguito di un negoziato individuale (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 24 Pertanto, come si evince dal sedicesimo considerando di tale direttiva, il requisito della «buona fede», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, è un elemento che consente di verificare se il professionista abbia trattato in modo leale ed equo con il consumatore, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi.

Deriva altresì da tale considerando che, nel valutare la buona fede, occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni negoziali delle parti, alla questione se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore. 25 Peraltro, la Corte ha già chiarito che il concetto di «buona fede» è insito nell’esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale (ordinanza del 17 novembre 2021, Unión de [OSCURATO:PERSONA], C‑79/21 , non pubblicata, EU:C:2021:945 , punto 38 ). 26 Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in questione, in primo luogo, se il requisito della buona fede sia stato violato e, in secondo luogo, se vi sia stato uno squilibrio significativo a danno del consumatore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 49 e giurisprudenza citata). 27 In tali circostanze, si deve ritenere che i due elementi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 richiedano, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, una valutazione da parte del giudice nazionale alla luce dei criteri che sono loro propri, al fine di determinare successivamente se la clausola di cui trattasi sia abusiva, fermo restando che la valutazione di tali elementi sulla base di detti criteri non esclude che sussista un collegamento tra gli stessi. 28 Inoltre, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto all’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce anch’esso uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], C‑609/19 , EU:C:2021:469 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 29 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, in applicazione della normativa slovena, possa pronunciarsi sul procedimento principale senza verificare se il professionista abbia agito in buona fede.

Si pone quindi la questione se l’esistenza, a danno del consumatore, di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto possa essere sufficiente, in conformità al diritto dell’Unione, per stabilire il carattere abusivo di una clausola contrattuale. 30 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13, quest’ultima procede solo ad un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore (sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 54 e giurisprudenza citata). 31 Va ricordato, inoltre, che la direttiva 93/13 è stata recepita nell’ordinamento giuridico sloveno dallo ZVPot.

In proposito, l’articolo 24, paragrafo 1, dello ZVPot prevede quattro ipotesi, collegate dalla congiunzione «o», nelle quali una clausola contrattuale è considerata abusiva.

Tra tali ipotesi figurano quella della creazione, da parte della clausola contrattuale, a danno del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (primo trattino) e quella della violazione da parte della clausola contrattuale del principio di buona fede e di lealtà (quarto trattino). 32 In tale contesto, alla luce delle osservazioni scritte del governo sloveno riguardanti la nozione di «principio di buona fede e di lealtà», occorre sottolineare che, conformemente a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio, cosicché l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro o da una parte della causa principale [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) C‑194/19 , EU:C:2021:270 , punto 26 e giurisprudenza citata]. 33 Inoltre, come è stato rilevato ai punti 23 e 24 della presente sentenza, il requisito della «buona fede» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato alla luce del sedicesimo considerando di tale direttiva. 34 Infine, conformemente all’articolo 8 della direttiva 93/3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi, in linea di principio, di estendere la tutela prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑34/18 , EU:C:2019:764 , punti 47 ), a condizione che la normativa nazionale di cui trattasi garantisca un livello di protezione più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19 , EU:C:2020:263 , punto 37 ). 35 Orbene, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale persegue l’obiettivo di protezione dei consumatori garantito dalla direttiva 93/13.

Inoltre, essa è idonea a garantire ai consumatori, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva, un livello di protezione più elevato rispetto a quello garantito da quest’ultima, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare, prendendo anche in considerazione la giurisprudenza nazionale in materia. 36 Peraltro, tenuto conto degli interrogativi posti dal giudice del rinvio, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nelle sue osservazioni presentate alla Corte che le autorità slovene l’avevano effettivamente informata delle norme pertinenti, relative ai criteri e alle modalità di valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali, conformemente a quanto prevede l’articolo 8 bis della direttiva 93/13, cosicché tale disposizione non può, nel caso di specie, incidere sull’interpretazione richiesta. 37 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo

1. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo

1. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0405 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Requisito di buona fede del professionista – Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva» Nella causa C‑405/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2021, nel procedimento FV contro [OSCURATO:PERSONA] d.d., LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Ilešič, facente funzioni di presidente di Sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: G. Pitruzzella cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per FV, da R. Preininger, odvetnik; – per il governo sloveno, da B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, nonché degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ( GU 2011, L 304, pag. 64 ) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»). 2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FV, consumatrice, e la [OSCURATO:PERSONA] d.d., un istituto bancario di diritto sloveno, in merito a un contratto di credito e agli atti giuridici ad esso relativi. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il dodicesimo ed il sedicesimo considerando della direttiva 93/13 sono formulati come segue: «considerando (...) che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva; (...) considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo delle clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà tra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che, nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi». 4 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 5 L’articolo 5 di detta direttiva è del seguente tenore: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)». 6 L’articolo 8 della stessa direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». 7 L’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2 della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «1.   Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la [OSCURATO:PERSONA], così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni: – estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure – contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive. 2.   [OSCURATO:PERSONA] garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web». Diritto sloveno 8 L’articolo 24 dello Zakon o varstvu potrošnikov (legge sulla protezione dei consumatori) (Uradni list RS, n. 98/04, versione consolidata; in prosieguo: lo «ZVPot») prevede, al paragrafo 1: «1.   Le clausole contrattuali sono considerate abusive se: – determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, o – rendono l’esecuzione del contratto immotivatamente pregiudizievole per il consumatore, o – fanno sì che l’esecuzione del contratto differisca in misura significativa da quanto si aspettava ragionevolmente il consumatore, o – contravvengono al principio di buona fede e lealtà». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il 19 settembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] e la madre di FV hanno stipulato un contratto di credito. Poiché quest’ultima era deceduta, il 21 luglio 2014 FV si è impegnata, in forza di un contratto di subentro nel debito, a rimborsare il saldo residuo del contratto di credito alla convenuta nel procedimento principale. Con quest’ultimo contratto, la mutuataria ha ricevuto in un importo di 149220 franchi svizzeri (CHF) (circa EUR 89568 alla data di conclusione del contratto di credito), con un termine di rimborso di 240 mesi. 10 Il suddetto contratto di credito non contiene alcuna clausola sul tasso di cambio applicabile. Per contro, ai sensi dell’articolo 12 di tale contratto, il rischio di cambio è posto interamente a carico della mutuataria. 11 Il giudice del rinvio afferma che, nel caso di specie, il rischio di cambio si è concretizzato, poiché la mutuataria doveva ancora rimborsare alla convenuta nel procedimento principale, alla data del 29 gennaio 2018, un importo pari a EUR 72049,58. 12 Il 9 aprile 2018, FV ha proposto un ricorso dinanzi all’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo, tra l’altro, di dichiarare la nullità del contratto di credito oggetto del procedimento principale, facendo valere le variazioni del tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero. In seguito al rigetto del ricorso da parte di tale tribunale, FV ha presentato appello dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 13 Secondo tale giudice, la soluzione della controversia di cui è adito dipende, in sostanza, dalla questione se l’articolo 24, paragrafo 1, dello ZVPot sia conforme ai termini e agli obiettivi della direttiva 93/13. Più concretamente, tale giudice intende stabilire se l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva possa essere recepito nel diritto nazionale in modo tale che i presupposti della «buona fede» e dello «squilibrio significativo» siano distinti e indipendenti l’uno dall’altro, di modo che, nelle circostanze della controversia di cui è adito, esso non avrebbe bisogno si esaminare se la convenuta nel procedimento principale abbia agito in buona fede. 14 Il giudice del rinvio ritiene che, dalla lettura combinata del dodicesimo e del sedicesimo considerando della direttiva 93/13 e degli articoli 8 e 8 bis della stessa risulti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare disposizioni che garantiscono un più elevato livello di protezione per il consumatore, superiore a quello garantito da tale direttiva e che, in tal caso, tali disposizioni devono essere comunicate alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a suo avviso, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni relative ai presupposti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. 15 Inoltre, il giudice del rinvio indica che dalla giurisprudenza della Corte non emerge alcuna interpretazione chiara dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in base alla quale esso potrebbe decidere se l’interpretazione e l’applicazione della disposizione pertinente del diritto nazionale siano conformi agli obiettivi di tale direttiva. Il giudice del rinvio afferma, inoltre, che da diverse decisioni del Vrhovno sodišče (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) risulta che i due presupposti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati come cumulativi, il che sarebbe contrario agli interessi del consumatore e gli garantirebbe un livello di protezione inferiore a quello garantito dal diritto nazionale. Il giudice del rinvio ritiene che tale posizione non sia conforme alla giurisprudenza della Corte che, pur consentendo agli organi giurisdizionali supremi nazionali di precisare i criteri definiti dalla Corte stessa, non permette loro di impedire ai giudici di grado inferiore di garantire ai consumatori la piena efficacia della direttiva 93/13 e un ricorso effettivo per tutelare i loro diritti. 16 In tali circostanze il Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 8 e 8 bis, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali, che qualifichino i due presupposti della “buona fede” e del “significativo squilibrio” come alternativi (presupposti distinti, autonomi e indipendenti tra loro), cosicché ai fini della decisione sul carattere abusivo di una clausola contrattuale sia sufficiente l’esistenza di fatti determinanti riconducibili ad uno solo dei due suddetti presupposti». Sulla questione pregiudiziale 17 Con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1. 