CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 32944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23970/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 61/63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: CVTSST6OH23H703F) - Controricorrente - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 429/2019 depositata il 03/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudizio di primo grado. - Con atto del 16-11-2015, il Comune di Roccadaspide (di seguito: "il Comune", odierno ricorrente) sul presupposto di una da una morosità pressoché sistematica risalente nel tempo, intimò sfratto per morosità al sig. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche: "il Vivona", odierno resistente), in merito all'immobile di sua proprietà ubicato presso la sede della stazione dei Carabinieri in Roccadaspide (SA), dal Vivona utilizzato a far data dal 3 agosto 1995, quale Carabiniere in servizio presso la locale Stazione CC di Roccadaspide (oggi in congedo). Al fine il Comune evidenziava: «Con il contratto del 27 ottobre 2004 registrato il 16.11.2004, presosi atto che il Vivona fino a tutto il mese di ottobre 2004 non aveva mai versato alcunché per l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, si era convenuto: "articolo 5. Con il presente atto si regolarizza la posizione del conduttore, il quale ha utilizzato, lo stesso immobile dal 3 agosto dell'anno 1995, convenendosi la corresponsione per il periodo 3-8-- 1995/26-10-2004, di n. 111 (...) mensilità arretrate, del valore ciascuna di C 77,47". Per cui: "articolo 6. Mensilmente il conduttore ([OSCURATO:PERSONA]) unitamente alla rata di cui all'art. 4 (il prezzo della locazione è stabilito in C 77,47 (...) mensili), dovrà corrispondere, e con il presente atto espressamente si obbliga, l'ulteriore somma di euro 77,47 (...), per complessivi C 8.599,17"». 2. In data 19/1/2009 con delibera di G.M. n. 13, il Comune locatore ritenne di aggiornare il corrente canone mensile ad C 150,00, e di tanto chiedeva inutilmente il pagamento, che restava sempre insoluto fatta eccezione per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, per cui il Vivona versò C. 450,00. [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla convalida chiedendone il rigetto. In particolare, dedusse: (a) la nullità del primo contratto dal 1995 al 2004 siccome verbale e non registrato; (b) la nullità dell'aumento del canone di locazione, nella misura del 100%, operato unilateralmente dal locatore; (c) di aver corrisposto integralmente quanto dovuto, stante l'illegittimità dell'aumento unilaterale operato dall'amministrazione; (d) di aver eseguito all'interno dell'immobile opere necessarie per renderlo idoneo all'uso contrattuale convenuto; (e) la prescrizione quinquennale del credito vantato dal locatore. 3. La sentenza di primo grado. - Con sentenza n. 2422/2017, pubblicata il 19 maggio 2017, Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda di sfratto per morosità, condannando l'attore al pagamento delle spese. 4. Il giudizio di secondo grado. - Avverso tale sentenza il Comune di Roccadaspide propose appello: (1) per avere il Tribunale, al fine della verifica dell'assunta morosità, omesso di esaminare il negozio di accertamento ricompreso nel contratto di locazione del 27-10-2004, con il quale le parti, attraverso il disposto degli artt. 5 e 6, avevano espressamente inteso rimuovere la situazione di incertezza in cui si trovava il rapporto fra il Comune ed il Vivona in merito all'immobile de quo, derivante dalla conclusione verbale del contratto fin dal 3-8- 1995, allorquando nessuna norma di legge prescriveva la stipula del contratto per iscritto né la registrazione. (2) Per avere il Tribunale erroneamente ritenuto maturata la prescrizione per il periodo anteriore all'anno 2010, nonostante i numerosi atti di costituzione in mora allegati e benché il canone dovesse essere pagato per previsione contrattuale mensilmente, con la conseguente decorrenza del periodo prescrizionale dalla scadenza di ciascun rateo mensile. Si costituì in appello il Vivona, eccependo l'inammissibilità dei documenti prodotti dal Comune per la prima volta in appello, deducendo che nessun contratto di locazione con enti pubblici può validamente formarsi per fatti concludenti ed inoltre di aver corrisposto tutte le somme cui si era obbligato con il contratto di locazione del 27-10-2004. 