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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30089/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01M1KFO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa in data 23 luglio 2021 all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il riconoscimento della recidiva ear12:121213 e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di concreta specificità in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni con cui i motivi di appello sono stati disattesi (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); inoltre risultano essere mera mente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sull'accentuata pericolosità sociale del reo e sulla proporzionalità della pena, individuata in misura prossima ai minimi edittali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01M1KFO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa in data 23 luglio 2021 all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il riconoscimento della recidiva ear12:121213 e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di concreta specificità in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni con cui i motivi di appello sono stati disattesi (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); inoltre risultano essere mera mente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sull'accentuata pericolosità sociale del reo e sulla proporzionalità della pena, individuata in misura prossima ai minimi edittali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu
Sentenza Cassazione n. 30089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris