CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 aprile 2021
Cassazione n. 43542/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di FERRARA, sez. riesame misure cautelari reali. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito, per la ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di vari oggetti e metalli preziosi emesso dal pubblico ministero in data 8-10/04/2021 nei confronti del coniuge [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di riciclaggio, lamentando carenza assoluta di motivazione quanto all'intervenuto sequestro di beni appartenenti alla ricorrente, in difetto del fumus del reato di riciclaggio (non essendone stato chiarito il reato presupposto), oltre che per omessa valutazione delle giustificazioni dalla stessa rese, per carenza di riscontri alla tesi accusatoria, per omessa considerazione del fatto che la ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta illecita; lamenta, infine, in rito, il mancato avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'operata perquisizione. Motivi della decisione Il ricorso, presentato in parte per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, ex art. 606, comma 3, stesso codice, in parte per un motivo non consentito, ex art. 606, comma 3, stesso codice è inammissibile. 1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, primo comma, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), stesso codice (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; cfr., inoltre, la successiva Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.m. in proc. Botticelli, Rv. 273548, per la quale il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti). 1.1. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha incensurabilmente motivato la valutazione circa il fumus del reato di ricettazione (e non di riciclaggio, secondo il Tribunale) provvisoriamente ipotizzato dalle inconsuete modalità di conservazione dei numerosi oggetti preziosi tratti in sequestro, la cui disponibilità non è mai stata supportata da giustificazioni 2, documentate, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, il che, a livello probatorio, impone una puntuale verifica della loro provenienza, legittimando l'operato sequestro. Del tutto irrilevante è la insistita protesta di estraneità alla commissione di reati della ricorrente, al cui indirizzo non risulta pacificamente allo stato elevata alcuna contestazione: di ciò ella deve essere certamente consapevole, se è vero che agisce in questa sede in qualità di terza (come il rilascio della necessaria procura speciale documenta). 2. La conclusiva doglianza di carattere processuale, riguardante il mancato avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'operata perquisizione, non è, per più ragioni, consentita. 2.1. Questa Corte (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037 - 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio; è, a tal fine, onere della parte interessata curare che delle proprie doglianze risulti traccia da eventuali motivi o memorie scritte, oppure dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. Nel caso in esame, nulla documenta che la doglianza de qua avesse costituito motivo specifico di riesame: deve, pertanto, ritenersi che essa sia stata inammissibilmente formulata per la prima volta in questa sede. 2.2. Ma vi è di più. Può ritenersi, sin da epoca risalente (Sez. 5, n. 10478 del 07/07/1999, Rv. 214466 - 01) e tuttora (Sez. 3, n. 39186 del 02/07/2015, Rv. 264843 - 01; Sez. 5, n. 7654 del 09/02/2012, Rv. 252171 - 01), pacifico che l'inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di indagine, quali accertamenti urgenti, rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, sequestro del corpo del reato, perquisizioni personali e locali, nella flagranza del reato o in caso di evasione) non determina nullità di ordine generale ed assoluta per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale; detta nullità, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, ed essendosi, dunque, verificata necessariamente prima del dibattimento, può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023 - 01). Invero, la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non rientrando in alcuno dei casi considerati dall'art. 179 cod. proc. pen., ed integra, pertanto, una nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime c.d. intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti «l'assistenza [...] dell'imputato». Peraltro, come pure già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263024 - 01), anche se in relazioihe a diversa fattispecie, la parte su cui grava l'onere di eccepire, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore - ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l'indagato o l'imputato né - per quanto nella presente sede rileva - altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale. Invero, le nullità che derivano da una violazione dei diritti della difesa diverse da quelle cui va riconosciuto carattere assoluto a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., possono essere eccepite, per espressa previosione dell'art. 182, comma primo, cod. proc. pen., soltanto da chi vi abbia interesse, cioè dal soggetto che ha direttamente subito la violazione (in applicazione del principio, Sez. 6, n. 11427 del 28/09/1995, Rv. 203071 - 01, ha escluso che l'imputato, raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese in sede di interrogatorio da altro imputato, possa validamente dolersi della mancata presenza del difensore al suddetto interrogatorio). 2.2.1. Ciò premesso, osserva il collegio che il proprietarìo della cosa sequestrata non è né parte, né persona offesa dal reato, ma, al più, persona offesa dal sequestro, e non ha, quindi, quell'interesse diretto richiesto dall'art. 182 cod. proc. pen. ad eccepire una nullità a regime intermedio riguardante una presunta violazione dei diritti di difesa dell'indagato. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono stati depositati nell'interesse della ricorrente motivi nuovi, travolti, ex art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., dall'inammissibilità del ricorso principale. 4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così