5. La sentenza di secondo grado. - Con sentenza n. 429 del 3-4-2019 la Corte di Appello di Salerno ha respinto il gravame, ritenendo 3 di 10 L/2 infondato sia il primo che il secondo motivo, ancorché riformando, in merito al secondo motivo, la sentenza del Tribunale in punto di prescrizione. Più specificamente. Con riferimento al primo motivo di appello. La sentenza della Corte territoriale motiva che dall'atto introduttivo del procedimento di primo grado risulta che la morosità del conduttore è stata dedotta dal Comune con riferimento al "versamento dei canoni correnti oltre che di quelli pregressi", intendendosi per "canoni pregressi" quelli relativi al rapporto intercorso tra le parti dal 3/8/1995 e fino alla sottoscrizione del contratto del 27/10/2004. Dalla qualifica di "rapporto locativo" attribuita anche al periodo antecedente la sottoscrizione del contratto del 27/10/2004, dalla qualifica di "conduttore" attribuita al Vivona anche per tale periodo, dalla deduzione della morosità con riferimento ai "canoni pregressi" rispetto al contratto scritto registrato la sentenza deduce emergere con evidenza che il Comune ha agito sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di locazione tra le parti fin dal 3/8/1995, nell'ambito del quale il conduttore si sarebbe reso moroso nel pagamento sia dei canoni anteriori che di quelli successivi alla stipula del contratto scritto e registrato del 27/10/2004. Ciò posto, la sentenza ha ritenuto nullo il contratto di locazione risalente al 3/8/1995, in quanto concluso senza il ricorso la forma scritta richiesta per la validità di contratti degli enti pubblici. Dalla nullità e insanabilità del contratto la pronuncia fa discendere l'inefficacia della "regolarizzazione" prevista dagli artt. 5 e 6 del contratto stipulato il 27/10/2004, ma anche della ricognizione di debito ivi contenuta, atteso che "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio" (Cass., 27406/2008), p. 6, 2° §, della sentenza. Con riferimento al secondo motivo di appello. La sentenza motiva che dalla nullità del contratto di locazione antecedente alla stipula per iscritto del 27/10/2004 discende che per il relativo periodo nulla è dovuto dal conduttore Vivona al Comune locatore a titolo di canoni di locazione, con la conseguenza che le somme pretese a tale titolo dal Comune non possono essere conteggiate nella denunciata morosità, la quale va accertata con esclusivo riferimento ai canoni pattuiti per il godimento dell'immobile a decorrere dal contratto del 27/10/2004. Il canone contrattualmente pattuito, prosegue la motivazione, è di euro 77,47 mensili, e rispetto ad esso deve essere verificata la denunciata morosità, non essendo stato formulato specifico motivo di gravame avverso la statuizione dichiarativa della nullità, per violazione dell'art. 13 I. 431/1998, dell'aumento del canone unilateralmente deliberato dal Comune locatore nel 2009. Tanto premesso, la motivazione rimarca come in sede di impugnazione il Comune abbia prodotto gli atti di messa in mora, i quali hanno validamente interrotto il decorso della prescrizione quinquennale. Tale produzione documentale, benché effettuata soltanto nel giudizio di secondo grado, non può essere dichiarata inammissibile (come eccepito dal Vivona), poiché essa è indispensabile ai fini della decisione sulla prescrizione (art 437, 2° comma, c.p.c., richiamato dal successivo art. 447 bis c.p.c.). La Corte ritiene pertanto, in riforma della decisione impugnata, che il credito in ipotesi vantato dal Comune per i canoni di locazione anteriori all'anno 2010 non sia prescritto. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dal Comune emerge che il canone mensile di euro 77,47 da novembre 2004 fino all'introduzione del procedimento di sfratto è stato interamente corrisposto dal conduttore, con conseguente esclusione della denunciata morosità. Pertanto risulta evidente che alla data di intimazione dello sfratto erano state versate dal conduttore somme superiori ai canoni maturati, sicché la morosità non sussiste. Per tali ragioni - si motiva nella sentenza impugnata - pur escludendo la prescrizione dichiarata dal Tribunale, la conclusione cui la sentenza di primo grado è pervenuta allorquando ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è condivisibile e va confermata, con il conseguente rigetto dell'appello. 6. Il Comune di Roccadaspide ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Salerno (di seguito: "la Corte") sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il Vivona. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 9. Le parti non hanno depositato memorie conclusive. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'unico motivo di ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli arrt. 1321, 1322, 1571 cod. civ. in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c." - Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale, segnatamente con riferimento a quanto si legge a pag. 5 della sentenza gravata, e cioè: "che emerge con evidenza che il Comune ha agito in giudizio sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di locazione tra le parti fin dal 3.8.1995 ... " di cui " deve ritenersi la nullità ... in quanto concluso senza il ricorso alla forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti degli enti pubblici", nonchè a pag. 6, e cioè: "Dalla nullità ed insanabilità del contratto discende l'inefficacia della "regolarizzazione" prevista dagli artt. 5 e 6 del contratto stipulato il 27.10.2004, ma anche della ricognizione di debito ivi contenuta". A detta del ricorrente, tale statuizione nega - violando gli artt. 1321, 1322 in combinato disposto con l'art. 1571 c.c. - valenza all'obbligazione creata con il negozio del 27 aprile 2004, ex art. 5 "Con il presente atto si regolarizza la posizione del conduttore il quale ha utilizzato, lo stesso immobile, a far data dal 3 6 di 10 eju Agosto dell'anno 1995 dunque dovranno essere corrisposte, oltre al canone di locazione mensile, ulteriori n° 111 mensilità arretrate, del valore ciascuna di C 77,47 (...), pari all'importo del canone di analogo appartamento corrisposto nello stesso periodo giusto contratto Rep. 384 del 25.03 1993 registrato ad Eboli (SA) il 03.03.1993 al n. 434, per complessivi C 8.599,17 (...)". Secondo il ricorrente, la Corte territoriale si è discostata dall'orientamento unanime della giurisprudenza puntualmente ricordato da Cass., 6571/2017, in base al quale: "Nell'ordinamento giuridico è ammessa la fattispecie del negozio di accertamento, il quale, per ciò che attiene alla sua causa, è caratterizzato dall'intento comune delle parti di conferire certezza, attraverso un regolamento che ne definisca e ne precisi l'essenza, il contenuto e gli effetti, ad un rapporto giuridico tra esse esistente". Nell'esposizione del motivo il ricorrente osserva: "il 27 ottobre 2004, si prende atto che l'appuntato [OSCURATO:PERSONA] sta utilizzando l'appartamento del Comune di Roccadaspide all'interno della locale caserma dei carabinieri dal 1995 e ciò è certo. Come certo è che la relazione fra il Vivona ed il Comune in ordine all'immobile de quo continua. Ciò che è incerto, è quali oneri ha sostenuto, quali sostiene e quali dovrà sostenere per l'utilizzo dell'immobile? e, soprattutto, a che titolo?". Vi sarebbe quindi il presupposto necessario del negozio di accertamento individuato dalla S.C. "appunto, una situazione giuridica già esistente tra le parti, ma incerta (res dubia)" in relazione alla quale le stesse giungono ad un concorde apprezzamento di essa, precisandola, ricorda sempre la richiamata giurisprudenza: "nel senso che ritengono conforme al suo vero modo di essere, e rendendola così certa ed incontrovertibile per il futuro" (Cass., sentenza n. 2070 del 27/07/1964)". Dunque, è su siffatta situazione di incertezza, ma di indubbia sussistenza, che il contratto stipulato fra il Comune e il [OSCURATO:PERSONA] in data 27 ottobre 2004 avrebbe operato. E ciò al fine di impedire che successivamente a quest'ultimo negozio la situazione preesistente in merito all'utilizzo dell'appartamento da parte del Vivona potesse essere oggetto di contestazione e quindi di diverso accertamento. Non avrebbe quindi connessione con la causa petendi della domanda avanzata dal Comune la deduzione che la sentenza della Corte di appello impugnata fa, allorché, a pag. 6, esclude agli artt. 5 e 6 del contratto stipulato il 27-10-2004 efficacia di ricognizione del debito. La causa del negozio di accertamento, osserva il ricorrente, consiste appunto nella situazione incerta, che le parti, per quanto di rispettivo interesse, hanno alla data del 27 ottobre 2004 inteso eliminare. Ed è sulla base di questo negozio che il Comune lamenta l'inadempimento del Vivona. 2. L'esposizione del fatto contenuta nel ricorso è alquanto confusa. Omette di esporre quale morosità era stata dedotta e con riferimento a quale assetto contrattuale. Dopo aver fatto riferimento a un utilizzo dell'immobile risalente al 1995, evoca un contratto del 27 ottobre 2004, nel quale si allude alla fissazione di un dovuto per il periodo agosto 1995/ottobre 2004, ma senza specificare la causa petendi della domanda. Tuttavia, il ricorso riferisce delle difese della controparte e da esse - là dove risultava eccepita la nullità del primo contratto - parrebbe evincersi che la domanda era stata prospettata deducendo una morosità che si giustificava in relazione ad un contratto del 1995, del quale si eccepiva la nullità e dunque la conseguente rilevanza di essa per individuare il canone dovuto. 3. Concentrandosi sulla sostanza del motivo, esso risulta inammissibile nella sua struttura espositiva, e, gradatamente, infondato. 3.1 Sotto il primo profilo, il motivo, laddove postula che la domanda fosse basata sulla scrittura contrattuale e non sul preteso contratto non scritto risalente al 1995, viola l'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto non fornisce l'indicazione specifica del tenore della citazione per convalida di sfratto introduttiva del giudizio, ed è di conseguenza inammissibile. 3.2 Sotto il secondo profilo, pur seguendo la prospettazione dell'illustrazione, là dove postula che la domanda di sfratto fosse stata basata sulla scrittura dell'ottobre 2004, le argomentazioni svolte - laddove postulano che il contratto dell'ottobre 2010 abbia avuto funzione di accertamento dell'esistenza del contrato precedente nullo per mancanza di forma scritta - sono prive di fondamento. Ciò in quanto, quando le parti, in relazione ad una situazione pregressa, assumono lo scopo di accertarne il modo di essere, l'accertamento deve necessariamente avvenire con l'individuazione di questo modo di essere nel rispetto di quanto la legge prevede in forma imperativa per regolare l'assetto di interessi di cui trattasi, sicché risulta impossibile considerare ammissibile una funzione di accertamento di un negozio che doveva concludersi per iscritto. Semmai, se la volontà delle parti è quella di stabilire una regolamentazione dell'assetto di interessi non documentato per iscritto, la funzione negoziale rivestirà i panni della transazione, e in questa ipotesi sarà rilevante l'art. 1972, ed in particolare il secondo comma dell'articolo. Il motivo non si muove in questa direzione. 3.3 Peraltro, il sovrapporlo sarebbe inutile: ipotizzando che le parti, nello stipulare il contratto per regolarizzare la situazione nell'ottobre del 2004, abbiano inteso transigere sul passato e l'abbiano fatto nella consapevolezza della nullità formale del ricorrente, assumerebbe rilievo il fatto che il canone per il passato non è stato considerato come parte del canone stabilito per il contratto, ma a parte. L'uso del termine "regolarizzazione" non fa aggio sul tenore del contratto, che prevede come canone solo l'importo di € 77,47 mensili. Solo il canone così indicato rilevava ai fini della morosità dedotta a fondamento della citazione per convalida di sfratto e della relativa azione. 4. Per tali ragioni il iitoltiukk va dichiarato inammissibile, stante l'inammissibilità dell'unico motivo.5. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. 6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Distrae le spese a favore del difensore del resistente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di con