18 Occorre anzitutto precisare che la direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un meccanismo che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale carattere abusivo. In tale contesto, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑419/18 e C‑483/18 , EU:C:2019:930 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 19 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto. 20 Riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 e C‑289/19 , EU:C:2021:68 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 21 La Corte ha pertanto statuito che, per stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una simile analisi comparativa a consentire al giudice nazionale di valutare se – ed eventualmente in che misura – il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista nel vigente diritto nazionale. Del pari, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 e C‑289/19 , EU:C:2021:68 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 22 Peraltro, l’esame della sussistenza di un eventuale «significativo squilibrio» non può limitarsi a una valutazione economica di natura quantitativa che si basi su un confronto tra il valore complessivo dell’operazione oggetto del contratto, da un lato, e i costi posti a carico del consumatore da tale clausola, dall’altro. Infatti, un significativo squilibrio può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto di cui trattasi, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che ciò avvenga sotto forma di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto oppure di ostacolo all’esercizio dei medesimi o ancora di imposizione di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale (sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 e C‑289/19 , EU:C:2021:68 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 23 Quanto al problema se sia rispettato il requisito della «buona fede» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, dalla giurisprudenza emerge che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in questione a seguito di un negoziato individuale (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 24 Pertanto, come si evince dal sedicesimo considerando di tale direttiva, il requisito della «buona fede», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, è un elemento che consente di verificare se il professionista abbia trattato in modo leale ed equo con il consumatore, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi. Deriva altresì da tale considerando che, nel valutare la buona fede, occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni negoziali delle parti, alla questione se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore. 25 Peraltro, la Corte ha già chiarito che il concetto di «buona fede» è insito nell’esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale (ordinanza del 17 novembre 2021, Unión de [OSCURATO:PERSONA], C‑79/21 , non pubblicata, EU:C:2021:945 , punto 38 ). 26 Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in questione, in primo luogo, se il requisito della buona fede sia stato violato e, in secondo luogo, se vi sia stato uno squilibrio significativo a danno del consumatore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , punto 49 e giurisprudenza citata). 27 In tali circostanze, si deve ritenere che i due elementi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 richiedano, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, una valutazione da parte del giudice nazionale alla luce dei criteri che sono loro propri, al fine di determinare successivamente se la clausola di cui trattasi sia abusiva, fermo restando che la valutazione di tali elementi sulla base di detti criteri non esclude che sussista un collegamento tra gli stessi. 28 Inoltre, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto all’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce anch’esso uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA], C‑609/19 , EU:C:2021:469 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 29 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, in applicazione della normativa slovena, possa pronunciarsi sul procedimento principale senza verificare se il professionista abbia agito in buona fede. Si pone quindi la questione se l’esistenza, a danno del consumatore, di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto possa essere sufficiente, in conformità al diritto dell’Unione, per stabilire il carattere abusivo di una clausola contrattuale. 30 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13, quest’ultima procede solo ad un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore (sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 54 e giurisprudenza citata). 31 Va ricordato, inoltre, che la direttiva 93/13 è stata recepita nell’ordinamento giuridico sloveno dallo ZVPot. In proposito, l’articolo 24, paragrafo 1, dello ZVPot prevede quattro ipotesi, collegate dalla congiunzione «o», nelle quali una clausola contrattuale è considerata abusiva. Tra tali ipotesi figurano quella della creazione, da parte della clausola contrattuale, a danno del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (primo trattino) e quella della violazione da parte della clausola contrattuale del principio di buona fede e di lealtà (quarto trattino). 32 In tale contesto, alla luce delle osservazioni scritte del governo sloveno riguardanti la nozione di «principio di buona fede e di lealtà», occorre sottolineare che, conformemente a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio, cosicché l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro o da una parte della causa principale [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) C‑194/19 , EU:C:2021:270 , punto 26 e giurisprudenza citata]. 33 Inoltre, come è stato rilevato ai punti 23 e 24 della presente sentenza, il requisito della «buona fede» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato alla luce del sedicesimo considerando di tale direttiva. 34 Infine, conformemente all’articolo 8 della direttiva 93/3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi, in linea di principio, di estendere la tutela prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑34/18 , EU:C:2019:764 , punti 47 ), a condizione che la normativa nazionale di cui trattasi garantisca un livello di protezione più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19 , EU:C:2020:263 , punto 37 ). 35 Orbene, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale persegue l’obiettivo di protezione dei consumatori garantito dalla direttiva 93/13. Inoltre, essa è idonea a garantire ai consumatori, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva, un livello di protezione più elevato rispetto a quello garantito da quest’ultima, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare, prendendo anche in considerazione la giurisprudenza nazionale in materia. 36 Peraltro, tenuto conto degli interrogativi posti dal giudice del rinvio, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nelle sue osservazioni presentate alla Corte che le autorità slovene l’avevano effettivamente informata delle norme pertinenti, relative ai criteri e alle modalità di valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali, conformemente a quanto prevede l’articolo 8 bis della direttiva 93/13, cosicché tale disposizione non può, nel caso di specie, incidere sull’interpretazione richiesta. 37 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris